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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32339/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/1991 (riferito alla disciplina dell'art. 416-bis c.p.), per aver ospitato e garantito vitto e nascondiglio a Francesco Aloi, esponente di vertice di un sodalizio mafioso, dal 3 luglio 2013 al 7 febbraio 2015; nel bunker era stato trovato anche il figlio della ricorrente. In Cassazione la difesa ha impugnato: 1) la motivazione circa la consapevolezza della presenza dei latitanti nel bunker e della condivisione dello stato di latitanza del figlio; 2) la sussistenza dell'aggravante mafiosa, sostenendo che mancasse prova dell'intento di avvantaggiare l'associazione e della centralità del ruolo dell'Aloi; 3) l'omessa motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo complessivamente infondato o inammissibile nei tratti. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la consapevolezza della ricorrente (es. chiusura della porta del magazzino all'arrivo della polizia, presenza di telecamera a tutela dei latitanti, presenza continuativa del figlio nel bunker) e che la questione cui la difesa aveva effettivamente fatto appello fosse stata correttamente affrontata. Sul punto dell'aggravante mafiosa, la Corte ha confermato l'orientamento prevalente di legittimità secondo cui l'aiuto consapevole prestato a un capo notorio può configurare agevolazione mafiosa, essendone provata la finalità di preservare l'operatività della consorteria; le censure difensive sui profili non sollevati in appello non potevano essere esaminate in Cassazione. Quanto alle attenuanti generiche, il rigetto è stato motivato con la genericità dell'appello e l'assenza di elementi nuovi di valutazione favorevole. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo grado; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale)

    La norma è stata applicata alla condotta consistente nel fornire ospitalità e mezzi per sottrarsi alle ricerche dell'autorità; la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza della ricorrente circa la presenza dei latitanti nel rifugio, sufficiente a integrare il favoreggiamento.

  • art. 7 L. n. 203/1991 (aggravante per reati di criminalità organizzata)

    L'aggravante agevolativa è stata interpretata secondo l'orientamento prevalente di legittimità: l'aiuto consapevole a un capoclan noto costituisce anche agevolazione dell'associazione, poiché preserva la sua operatività e il potere del vertice.

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa) - richiamato

    Richiamato come quadro normativo per valutare l'aggravante: la protezione di un vertice associativo è considerata idonea ad avvantaggiare l'associazione mafiosa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi dei motivi di ricorso)

    Richiamato per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso; la Corte ha valutato la correttezza della sintesi e se i profili denunciati fossero stati effettivamente trattati in appello.

Massime di principio

  • Per configurare il favoreggiamento materiale e la responsabilità dell'ospitante occorre prova della consapevolezza della presenza e dello status di latitante: elementi come chiusura cauta dei locali all'arrivo delle forze dell'ordine, telecamere a tutela del rifugio, frequenti contatti e presenza continuativa del beneficiario costituiscono indizi valorizzabili.
  • L'aggravante 'mafiosa' per agevolazione si applica quando l'aiuto riguarda un capo notorio: anche se il rapporto è personale o di amicizia, l'aiuto consapevole a un vertice può essere considerato volto a favorire l'associazione, quando è dimostrabile che l'arresto del soggetto avrebbe inciso sull'operatività del gruppo.
  • Questioni di fatto o nuovi profili non sollevati in appello non possono essere esaminati in Cassazione: il ricorso per cassazione non è luogo per introdurre novità probatorie o rilievi non previamente dedotti al giudice d'appello.
  • Sul diniego delle attenuanti generiche occorre produrre elementi concreti e specifici che giustifichino una valutazione in senso favorevole; argomentazioni generiche o meri richiami giurisprudenziali risultano insufficienti per riformare la motivazione del primo giudice.
  • Se la difesa contesta la sussistenza dell'aggravante per effetto di possibile prescrizione del reato senza l'aggravante, è strategico sollevare e approfondire tale questione già in appello, poiché la mancata deduzione impedisce l'esame in Cassazione.

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