Cassazione Penale, Sentenza n. 26356/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in appello una condanna parzialmente riformata rispetto alla sentenza di primo grado per il reato di combustione illecita di rifiuti e per la detenzione ingiustificata di un coltello a serramanico. Con il primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di combustione illecita dei rifiuti, sostenendo che la finalità perseguita non fosse quella incendiaria, ma il recupero del rame contenuto nei cavi, sicché sarebbe mancato l'elemento soggettivo del reato o comunque il fatto avrebbe dovuto ricevere una diversa qualificazione in termini di minore offensività, con conseguente configurazione di una responsabilità oggettiva. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato il comportamento post delittuoso, in particolare il tentativo di spegnere le fiamme, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la consapevolezza della condotta di combustione non è esclusa dal fatto che l'agente volesse limitare le fiamme al fine di recuperare il rame dai cavi in plastica incendiati, trattandosi di reato a dolo generico e non specifico o intenzionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando precedenti specifici non adeguatamente confutati e richiamando il principio secondo cui il comportamento abituale ostativo alla particolare tenuità del fatto ricorre anche quando reati della stessa indole siano stati commessi molto tempo prima. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando sussiste un comportamento abituale, che può risultare anche da precedenti specifici risalenti nel tempo; non è richiesto che i precedenti siano recenti.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
art. 256-bis D.Lgs. 152/2006
Norma incriminatrice contestata per la combustione illecita di rifiuti; il dolo richiesto è ritenuto generico.
art. 4 L. 110/1975
Norma contestata in relazione alla detenzione ingiustificata di un coltello a serramanico.
Massime di principio
- Nel reato di combustione illecita di rifiuti, la finalità di recuperare materiale utile dai rifiuti incendiati non esclude di per sé il dolo, quando l'agente sia consapevole della condotta di combustione: si tratta infatti di un reato a dolo generico.
- La contestazione di una diversa finalità dell'azione non basta a trasformare la responsabilità in responsabilità oggettiva se la sentenza di merito ha accertato la coscienza e volontarietà della condotta tipica.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il comportamento abituale ostativo può essere desunto anche da precedenti specifici commessi molto tempo prima, senza che il dato temporale elimini di per sé l'efficacia preclusiva della norma.
- Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa per abitualità e tale valutazione non è efficacemente censurata, il motivo di ricorso è inammissibile o comunque non può essere accolto.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26240/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26241/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26243/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26245/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26246/2026 del 14/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →