Sentenza del 07/02/2018 n. 552 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - Cartella di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa TARSU è stata ritenuta legittima relativamente alle aree destinate a parcheggio riservato, in assenza di una specifica dimostrazione della loro inidoneità alla produzione di rifiuti e della relativa dichiarazione del contribuente. L'argomento concernente l'impossibilità di accesso dei mezzi di raccolta è stato considerato irrilevante ai fini dell'esclusione dalla tassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento alla TARSU delle aree destinate a parcheggio riservato. Il contribuente sosteneva, o comunque prospettava, l'esclusione dalla tassa in ragione della particolare destinazione delle aree e dell'impossibilità per i mezzi di raccolta dei rifiuti urbani di accedervi. La decisione afferma invece che tali aree sono ordinariamente soggette a tassazione, salvo che il contribuente dimostri concretamente e con adeguata motivazione la loro inidoneità alla produzione di rifiuti. È inoltre necessaria la presentazione di un'apposita dichiarazione originaria o di variazione; la sola inaccessibilità ai mezzi di raccolta non è sufficiente.
Norme richiamate
Art. 62, comma 1, D.lgs. 507/1993
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per le aree e i locali suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dalla concreta produzione in ogni momento. L'esclusione richiede la prova dell'obiettiva inidoneità alla produzione di rifiuti.
Massime di principio
- Le aree destinate a parcheggio riservato sono, in linea generale, soggette alla TARSU perché potenzialmente idonee a produrre rifiuti.
- Chi chiede l'esclusione o la riduzione della tassa deve provare in modo concreto e adeguatamente motivato l'inidoneità dell'area alla produzione di rifiuti; non basta una generica contestazione.
- L'impossibilità di accesso dei mezzi comunali di raccolta non esclude automaticamente la tassazione, poiché la produzione di rifiuti e l'accessibilità ai mezzi sono profili distinti.
- È necessario presentare tempestivamente una dichiarazione originaria o di variazione per far valere la specifica destinazione o l'inidoneità dell'area; la mera situazione di fatto non dichiarata può non essere opponibile all'ente impositore.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare la concreta inutilizzabilità dell'area ai fini della produzione di rifiuti e indicare tale circostanza nella dichiarazione TARSU, conservando planimetrie, autorizzazioni, vincoli e ogni altro documento utile.
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