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Sentenza

Sentenza n. 705/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento in data 6 febbraio 2025 - notificato in data 26 febbraio 2025 - con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il 18 settembre 2023.

Giustizia amministrativa202500861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla ritenuta pericolosità sociale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato il 6 febbraio 2025, deducendo difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che la Questura avesse desunto la sua pericolosità sociale dai precedenti penali e di polizia senza considerare adeguatamente la situazione familiare, caratterizzata dalla convivenza con la moglie e dalla presenza di una figlia minore, né il suo inserimento lavorativo in Italia. In sede cautelare il TAR aveva rilevato un possibile difetto di istruttoria e ordinato il riesame. La Questura, in esecuzione dell'ordinanza, ha adottato il 7 agosto 2025 un nuovo provvedimento, non impugnato con motivi aggiunti, confermando il diniego sulla base di una nuova istruttoria e di ulteriori valutazioni relative alla reiterazione delle condotte criminose, a episodi di violenza domestica e all'incidenza dei legami familiari. Prima dell'udienza il ricorrente ha inoltre depositato il dispositivo di una sentenza penale di assoluzione, ma il TAR ha definito il giudizio in rito senza esaminare il merito delle censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il riesame disposto in sede cautelare ha condotto all'adozione di un nuovo provvedimento del 7 agosto 2025, caratterizzato da una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto e da una motivazione analitica. Tale atto è stato qualificato come provvedimento di conferma in senso proprio, ossia come nuova manifestazione del potere amministrativo, e non come atto meramente confermativo. Esso ha quindi superato il diniego originariamente impugnato. Poiché il nuovo provvedimento non è stato impugnato mediante motivi aggiunti, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità dall'eventuale annullamento dell'atto precedente. Il giudice non ha pertanto esaminato le censure relative alla pericolosità sociale, al difetto di istruttoria, alla situazione familiare e all'assoluzione penale sopravvenuta. Le spese sono state compensate, tenuto conto dell'esito della fase cautelare e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    avviso della possibile improcedibilità del ricorso

    Il giudice deve avvisare le parti della possibile definizione del giudizio per una ragione rilevata d'ufficio, consentendo il contraddittorio prima della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, a seguito del riesame imposto o sollecitato nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che rivaluta complessivamente la fattispecie e contiene una motivazione autonoma e analitica, tale atto costituisce una nuova manifestazione del potere amministrativo e non un atto meramente confermativo.
  • Il nuovo provvedimento che sostituisce o supera quello originariamente impugnato incide sulla persistenza dell'interesse al ricorso contro l'atto precedente; se il nuovo atto non è impugnato mediante motivi aggiunti, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'annullamento del provvedimento originario non comporta un'utilità concreta quando l'amministrazione abbia già adottato un autonomo provvedimento di conferma, fondato su una nuova istruttoria e non impugnato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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