Cassazione Penale, Sentenza n. 1110/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di condanna per furto aggravato di energia elettrica sostenendo che il reato era prescritto prima della pronuncia della sentenza, essendo il fatto commesso il 24 ottobre 2012; deduce quindi estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la ricorrente non abbia considerato la sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020: il giudizio d'appello era stato fissato originariamente per il 20/4/2020 (decreto del 27/1/2020 notificato il 10/2/2020) e poi rinviato d'ufficio al 19/5/2020, con sospensione dei termini di prescrizione tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020. Pertanto, al momento della pronuncia della sentenza la prescrizione non si era ancora perfezionata. Per conseguenza la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza resa il 15/11/2021.
Norme richiamate
art. 83 d.l. n. 18/2020
La norma ha determinato la sospensione dei termini processuali e, conseguentemente, dei termini di prescrizione nel periodo indicato (tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020); la Corte ha applicato tale sospensione al calcolo del termine di prescrizione, con esito favorevole alla tenuta della sentenza di condanna.
art. 616 c.p.p.
Applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda/cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione occorre tener conto non solo delle date del fatto e della sentenza, ma anche di tutte le sospensioni e interruzioni dei termini derivanti da norme emergenziali o atti processuali; tali periodi non concorrono alla formazione della prescrizione.
- La data da considerare per verificare la maturazione della prescrizione è quella della pronuncia della sentenza estintiva; se nel frattempo sono intervenute sospensioni dei termini, la prescrizione potrebbe non essersi perfezionata.
- L'onere di dedurre e dimostrare la prescrizione grava sul ricorrente; la semplice indicazione della data del fatto non è sufficiente se non si considera l'intera cronologia processuale (fissazione udienza, rinvii, sospensioni).
- I provvedimenti emergenziali (es. d.l. n. 18/2020) che sospendono termini processuali incidono anche sui termini di prescrizione e devono essere espressamente valutati nelle impugnazioni per prescrizione.
- Se un ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi rischioso proporre ricorsi senza adeguata verifica degli effetti delle sospensioni dei termini.
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