Cassazione Penale, Sentenza n. 28595/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Borghetti, coordinatore di un collegio di dottorato e presidente della commissione per l'assegnazione di un incarico annuale di insegnamento presso l'Università della Basilicata, è stato contestato per abuso d'ufficio per aver favorito il candidato Angelo Rita a danno dell'altro candidato Massimiliano Gallo. Le accuse riguardano il mancato ritiro per presunte gravi ragioni di convenienza (essendo stato tutor di Rita e coautore di pubblicazioni con lui) e l'assegnazione di punteggi secondo criteri diversi da quelli indicati nel bando, con conseguente indebito vantaggio patrimoniale per Rita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello per integrare la motivazione. In particolare la Corte suprema ha riscontrato carenze motivazionali sul punto: (i) insufficiente analisi sulla sussistenza di un dovere di astensione alla luce della giurisprudenza amministrativa (deve essere verificata l'intensità della collaborazione e l'eventuale comunanza di interessi economici); (ii) mancata verifica e motivazione circa la concreta violazione delle disposizioni del bando e della loro conformità al regolamento di ateneo e al codice etico; (iii) omissione di una valutazione se il candidato Rita avesse, comunque, titoli prevalenti rispetto agli altri concorrenti (cioè la necessità della c.d. doppia ingiustizia: illegittimità della condotta e vantaggio ingiusto nel diritto oggettivo). Per tali lacune la sentenza è annullata e la Corte d'appello è incaricata di integrare la motivazione su quei profili.
Norme richiamate
legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 6-bis)
Citata tra le norme richiamate dalla difesa per sostenere l'assenza di dovere di astensione; la Corte osserva che le norme richiamate non stabiliscono di per sé l'obbligo e rimanda a valutazioni più compiute secondo la giurisprudenza amministrativa
d.P.R. 7 aprile 2013, n. 62 (art. 7)
Richiamato come norma evocata nella prima fase del ricorso; la Corte non ritiene sufficiente il mero richiamo normativo senza adeguata analisi fattuale e di giurisprudenza sul dovere di astensione
codice di procedura penale (art. 51, comma 2)
Citato in relazione alle regole sull'astensione; la Corte evidenzia che l'interpretazione del dovere di astensione deve tener conto della giurisprudenza amministrativa e delle caratteristiche del mondo accademico
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (art. 11, comma 1)
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»
Individuato come fonte normativa utile per definire i casi di astensione applicabili alle commissioni universitarie (richiama le fattispecie tipizzate per i magistrati dall'art. 51 cod. proc. civ.), ma la Corte richiede che venga integrata la motivazione con l'analisi della giurisprudenza amministrativa che precisa il contenuto della clausola sulle "gravi ragioni di convenienza"
codice di procedura civile (art. 51)
Richiamato indirettamente come parametro interpretativo dal d.P.R. 487/1994; la Corte sottolinea che le fattispecie di astensione tipizzate per i magistrati sono utili per interpretare i doveri dei commissari
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (art. 23)
«i contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»
La Corte utilizza questa disposizione per affermare che il bando e i regolamenti di ateneo hanno il compito di disciplinare in modo vincolante i criteri di valutazione; pertanto per ritenere configurato l'art. 323 c.p. occorre verificare la conformità del bando al regolamento e se il bando abbia effettivamente specificato criteri tassativi di valutazione
codice penale (art. 323)
Richiamato come fattispecie di abuso d'ufficio; la Corte ricorda che, dopo la novella del 2020, per taluna ipotesi l'abuso può sussistere anche senza violazione di una norma precettiva tassativa quando vi sia violazione del dovere di astensione, ma precisa che, in ogni caso, la condotta deve produrre un vantaggio o svantaggio "contra ius" (doppia ingiustizia)
Massime di principio
- In ambito universitario il semplice rapporto di collaborazione scientifica o la co-pubblicazione non implica automaticamente un dovere di astensione: occorre valutare l'intensità della collaborazione e l'eventuale comunanza di interessi economici tali da pregiudicare l'imparzialità.
- Per configurare abuso d'ufficio basato sulla violazione di un bando, è necessario che il bando o il regolamento contengano regole sufficientemente specifiche e vincolanti sui criteri di valutazione; la mera discrezionalità della commissione non può essere penalmente sanzionata senza preventiva verifica della tipicità della condotta.
- La prova della responsabilità penale richiede sia l'elemento soggettivo dell'intenzionalità a favorire (o danneggiare) qualcuno, sia l'effettivo vantaggio o danno "contra ius" (doppia ingiustizia): se il candidato favorito possedeva comunque titoli prevalenti, il reato non sussiste.
- I giudici penali devono prendere in considerazione la giurisprudenza amministrativa e le indicazioni degli enti di controllo (es. ANAC) quando valutano questioni di conflitto di interessi e astensione in ambito concorsuale/accademico.
- Se la motivazione di merito risulta carente su punti essenziali (es. natura e intensità del rapporto con il candidato; violazione specifica del bando; valutazione comparativa dei titoli), la decisione può essere annullata e rinviata per integrazione della motivazione.
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