Ordinanza n. 2052/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
avverso il decreto presidenziale n. 710, pubblicato il 18 novembre 2025, che ha dichiarato estinto il giudizio R.G. 8048/2023 promosso da Consiglia Iuliani per la riforma della sentenza del TAR per la Campania, Sezione Terza, n. 4258/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato estinto il giudizio d’appello sospeso
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante privata)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio d’appello era stato sospeso impropriamente in attesa delle decisioni dell’Adunanza Plenaria su questioni relative all’ammissibilità dell’impugnazione priva del deposito della sentenza impugnata. Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 4 e n. 5 del 27 marzo 2025, il Presidente aveva dichiarato estinto il giudizio, ritenendo che nessuna parte avesse chiesto tempestivamente la prosecuzione o la riassunzione nel termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 80 c.p.a. L’appellante ha proposto opposizione, deducendo che le parti del giudizio sospeso non avevano partecipato ai giudizi definiti dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria e che non avevano ricevuto una comunicazione o notificazione idonea a determinare la conoscenza legale della cessazione della causa sospensiva. Ha inoltre chiesto, in subordine, la rimessione in termini per errore scusabile. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità dell’opposizione, sostenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione delle sentenze dell’Adunanza Plenaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’opposizione e modificato il decreto presidenziale di estinzione. Ha ritenuto che, per la decorrenza del termine di novanta giorni per la prosecuzione del giudizio sospeso, occorra la conoscenza legale della cessazione dell’evento sospensivo e non la mera pubblicazione della decisione resa in un diverso giudizio. La pubblicazione della sentenza pregiudiziale può valere come comunicazione idonea per le parti di quel giudizio; non è invece sufficiente nei confronti delle parti di un giudizio distinto, privo di un diretto nesso di pregiudizialità-dipendenza, che non abbiano partecipato al giudizio definito dalla sentenza. Nel caso concreto, le sentenze dell’Adunanza Plenaria erano state pronunciate in giudizi ai quali le parti non partecipavano, non era previsto uno specifico regime di pubblicità legale ulteriore rispetto alla pubblicazione sul sito istituzionale e l’ordinanza di sospensione non aveva imposto espressamente la prosecuzione entro novanta giorni dal deposito delle sentenze. Far decorrere il termine dalla sola pubblicazione avrebbe determinato un’irragionevole compressione del diritto di difesa e del diritto di azione. Considerata anche l’incertezza giurisprudenziale sulla decorrenza del termine, la parte appellante è stata rimessa in termini; essendo stata depositata l’istanza di fissazione dell’udienza e successivamente notificata alle controparti, il giudizio è stato riattivato e l’udienza pubblica è stata fissata al 2 luglio 2026. Le spese della fase di opposizione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 80 c.p.a.
termine perentorio di 90 giorni
Il termine per chiedere la prosecuzione del giudizio sospeso decorre dalla conoscenza legale della cessazione della causa sospensiva; la mera pubblicazione di una decisione resa in un diverso giudizio non è sufficiente nei confronti di parti estranee a quel giudizio e prive di un diretto nesso di pregiudizialità-dipendenza.
art. 85, commi 4, 5 e 6, c.p.a.
Disciplina l’opposizione al decreto presidenziale dichiarativo dell’estinzione e consente la verifica collegiale della decisione presidenziale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della trattazione camerale dell’opposizione.
art. 94, comma 1, c.p.a.
“L’art. 94 comma 1, del codice del processo amministrativo non dispone l’inammissibilità dell’impugnazione, nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata”
Il mancato deposito della sentenza impugnata non determina, secondo il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria e richiamato nell’ordinanza, l’inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine perentorio per la prosecuzione di un giudizio sospeso, occorre che la cessazione della causa sospensiva sia portata a conoscenza legale della parte mediante notificazione, comunicazione o dichiarazione idonea; la mera pubblicazione della decisione non è, di regola, sufficiente quando la decisione sia stata resa in un diverso giudizio al quale la parte non abbia partecipato.
- La pubblicazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale può valere come comunicazione idonea a far decorrere il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso nei confronti delle parti del giudizio pregiudiziale; non produce invece tale effetto nei confronti delle parti di un giudizio distinto, privo di un diretto nesso di pregiudizialità-dipendenza, rimaste estranee a quel processo.
- In una sospensione impropria disposta in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria, il termine per la prosecuzione non può decorrere automaticamente dalla pubblicazione della pronuncia plenaria se l’ordinanza di sospensione non ha imposto espressamente alle parti di riassumere o proseguire il giudizio entro un termine decorrente da tale evento.
- L’interpretazione del termine processuale che faccia derivare l’estinzione del giudizio da una pubblicazione avvenuta in un procedimento diverso, non legalmente comunicata alle parti interessate, è incompatibile con il diritto di difesa e con il diritto di azione; in presenza di obiettiva incertezza giurisprudenziale, può essere disposta la rimessione in termini.
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