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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33157/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato in via induttiva il reddito d'impresa di un'associazione sportiva dilettantistica per l'anno d'imposta 2009. L'atto era stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente a seguito della verifica fiscale. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo insussistenti ragioni di urgenza. In cassazione l'Ufficio ha dedotto la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7, sostenendo che l'emissione anticipata era giustificata dal rischio di danno erariale, data l'esigua consistenza del fondo comune dell'associazione e la sua asserita incapienza patrimoniale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità dell'avviso emesso ante tempus. Ha ribadito che il termine dilatorio di 60 giorni dopo la consegna del PVC è posto a tutela del contraddittorio procedimentale e che l'eccezione di urgenza deve essere effettiva e specificamente provata dall'Ufficio. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente escluso l'urgenza sia per l'entità non particolarmente rilevante del credito, sia perché la mancanza di fondo comune non escludeva la possibilità di garanzia tramite il legale rappresentante solidalmente responsabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, commi 4 e 7

    Il termine dilatorio di 60 giorni tra consegna del PVC e emissione dell'avviso di accertamento è regola posta a garanzia del contraddittorio; la sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto se non ricorrono specifiche ragioni di urgenza, che devono esistere in concreto e essere provate dall'Ufficio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento fiscale, l'emissione dell'avviso prima del decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio del PVC è illegittima salvo la prova, da parte dell'Ufficio, di specifiche e concrete ragioni di urgenza.
  • L'urgenza non può essere desunta in modo astratto o meramente affermato nell'atto, ma deve risultare da circostanze effettive esistenti al momento dell'emissione anticipata e deve essere dimostrata dall'Amministrazione.
  • Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente tutela il pieno dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.
  • La valutazione dell'urgenza può essere esclusa quando il preteso rischio di insolvenza non risulti concretamente attuale o quando sussistano ulteriori soggetti astrattamente responsabili o garanti del credito tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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