Sentenza del 29/05/2017 n. 3825 - Comm. Trib. Prov. Milano
Pubblicità - Distributori automatici - Mezzi pubblicitari - Tassazione - Posizionamento in area di servizio - Esenzione - Esclusione - Sede d'impresa - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’applicazione dell’imposta sui messaggi pubblicitari presenti sui distributori automatici, sostenendo che il posizionamento delle apparecchiature all’interno di un’area di servizio potesse comportare un’esenzione o che i distributori potessero essere considerati sedi dell’attività economica. La contestazione riguardava anche la distinzione tra sede legale dell’impresa e luogo in cui viene concretamente svolta l’attività.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Dall’esame del materiale fotografico risultava che i messaggi pubblicizzavano i prodotti ottenibili mediante l’attivazione dei distributori automatici, realizzando quindi una finalità pubblicitaria soggetta a imposta. L’area di servizio è stata considerata un luogo aperto al pubblico, sicché la collocazione dei distributori al suo interno non determina alcuna esenzione. Inoltre, i distributori automatici sono stati qualificati come beni strumentali utilizzati per fornire il servizio, non come sedi dell’impresa secondo il significato giuridico attribuito dal codice civile.
Norme richiamate
Codice civile, articolo 46
La nozione di sede dell’impresa deve essere intesa in senso giuridico, come sede legale o sede dell’attività individuata secondo i criteri civilistici, e non come qualunque luogo in cui siano collocati beni strumentali dell’impresa.
Codice civile, articolo 2463
Il riferimento alla sede societaria conferma che la sede è un elemento giuridico-formale dell’impresa e non coincide automaticamente con i distributori automatici o con i luoghi fisici in cui questi sono installati.
Disciplina dell’imposta sulla pubblicità
È soggetto a imposizione il messaggio rivolto a una generalità di persone e idoneo a promuovere o rendere conoscibili prodotti o servizi. La pubblicità può sussistere anche quando il messaggio è incorporato in un distributore automatico collocato in un luogo aperto al pubblico.
Massime di principio
- Un’immagine o un messaggio apposto su un distributore automatico è soggetto all’imposta sulla pubblicità quando rende riconoscibili o promuove i prodotti erogati dalla macchina.
- La collocazione del distributore in un’area di servizio, esercizio commerciale o altro luogo accessibile al pubblico non esclude di per sé l’imposizione: conta la concreta possibilità che il messaggio raggiunga una pluralità indeterminata di persone.
- Per ottenere un’esenzione riferita alla sede dell’impresa non è sufficiente dimostrare che il distributore si trovi presso il luogo in cui l’attività viene esercitata; il distributore deve essere effettivamente qualificabile come sede secondo la normativa civilistica, non come semplice bene strumentale.
- La valutazione può fondarsi anche sul materiale fotografico, se questo consente di individuare con chiarezza il contenuto promozionale del messaggio e il collegamento con i prodotti o servizi offerti.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra indicazioni meramente identificative o funzionali all’uso dell’apparecchio e messaggi aventi effettiva funzione promozionale: solo questi ultimi integrano, in linea generale, un presupposto pubblicitario.
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