Sentenza n. 5881/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato su istanza a mezzo Pec al comune di Teverola del 25.05.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti del 25 maggio 2026, relativa al rapporto di utenza idrica e alle connesse attività di accertamento e riscossione
Esito
Favorevole al ricorrente (utente del servizio idrico)
Prevale il privato
La controversia
Il Condominio ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso presentata via PEC il 25 maggio 2026 e protocollata lo stesso giorno con n. 10737, nonché di ottenere l’ostensione degli atti. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 per mancata risposta entro trenta giorni; ha rappresentato l’interesse diretto, concreto e attuale a verificare il rapporto di utenza, la posizione debitoria, la notificazione degli atti, l’eventuale prescrizione, la regolarità delle procedure esecutive e la correttezza dei consumi e delle tariffe, anche in funzione della tutela giurisdizionale. Ha inoltre sostenuto che la documentazione non rientrava in ipotesi di esclusione o limitazione dell’accesso e che l’Amministrazione o il gestore della riscossione non potevano sindacare la rilevanza dei documenti per la futura difesa. La richiesta comprendeva il contratto di fornitura, la situazione economica dell’utenza, fatture e documenti di trasmissione, avvisi di accertamento esecutivo e relate di notifica, ingiunzioni, solleciti, atti di pignoramento, atti interruttivi della prescrizione, dati di lettura e misurazione del contatore, verbali di sopralluogo o manutenzione, libretto metrologico, delibere tariffarie e gli atti connessi. Comune e SO.GE.R.T. non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che l’istanza era stata ricevuta e protocollata il 25 maggio 2026 e che il Comune non aveva adottato una determinazione espressa entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, con formazione del diniego tacito e illegittimità dell’inerzia. Ha riconosciuto l’interesse qualificato del Condominio, in quanto titolare dell’utenza e destinatario delle pretese creditorie, precisando che non occorre dimostrare la fondatezza della pretesa sostanziale, ma una posizione differenziata e qualificata rispetto ai documenti. Ha ritenuto che la finalità difensiva e l’incertezza circa notificazioni, prescrizione, consumi e riscossione giustificassero l’accesso; non ha ravvisato cause ostative ai sensi dell’art. 24, anche perché la controversia riguardava atti successivi all’adozione degli atti impositivi e la fase esecutiva della riscossione, senza esigenze di segretezza prevalenti. Ha escluso che Comune o gestore potessero valutare la meritevolezza della richiesta o l’utilità dei documenti per la strategia difensiva. Ha accolto la richiesta per tutta la documentazione direttamente riferibile al rapporto e agli atti impositivi e riscossivi, comprese relate, dati tecnici del misuratore, verbali e delibere tariffarie applicabili. La clausola relativa agli atti allegati, preordinati, connessi o consequenziali è stata accolta solo nel senso funzionale di documenti riferiti al rapporto e alla posizione del Condominio, non quale richiesta indiscriminata di atti dell’Ente. Ha dichiarato il diritto di accesso e ordinato al Comune e a SO.GE.R.T., per quanto di rispettiva competenza, di consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, previo rimborso dei soli costi di riproduzione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 104/2010
Va premesso che il rito dell'accesso, disciplinato dall'art. 116 del d.lgs. n. 104 del 2010, si caratterizza per la sua natura camerale e per la struttura semplificata del procedimento, finalizzato a garantire una tutela rapida ed effettiva del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Il giudizio in materia di accesso segue un rito camerale e semplificato, diretto a garantire tutela rapida ed effettiva; il giudice verifica i presupposti del diritto e ne determina il contenuto.
art. 22 l. 241/1990
L'art. 22 della legge n. 241 del 1990 riconosce il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'ostensione.
L’accesso spetta quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti; è sufficiente una posizione differenziata e qualificata, senza dover provare la fondatezza della pretesa sostanziale.
art. 24 l. 241/1990
La documentazione richiesta non involge dati riconducibili alle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, né attiene a procedimenti tributari in fase di pendenza, unica fase in cui la giurisprudenza ha ritenuto che possano prevalere esigenze di riservatezza istruttoria rispetto al diritto del contribuente alla conoscenza degli atti.
Le cause di esclusione non ostano all’accesso agli atti relativi a un rapporto di utenza e a procedure di riscossione già successive all’adozione degli atti impositivi, quando non sussistano esigenze di segretezza istruttoria prevalenti.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Quanto al primo profilo, quello procedimentale, risulta documentalmente accertato che il Condominio ricorrente ha presentato una istanza di accesso agli atti in data 25 maggio 2026, regolarmente ricevuta e protocollata dal Comune di Teverola, e che l'Ente non ha adottato alcun provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, con conseguente perfezionamento del diniego tacito.
La mancata adozione di un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza determina il perfezionamento del diniego tacito; l’inerzia illegittima giustifica l’ordine di provvedere, ferma la verifica giudiziale della spettanza dell’accesso.
Massime di principio
- Per ottenere l’accesso documentale è sufficiente dimostrare una posizione differenziata e qualificata, direttamente collegata ai documenti richiesti; non occorre provare che la pretesa sostanziale per la cui tutela i documenti servono sia fondata.
- La finalità difensiva rafforza l’interesse all’accesso quando i documenti sono necessari per verificare la propria posizione giuridica e valutare i rimedi esperibili. L’amministrazione e il soggetto incaricato della riscossione non possono sostituirsi al richiedente nel giudicare la rilevanza dei documenti per la sua strategia difensiva.
- La mancata risposta entro trenta giorni a un’istanza di accesso determina il silenzio-diniego; nel relativo giudizio il giudice, oltre a rilevare l’illegittimità dell’inerzia, deve accertare la spettanza del diritto per definire contenuto e ampiezza dell’ordine di ostensione.
- Gli atti impositivi e riscossivi relativi a un rapporto di utenza sono accessibili quando sono direttamente riferiti alla posizione del richiedente e non ricorrono specifiche cause di esclusione o esigenze di segretezza prevalenti; la riservatezza istruttoria può assumere rilievo, secondo la decisione, nella fase di pendenza del procedimento tributario, non nella fase successiva di riscossione.
- Una richiesta residuale di documenti connessi o consequenziali è sufficientemente determinata se interpretata come limitata agli atti riferibili al rapporto e alla posizione del richiedente; non può invece trasformarsi in una richiesta indiscriminata della documentazione complessiva dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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