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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27367/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della responsabilità del Di Fraia per concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 416-bis c.p.) relativo al sequestro di Stefano Pettirosso avvenuto a Napoli il 13 febbraio 2020, durante il quale la vittima fu prelevata sotto minaccia di arma, trattenuta in due luoghi (villetta di Chiaiano e Torre Bianca di Scampia) e rilasciata dietro pagamento di 40.000 euro. Il ricorrente censurava: (i) la valutazione di attendibilità della persona offesa e il presunto travisamento della prova nella ricostruzione della prima fase del sequestro (contrasto con le dichiarazioni di Sorriento e Roselli); (ii) la mancata prova di una partecipazione consapevole nella seconda fase (allontanamenti rilevati nei tabulati e contenuto probatorio delle dichiarazioni del collaboratore Pancia); (iii) discordanze sulla terza fase (presenza o meno del Di Fraia alla Torre Bianca e valutazione del verbale di Roselli); (iv) errata determinazione del trattamento sanzionatorio per avere la Corte applicato prima la riduzione per circostanze attenuanti generiche e poi l'aumento per l'aggravante speciale ex art. 416-bis,1 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili/infondati i primi tre motivi, ritenendo che le censure tentassero una rivalutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito; ha confermato l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza del concorso di Di Fraia in almeno un segmento attivo del sequestro, con riscontri da collaboratori (Pancia, Roselli) e tabulati. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale ha applicato erroneamente l'ordine delle operazioni sul calcolo della pena (ha prima ridotto per le attenuanti e poi aumentato per l'aggravante speciale). Per ciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Assise d'appello di Napoli per ricalcolare la pena secondo i criteri dell'art. 63, comma 3, cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso e aggravante speciale applicata al delitto commesso dai partecipanti; nel caso di specie l'aggravante ex art. 416-bis,1 è stata riconosciuta e considera l'aumento di pena come ad effetto speciale.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: non è necessario che l'imputato abbia partecipato a tutte le fasi del reato, bensì che abbia fornito un contributo attivo e consapevole anche a un segmento della condotta.

  • art. 63, terzo comma, cod. pen.

    Regola il modo di calcolo delle aumentative/attenuanti in presenza di un'aggravante ad effetto speciale: l'aumento per l'aggravante speciale si applica sulla pena base e le eventuali riduzioni per attenuanti operano sulla pena già maggiorata; la Corte ha rilevato l'errata applicazione inversa da parte della Corte di merito.

  • art. 69 cod. pen.

    Principio generale di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; tuttavia l'art. 63, terzo comma, esclude il bilanciamento ordinario se è presente un'aggravante di effetto speciale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove e delle testimonianze salvo vizi di motivazione manifesti, congetture o travisamenti evidenti.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assunzione e l'escussione di testi; citata nel ricorso in relazione all'escussione del teste Sorriento e alla valutazione delle sue dichiarazioni in appello.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato alle sole viziologie di motivazione rilevabili in diritto: non si sostituisce al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle prove e dei testimoni, salvo errori logici, contraddizioni manifeste o travisamenti della prova.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili, possono da sole reggere una condanna, purché il giudice di merito effettui una valutazione rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto e valuti eventuali riscontri estrinseci.
  • Per il concorso di persone (art. 110 c.p.) non è necessario che l'imputato abbia preso parte a tutte le fasi del reato: è sufficiente la partecipazione consapevole e attiva anche a un segmento della condotta o a sua esecuzione.
  • Per il calcolo della pena, quando è presente un'aggravante ad "effetto speciale" (art. 63, 3° c.), l'aumento deve essere applicato sulla pena base e le riduzioni per attenuanti devono operare sulla pena così maggiorata; inversioni nell'ordine di applicazione comportano vizio di diritto e obbligano ad annullamento parziale e rinvio per nuovo computo.
  • Contraddizioni o parziali discrepanze fra testimonianze non comportano automaticamente l'annullamento della decisione di merito: il giudice di legittimità richiede che tali discrepanze producano motivazioni illogiche o congetturali per intervenire.

Testo integrale

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