Sentenza n. 3942/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato e liquidato le spese del primo grado in euro 500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, deducendo che l'importo di euro 500,00 fosse inferiore ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente aggiornati, e non adeguatamente motivato. Il giudizio di primo grado aveva avuto ad oggetto l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato al Ministero l'attribuzione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Il TAR aveva accolto la domanda, ma aveva ridotto la liquidazione delle spese valorizzando il carattere seriale e la natura della controversia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha affermato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e può anche disporne la compensazione, purché consideri le circostanze del caso concreto. Tuttavia, quando condanna una parte alle spese, deve tenere conto dei parametri del d.m. n. 55/2014 e motivare adeguatamente eventuali scostamenti apprezzabili e rilevanti. L'abrogazione dei minimi tariffari impedisce di considerare i parametri come vincoli inderogabili, ma non consente liquidazioni manifestamente inferiori senza una specifica giustificazione, anche in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, elemento non idoneo a giustificare la riduzione e potenzialmente aggravante la responsabilità dell'amministrazione, che aveva mantenuto il diniego nonostante precedenti giudiziali favorevoli al cittadino. In riforma parziale, le spese del primo grado sono state liquidate equitativamente in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d'appello sono state compensate, fermo il rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica attribuita al personale docente; nel giudizio presupposto ne era stata ordinata l'attribuzione al docente.
artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; eventuali contrasti giurisprudenziali
Impongono di considerare i parametri generali per la determinazione dei compensi giudiziali e i valori medi delle tabelle, modificabili entro i limiti previsti, nella regolazione delle spese quando il giudice pone le spese a carico della parte soccombente.
art. 13, commi 1 e 6, l. n. 247/2012
il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto; quando non sia stato determinato in forma scritta, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia
Disciplina la pattuizione del compenso professionale e il ricorso ai parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale.
art. 9, comma 1, l. n. 27/2012
abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
Ha abrogato il sistema tariffario professionale e, con esso, il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
somme simboliche non consone al decoro della professione
Costituisce il limite legale alla liquidazione del compenso professionale, impedendo la determinazione di somme meramente simboliche e non compatibili con il decoro della professione.
art. 24 Cost.
La liquidazione manifestamente insufficiente e immotivata delle spese può incidere sull'effettività del diritto di agire e difendersi in giudizio.
art. 113 Cost.
tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
Concorre a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione.
art. 47 CDFUE
tutela giurisdizionale effettiva
Richiede che la regolazione delle spese non comprometta concretamente l'accesso effettivo alla giustizia.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
principio di leale collaborazione con i cittadini
È richiamato quale parametro di correttezza dell'amministrazione, la cui persistente resistenza a una pretesa già riconosciuta giudizialmente può rilevare anche nella valutazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite e può compensarle, anche parzialmente, quando ricorrano giusti motivi desunti dalle circostanze concrete; tale discrezionalità non esonera però dall'obbligo di motivare una liquidazione particolarmente ridotta.
- Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri stabiliti dai decreti ministeriali sui compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili, ma rappresentano il riferimento ordinario per la liquidazione giudiziale delle spese, dal quale il giudice può discostarsi con motivazione adeguata.
- Quando la liquidazione delle spese si discosta in modo apprezzabile e rilevante dai valori e dai limiti di oscillazione dei parametri ministeriali, il giudice deve indicare i criteri concreti che hanno determinato l'importo riconosciuto.
- Il carattere seriale della controversia, considerato isolatamente, non giustifica una riduzione immotivata delle spese processuali; in presenza di una reiterata resistenza dell'amministrazione a una pretesa già riconosciuta in sede giudiziale, la serialità può concorrere, se mai, a evidenziare la responsabilità dell'amministrazione nella genesi del contenzioso.
- Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella ragionevolmente necessaria per garantire il ristoro dei costi sostenuti dalla parte vittoriosa deve essere adeguatamente motivata, poiché può compromettere il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- L'abrogazione dei minimi tariffari non consente al giudice di liquidare compensi meramente simbolici o non consoni al decoro professionale, fermo il limite posto dall'art. 2233, comma 2, c.c.
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