Risoluzione n. 112 del 13/10/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 112 del 13/10/2006 chiarisce che l'istanza presentata da un'associazione di categoria è inammissibile come interpello, ma affronta comunque il merito: la norma agevolativa sull'incentivo all'esodo, ritenuta discriminatoria dalla Corte di Giustizia UE, è stata poi abrogata dal d.l. 223/2006; per i periodi anteriori, però, i rimborsi chiesti dagli uomini tra 50 e 55 anni non sono accolti e i sostituti d'imposta dovevano continuare ad applicare la ritenuta prevista dalla legge vigente.
Incentivo all'esodo e aliquota ridotta ex art. 19, comma 4-bis, TUIR
Trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo
La risoluzione esamina il regime fiscale delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro come incentivo all'esodo, con particolare riguardo all'art. 19, comma 4-bis, del TUIR. Il documento nasce da un interpello dell'Unione Industriale della Provincia di Alfa, sollevato dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE n. C-207/04 del 21 luglio 2005.
Quesito posto dall'istante
L'istante chiede se, dopo la citata sentenza europea, la previsione del TUIR che riconosce l'aliquota ridotta alle somme corrisposte per incentivare l'esodo dei lavoratori abbia ancora applicazione. In particolare, domanda se i sostituti d'imposta possano derogare alla norma nazionale e applicare il beneficio anche agli uomini tra 50 e 55 anni, in sede di ritenuta alla fonte.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l'Unione Industriale, i sostituti d'imposta avrebbero potuto disapplicare la norma interna contrastante con il diritto comunitario e applicare l'aliquota ridotta del 50% sulle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agli uomini di età compresa tra 50 e 55 anni al momento della cessazione del rapporto.
Inammissibilità dell'istanza di interpello
L'Agenzia delle Entrate ritiene l'istanza inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, poiché presentata da un'organizzazione per la tutela di interessi diffusi e non per la posizione fiscale propria.
Viene richiamata la circolare 31 maggio 2001, n. 50, punto 3.1, secondo cui sono esclusi dai soggetti legittimati a proporre interpello i portatori di interessi collettivi, come associazioni sindacali, di categoria e ordini professionali, salvo che la questione riguardi la loro posizione fiscale diretta e non quella degli associati o rappresentati.
Conseguentemente, l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11 della legge n. 212 del 2000.
Esame nel merito della fattispecie
Pur dichiarando l'inammissibilità, l'Agenzia esamina comunque il merito come consulenza generica ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99.
L'art. 19, comma 4-bis, del TUIR, introdotto dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 con decorrenza 1 gennaio 1998 e poi abrogato dall'art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, prevedeva l'applicazione dell'imposta con aliquota pari alla metà di quella prevista per il trattamento di fine rapporto e per altre indennità, per le somme corrisposte alla cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che avessero superato i 50 anni se donne e i 55 anni se uomini.
Effetti della sentenza della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia, con sentenza C-207/04 del 21 luglio 2005, ha ritenuto la disposizione incompatibile con il diritto comunitario, in quanto fonte di disparità di trattamento tra uomini e donne vietata dall'art. 141 del Trattato CE e dalla direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976.
La Corte ha affermato che la direttiva osta a una norma come quella del TUIR, che riconosce il beneficio fiscale in funzione dell'età del lavoratore con soglie diverse per sesso. Ha inoltre precisato che l'eccezione prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, relativa all'età pensionabile e alle conseguenze sulle prestazioni previdenziali, non è applicabile a un'agevolazione fiscale, che non costituisce prestazione previdenziale.
Intervento del legislatore nazionale
Per eliminare l'incompatibilità con il diritto comunitario, il legislatore, con il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, ha abrogato il comma 4-bis dell'art. 19 del TUIR, salvaguardando però i diritti di coloro che avevano già contrattato un piano incentivato di esodo.
Effetti sui rapporti anteriori alla sentenza
Quanto ai rapporti già sorti prima della sentenza e alle istanze di parziale rimborso dell'imposta pagata dagli uomini destinatari dell'incentivo all'esodo, di età compresa tra 50 e 55 anni, l'Agenzia esclude l'accoglimento delle richieste.
La sentenza, infatti, ha dichiarato illegittima la differenza di trattamento tra uomini e donne, ma non ha stabilito che il limite più favorevole previsto per le donne dovesse essere automaticamente esteso agli uomini. In astratto, l'adeguamento avrebbe potuto anche consistere nell'applicazione alle donne del limite di 55 anni; pertanto, non sussiste un diritto al rimborso per gli uomini che abbiano subito la ritenuta.
Obblighi dei sostituti d'imposta nel periodo di vigenza della norma
Per il periodo residuo di vigenza dell'art. 19, comma 4-bis, del TUIR, i sostituti d'imposta dovevano continuare ad applicare la disciplina vigente, effettuando la ritenuta alla fonte sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo ai soggetti di sesso maschile che, al momento della cessazione del rapporto, avessero un'età compresa tra 50 e 55 anni.
Conclusione
La risoluzione, pur dichiarando inammissibile l'interpello, conferma che non spettano rimborsi per le ritenute operate sugli incentivi all'esodo corrisposti agli uomini tra 50 e 55 anni nel periodo precedente l'abrogazione della norma e che, fino a tale abrogazione, i sostituti d'imposta dovevano attenersi al testo legislativo allora vigente.
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