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Risoluzione

Risoluzione n. 113 del 13/10/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il criterio di attribuzione delle perdite residue nel consolidato fiscale va indicato solo nella comunicazione iniziale o di rinnovo dell’opzione e non può essere modificato con la comunicazione di interruzione anticipata. Nel caso esaminato, il codice indicato nella casella "Attribuzione perdite" vincola la società, anche se difforme dagli accordi contrattuali interni.

Consolidato fiscale: irrilevanza della rettifica della casella "Attribuzione perdite" nella comunicazione iniziale

Consolidato fiscale e comunicazione dell’opzione

La risoluzione riguarda un interpello presentato da Alfa S.p.A. in merito alla corretta compilazione della comunicazione di esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo, disciplinata dagli articoli 117 e seguenti del TUIR. Il documento chiarisce gli effetti fiscali dell’indicazione, nella comunicazione iniziale, del criterio di attribuzione delle perdite residue in caso di eventuale interruzione anticipata del consolidato nazionale.

Quesito della società

Alfa S.p.A., quale consolidante, aveva esercitato l’opzione per il triennio 2004-2006 insieme alle società controllate. Successivamente, i rapporti tra le parti erano stati formalizzati in un contratto di consolidamento fiscale, il quale prevedeva che, in caso di interruzione anticipata del regime, le perdite fiscali della dichiarazione di gruppo, i crediti chiesti a rimborso e le eccedenze riportate a nuovo restassero alla consolidante.

La società ha però riscontrato di aver compilato erroneamente la comunicazione iniziale, indicando nella casella "Attribuzione perdite" il codice "2" anziché il codice "1". Ha quindi chiesto se, in vista di una possibile interruzione anticipata del regime, fosse possibile rettificare tale indicazione mediante la comunicazione da inviare in caso di cessazione del consolidato.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo Alfa S.p.A., l’indicazione del codice "2" costituiva un errore materiale e non rifletteva la volontà contrattuale delle parti. La società riteneva che la comunicazione fosse viziata solo nella sua manifestazione esterna e non negli accordi interni, e sosteneva quindi di poter correggere l’errore nella successiva comunicazione relativa all’interruzione del consolidato, indicando il codice "1".

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama la disciplina del consolidato domestico e, in particolare:

  • l’articolo 119, comma 4, lettera d), del TUIR, che considera la tempestiva trasmissione della comunicazione di esercizio dell’opzione una condizione essenziale per l’ammissione al regime;
  • l’articolo 5, comma 1, del D.M. 9 giugno 2004, che impone di comunicare, al momento dell’esercizio dell’opzione, il criterio prescelto per l’attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata o mancato rinnovo;
  • l’articolo 124, comma 4, del TUIR, che stabilisce come regola generale la permanenza delle perdite fiscali riportate a nuovo nella disponibilità della consolidante, salvo diversa pattuizione entro i limiti consentiti;
  • l’articolo 13, comma 8, e il comma 10 del D.M. 9 giugno 2004, che disciplinano i limiti alla ripartizione delle perdite e gli adempimenti in caso di interruzione;
  • la circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, richiamata per i chiarimenti interpretativi già forniti dall’Amministrazione.

Principi sulla ripartizione delle perdite residue

L’Agenzia ribadisce che le parti possono scegliere liberamente il criterio di ripartizione delle perdite residue, ma nel rispetto di alcune condizioni:

  • le perdite possono essere attribuite esclusivamente alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti l’opzione cessa di avere efficacia;
  • l’importo imputabile alla società uscente non può superare quello delle perdite da essa trasferite al consolidato, al netto degli eventuali utilizzi effettuati dalla consolidante;
  • le perdite attribuite devono mantenere la stessa qualità di quelle originariamente trasferite, sia quanto al periodo di formazione sia quanto alla natura, cioè limitatamente o illimitatamente riportabili.

Il criterio di imputazione è quindi caratterizzato da ampia autonomia negoziale e può anche differire tra i singoli soggetti del medesimo consolidato.

Compilazione della casella "Attribuzione perdite"

Le istruzioni al modello di comunicazione prevedono che nella casella "Attribuzione perdite" della sezione "Dati relativi alla società consolidata" siano utilizzati i seguenti codici:

  • "1" se le perdite sono attribuite al soggetto consolidante;
  • "2" se le perdite sono attribuite in modo proporzionale alle società che le hanno prodotte;
  • "3" se il criterio è diverso dalle modalità precedenti.

L’Agenzia evidenzia che tale indicazione va resa nella comunicazione iniziale dell’opzione o nel rinnovo, ma non nella comunicazione di interruzione anticipata del consolidato.

Effetti della comunicazione iniziale e impossibilità di modifica successiva

La comunicazione iniziale del criterio di attribuzione delle perdite costituisce un’informazione preventiva obbligatoria, richiesta per esigenze di controllo. Proprio per questo, la scelta comunicata diventa vincolante e non può essere modificata successivamente in sede di interruzione anticipata o di mancato rinnovo dell’opzione.

In caso di interruzione del regime, il consolidante deve soltanto comunicare, entro trenta giorni dall’evento che determina la cessazione, la perdita di efficacia dell’opzione e l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun partecipante, secondo le modalità già comunicate all’avvio del regime. In tale sede, non deve essere compilata la casella "Attribuzione perdite", che è riservata alla comunicazione iniziale o al rinnovo triennale dell’opzione.

Conclusione dell’Agenzia

Nel caso esaminato, l’Agenzia conclude che la scelta effettuata da Alfa S.p.A. nella comunicazione di avvio del consolidato è vincolante. Non è quindi possibile rettificare il criterio di ripartizione delle perdite residue mediante la successiva comunicazione di interruzione anticipata del regime.

L’indicazione del codice nella casella prevista dal modello è considerata una manifestazione di volontà valida e definitiva; non è riconoscibile, in seguito, un errore rilevante ed essenziale sulla base di documenti o accordi successivi, neppure se questi dimostrino una diversa volontà contrattuale delle parti.

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