Risoluzione n. 110 del 2/10/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 110 del 2 ottobre 2006 chiarisce che le agevolazioni fiscali per "prima casa", per i trasferimenti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati e per i piani di recupero possono essere richieste anche con atto integrativo successivo, se le dichiarazioni richieste sono state omesse nell’atto originario ma ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
Imposta di registro - atto integrativo per agevolazioni fiscali
Imposta di registro e atto integrativo
La Risoluzione affronta il tema della possibilità di integrare successivamente un atto originario, quando in esso siano state omesse le dichiarazioni necessarie per accedere ad alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro. L’Amministrazione finanziaria conclude in senso favorevole alla sanatoria mediante atto integrativo, purché questo sia redatto con le stesse forme dell’atto precedente e i requisiti richiesti dalla legge siano effettivamente presenti al momento del trasferimento.
Quesiti esaminati
La Direzione regionale aveva chiesto chiarimenti in merito alle agevolazioni previste da:
- articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168.
Il dubbio principale riguardava la possibilità di integrare successivamente la dichiarazione di successione o l’atto di donazione, ovvero l’atto di acquisto, per rendere le dichiarazioni originariamente omesse e ottenere i benefici fiscali.
Agevolazione "prima casa" in successione e donazione
Per il primo profilo, relativo all’articolo 69, comma 3, della legge n. 342 del 2000, viene ricordato che l’imposta ipotecaria e catastale si applica nella misura fissa di euro 168,00 quando:
- l’immobile caduto in successione è una casa di abitazione non di lusso;
- almeno uno degli eredi possiede i requisiti per il regime agevolato "prima casa".
Il chiarimento centrale riguarda la possibilità di integrare la dichiarazione di successione o l’atto di donazione con un atto successivo che contenga le dichiarazioni previste dalla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, del DPR n. 131 del 1986, anche se tali dichiarazioni erano state omesse nell’atto originario.
L’Agenzia afferma che tale possibilità esiste anche per i trasferimenti derivanti da successione o donazione, estendendo quanto già riconosciuto nella circolare n. 38 del 12 agosto 2005 per gli atti di compravendita. In sostanza:
- il contribuente può rimediare all’omissione mediante un atto integrativo;
- l’atto integrativo deve essere formato con le stesse modalità dell’atto precedente;
- ciò che rileva è la sussistenza, al momento del trasferimento, dei presupposti soggettivi e oggettivi per il beneficio.
Natura e valore dell’atto integrativo
La Risoluzione valorizza la natura dell’atto integrativo come atto notarile collegato al precedente rogito. Pur essendo originato da una dichiarazione di parte finalizzata a ottenere l’agevolazione, esso conserva rilevanza giuridica propria e si coordina con l’atto originario.
A sostegno di questa impostazione vengono richiamati:
- la circolare n. 38 del 12 agosto 2005;
- la risoluzione del 25 luglio 1986, prot. n. 220478;
- la sentenza della Corte di Cassazione 16 maggio 1990, n. 426.
Estensione ai trasferimenti immobiliari in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati e piani di recupero
Per il secondo e il terzo quesito, relativi rispettivamente all’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e all’articolo 5 della legge n. 168 del 1982, l’Agenzia ritiene applicabili le medesime argomentazioni.
Anche in questi casi, quando le agevolazioni non siano state richieste nell’atto di acquisto, è possibile redigere un atto integrativo nella stessa forma dell’atto precedente per fruire del trattamento fiscale di favore. Le due fattispecie riguardano:
- trasferimenti di beni immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati;
- trasferimenti di beni immobili compresi in piani di recupero.
Principio di fondo e conclusione interpretativa
La soluzione adottata si fonda sulla ratio della normativa agevolativa: se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, le agevolazioni non possono essere negate soltanto perché la dichiarazione non è stata resa contestualmente all’atto di trasferimento.
L’atto integrativo successivo è qualificato come negozio collegato all’atto di trasferimento, con differenza solo documentale e cronologica rispetto all’atto originario. Inoltre, viene escluso che le norme agevolative prevedano espressamente l’onere di rendere la dichiarazione nell’atto di acquisto a pena di decadenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 2 ott 2006Risoluzione n. 109 del 2/10/2006
- Risoluzione · 28 set 2006Risoluzione n. 107 del 28/09/2006
- Risoluzione · 28 set 2006Risoluzione n. 108 del 28/09/2006
- Risoluzione · 9 ott 2006Risoluzione n. 111 del 9/10/2006
- Risoluzione · 13 ott 2006Risoluzione n. 113 del 13/10/2006
- Risoluzione · 13 ott 2006Risoluzione n. 112 del 13/10/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →