Risoluzione n. 111 del 9/10/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la vendita di lapidi, se cedute separatamente e non inglobate in manufatti per sepoltura, è soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 20%. L’aliquota ridotta del 10% resta applicabile solo ai manufatti per sepoltura e alle opere di urbanizzazione assimilate; anche i lavori di riparazione, restauro o rinnovamento su lapidi sono tassati al 20%.
Aliquota IVA sulla cessione di lapidi
Aliquota IVA applicabile alla cessione di lapidi
La risoluzione esamina un interpello presentato da una società operante nel settore della lavorazione e vendita di marmi, graniti, lapidi, loculi e monumenti funebri, volto a chiarire l’aliquota IVA applicabile alla vendita di lapidi. Il tema centrale è se tali beni possano beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% oppure debbano essere assoggettati all’aliquota ordinaria.
Quesito e posizione del contribuente
La società segnala che alcuni operatori del settore hanno applicato alla vendita di lapidi l’IVA ridotta del 10% e chiede quindi quale sia la corretta aliquota. Nella soluzione prospettata, la società ritiene che i prodotti lapidei non rientrino in alcuna delle voci della tabella allegata al DPR n. 633/1972 e che, pertanto, le relative cessioni debbano essere tassate con l’aliquota ordinaria del 20%.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 26-bis del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, secondo cui gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili assimilati alle opere di urbanizzazione primaria. Ai fini di tale qualificazione, vengono considerati impianti cimiteriali le opere e i servizi indicati nell’art. 54 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 21 ottobre 1975, n. 803.
Viene inoltre richiamata l’interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, secondo cui l’aliquota IVA prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria si applica agli immobili indicati nell’art. 54 del DPR n. 803/1975, compresi i manufatti per sepoltura, nonché alle aree destinate alla costruzione e all’ampliamento dei cimiteri.
Distinzione tra manufatti per sepoltura e lapidi
La risoluzione precisa che rientrano tra le opere di urbanizzazione soggette all’aliquota IVA ridotta del 10% i manufatti per sepoltura, quali loculi, tombe e cappelle, quando ceduti dalla ditta che li ha costruiti.
Diversamente, la cessione di lapidi, così come di vasi, lanterne, croci e altri elementi simili, quando avviene in via autonoma e non come parte integrante di un manufatto per sepoltura, non può essere ricondotta a tale fattispecie agevolata.
Esclusione delle agevolazioni per i prodotti lapidei
L’Agenzia osserva che il previgente n. 108 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, che prevedeva un’aliquota agevolata per i materiali e prodotti dell’industria lapidea, è stato soppresso dall’art. 36 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Inoltre, dal 1 ottobre 1997, il d.l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, ha elevato l’aliquota applicabile a tali beni al 20%.
Viene anche ricordato un precedente chiarimento del 1983, secondo cui il prodotto lapideo è la lastra di marmo acquistata dall’artigiano, mentre la lapide realizzata mediante lavorazione, sagomatura, lucidatura e incisione non rientra nel concetto di prodotto lapideo agevolato, con conseguente applicazione dell’IVA ordinaria.
Conclusione dell’Agenzia
Sulla base della normativa vigente, la commercializzazione di lapidi deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria. L’aliquota ridotta del 10% si applica invece ai manufatti per sepoltura e alle opere di urbanizzazione assimilate, non alla vendita autonoma di lapidi.
Trattamento dei lavori di riparazione, restauro e rinnovamento
La risoluzione chiarisce infine che eventuali lavori di riparazione, ristrutturazione, restauro o rinnovamento eseguiti su lapidi sono soggetti in ogni caso all’IVA ordinaria del 20%, non essendo riconducibili ad alcuna norma agevolativa.
Natura della risposta
La risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello e viene emanata ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 13 ott 2006Risoluzione n. 113 del 13/10/2006
- Risoluzione · 13 ott 2006Risoluzione n. 112 del 13/10/2006
- Risoluzione · 2 ott 2006Risoluzione n. 109 del 2/10/2006
- Risoluzione · 2 ott 2006Risoluzione n. 110 del 2/10/2006
- Risoluzione · 17 ott 2006Risoluzione n. 114 del 17/10/2006
- Risoluzione · 28 set 2006Risoluzione n. 107 del 28/09/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →