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Risoluzione

Risoluzione n. 109 del 2/10/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme versate per sottoscrivere lo strumento finanziario emesso da una società di garanzia non sono assimilabili ai contributi a fondo perduto o alle quote di partecipazione ai Confidi. Di conseguenza non si applica la deducibilità prevista dall’articolo 13 del DL n. 269/2003 e dall’articolo 99 del TUIR; in caso di recesso andrà valutata l’eventuale deducibilità della perdita derivante dalla differenza tra somma versata e rimborso ricevuto.

Trattamento fiscale delle somme versate per la sottoscrizione di uno strumento finanziario di partecipazione emesso da un Confidi

Trattamento fiscale dello strumento finanziario di partecipazione emesso da un Confidi

La risoluzione esamina il regime fiscale delle somme che una banca intende versare per la sottoscrizione di uno "strumento finanziario di partecipazione" emesso da una società cooperativa per azioni a mutualità prevalente operante come società di garanzia. Il documento chiarisce se tali somme possano essere trattate come contributi deducibili ai sensi della disciplina sui Confidi.

Quesito presentato dalla Banca Alfa S.p.A.

La Banca Alfa S.p.A. comunica di voler sottoscrivere una parte dello strumento finanziario emesso dalla Società Regionale di Garanzia Beta, soggetto che svolge attività di prestazione di garanzia fideiussoria su finanziamenti a medio-lungo termine concessi ai soci cooperatori.

Secondo la bozza di regolamento di emissione, lo strumento presenta queste caratteristiche:

  • non prevede remunerazione per i sottoscrittori;
  • gli importi versati sono imputati a una specifica riserva di patrimonio netto, destinata a copertura di eventuali perdite o ad accantonamenti per i rischi derivanti dalle garanzie prestate;
  • è emesso a tempo indeterminato;
  • il sottoscrittore può recedere non prima di dieci anni dal versamento;
  • in caso di recesso, il rimborso avviene in base alla consistenza della riserva indicata nello statuto e risultante dal bilancio dell’esercizio in cui il recesso ha efficacia.

La banca chiede quale sia il corretto trattamento fiscale delle somme relative alla sottoscrizione.

Tesi del contribuente

La banca ritiene che le somme versate siano deducibili dal reddito complessivo entro il limite del 2% del reddito d’impresa, sulla base del combinato disposto:

  • dell’articolo 13, commi 10 e 49, del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 14 novembre 2003, n. 326;
  • dell’articolo 99, comma 3, del TUIR.

Secondo l’istante, tali norme qualificano fiscalmente le somme versate per la sottoscrizione dello strumento come contributi a fondo perduto.

Inquadramento normativo dei Confidi

L’Agenzia ricorda che l’articolo 13 del DL n. 269 del 2003 disciplina l’attività di garanzia collettiva dei fidi e, come già chiarito nella circolare n. 28/E del 21 giugno 2004, mira a riordinare il settore, introducendo una disciplina organica dei soggetti legittimati, anche per favorirne l’aggregazione e l’ingresso nel sistema dei soggetti finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.

Il regime tributario dei Confidi è contenuto nei commi da 45 a 51 dell’articolo 13. In particolare:

  • ai fini delle imposte sui redditi, i Confidi sono considerati enti commerciali ai sensi dell’articolo 73, lettere a) e b), del TUIR;
  • il loro reddito complessivo costituisce reddito d’impresa;
  • il reddito è determinato secondo le regole del Titolo II, capo II, Sezione I, del TUIR;
  • in deroga alla tassazione ordinaria, il comma 46 prevede che il reddito sia determinato senza apportare variazioni in aumento al risultato netto del conto economico per effetto dei criteri del TUIR;
  • il comma 18 vieta la distribuzione di avanzi di gestione, in qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie, anche in caso di scioglimento o di vicende che riguardino il consorziato o il socio.

Deducibilità delle quote e dei contributi ai Confidi

Il comma 49 dell’articolo 13 stabilisce che le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei Confidi, nonché i contributi versati a questi ultimi, costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del TUIR, oggi articolo 99, comma 3.

La disposizione del TUIR richiamata prevede che i contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui risultano dovuti in base a formale deliberazione dell’associazione.

Il medesimo comma 49 estende il trattamento anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10 dell’articolo 13, ma entro un limite complessivo deducibile non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato, salvo eventuali ulteriori deduzioni previste dalla legge.

L’Agenzia precisa, in linea con la prassi richiamata, che:

  • le imprese consorziate o socie possono dedurre quote e contributi nell’esercizio di effettivo pagamento, se dovuti in base a formale delibera del Confidi;
  • la medesima disciplina si applica ai contributi corrisposti da enti pubblici e privati o da imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte del Confidi, ma in tal caso la deducibilità è limitata al 2% del reddito d’impresa dichiarato.

Valutazione dell’Agenzia sullo strumento finanziario

Con riferimento specifico allo strumento finanziario di partecipazione oggetto dell’interpello, l’Agenzia ritiene che, per le sue caratteristiche, non possa applicarsi la disciplina prevista per le quote di partecipazione e per le somme versate a titolo di contributo.

La ragione principale è che le somme versate non hanno la natura di elargizioni liberali a fondo perduto. Infatti:

  • lo strumento non è assimilabile ai contributi o alle quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei Confidi;
  • la bozza di regolamento prevede che, in caso di recesso, il sottoscrittore abbia diritto al rimborso delle somme versate, in base alla consistenza della riserva sociale e al bilancio dell’esercizio in cui il recesso ha effetto;
  • il conferimento genera quindi un diritto di credito, seppure subordinato, alla restituzione della somma versata.

Tale impostazione è considerata incompatibile con il concetto di contributo a fondo perduto, che presuppone invece una dazione di denaro senza alcun diritto alla restituzione e con effetto definitivo e immediato per il soggetto erogante.

Esclusione dell’assimilazione alla partecipazione sociale

L’Agenzia osserva inoltre che la sottoscrizione dello strumento non può essere assimilata all’acquisto di una quota di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale del Confidi. Solo in tali ipotesi, infatti, si acquisisce lo status di socio, con partecipazione a utili e perdite e responsabilità nei limiti delle quote sottoscritte per le obbligazioni sociali.

Lo strumento in esame, invece, non comporta tale assetto partecipativo e non consente di applicare il regime fiscale previsto per i contributi a fondo perduto di cui all’articolo 99 del TUIR.

Conclusione e profili aperti

L’Agenzia conclude che la somma versata per la sottoscrizione della quota dello strumento non può beneficiare del medesimo regime fiscale dei contributi a fondo perduto previsto per i Confidi.

Resta inoltre da verificare, nell’ipotesi di esercizio del recesso, se l’eventuale differenza negativa tra quanto originariamente versato e quanto rimborsato possa costituire una perdita deducibile e, in caso affermativo, in quale misura.

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