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Risoluzione

Risoluzione n. 115 del 20/10/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i nuovi codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore si applicano anche a soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari e soci di società di capitali in trasparenza fiscale. Precisa inoltre che, se un contribuente ha già compensato un credito e poi si adegua allo studio di settore, deve usare i nuovi codici tributo sull'intero importo dovuto e non solo sul residuo.

Istruzioni operative sui codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore

Istruzioni operative sui codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore

La risoluzione interviene per fornire chiarimenti operativi sull'utilizzo dei nuovi codici tributo istituiti per l'adeguamento agli studi di settore, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I chiarimenti riguardano sia l'ambito soggettivo di applicazione dei codici, sia le modalità di versamento in presenza di precedenti compensazioni.

Quesiti posti all'Amministrazione

Vengono esaminate due questioni interpretative sollevate da una Confederazione nazionale:

  • se i nuovi codici tributo per l'adeguamento ai fini Irpef, Ires e Irap possano essere utilizzati anche da soggetti diversi dal titolare dell'attività, in particolare:
    • soci di società di persone;
    • collaboratori di imprese familiari;
    • soci di società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ex articoli 115 o 116 del TUIR;
  • quale codice tributo debba essere utilizzato quando il contribuente abbia già compensato, nel mese di giugno 2006, un credito d'imposta con altro debito e intenda poi adeguarsi allo studio di settore versando l'importo dovuto in base alla dichiarazione.

Ambito soggettivo di utilizzo dei codici tributo

L'Amministrazione conferma che i nuovi codici tributo istituiti per consentire i versamenti relativi all'adeguamento agli studi di settore devono essere utilizzati anche dai soggetti collegati all'attività d'impresa o di partecipazione societaria. In particolare, i codici:

  • Irpef 4727;
  • Ires 2119;
  • Irap 3811; sono utilizzabili anche da:
  • soci di società di persone;
  • collaboratori di imprese familiari;
  • soci di società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 o dell'art. 116 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Modalità di versamento in caso di precedente compensazione

Con riferimento al caso prospettato di un contribuente che abbia compensato un credito d'imposta con altro debito nel mese di giugno 2006 e che, successivamente, intenda adeguarsi alle risultanze dello studio di settore avvalendosi della proroga prevista dall'art. 37, comma 3, del D.L. n. 223/2006, la Risoluzione stabilisce che il versamento deve essere effettuato utilizzando i nuovi codici tributo sull'intero importo dovuto.

Pertanto, nell'esempio indicato nel testo:

  • non deve essere versato solo l'importo residuo di euro 300;
  • il nuovo codice tributo va utilizzato per l'intero importo di euro 800;
  • non viene richiesto il ricorso al ravvedimento operoso per la parte già compensata.

Conclusione operativa

La risoluzione fornisce quindi un chiarimento univoco: i codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore hanno applicazione ampia anche ai soggetti partecipati o trasparenti, e in presenza di importi già compensati il versamento per l'adeguamento va effettuato sull'intera somma dovuta, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

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