Cassazione Penale, Sentenza n. 4796/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva riformato l'assoluzione emotta dal Tribunale di Fermo e aveva condannato CAPUANO per il reato di ricettazione (assegno provento di furto) dichiarando estinti per prescrizione gli illeciti relativi a truffa e falso. Il ricorrente deduceva: (1) illogicità della motivazione della Corte territoriale, sostenendo che l'identificazione del soggetto si fondava soltanto su copie di documenti e su una fotografia indecifrabile e su una identificazione incerta del titolare dell'officina; (2) violazione dell'art. 603 co. 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, atteso che l'appello del P.M. avrebbe implicato una diversa valutazione della prova dichiarativa che richiede la rinnovazione dell'istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato congruamente la riforma basandosi su elementi documentali (sovrapponibilità delle firme sull'assegno e sul modulo di accettazione della commessa, produzione della fotocopia della patente e del codice fiscale) non già su una diversa valutazione della prova dichiarativa: pertanto non sussisteva l'obbligo di rinnovare l'istruttoria ex art. 603 co. 3-bis. Ha inoltre escluso l'estinzione per prescrizione del reato di ricettazione alla data dell'appello, rigettando la richiesta del P.G. di annullamento per prescrizione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p.
Richiamate dal ricorrente come mezzi di censura per dedurre illogicità della motivazione e violazione di legge nella decisione di merito.
art. 603 co. 3-bis c.p.p.
nel caso di appello del Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
La Corte interpreta la norma nel senso che la rinnovazione è obbligatoria solo quando l'appello si fonda su una diversa lettura della prova dichiarativa orale che sia "decisiva" secondo i criteri giurisprudenziali (prova orale o dichiarativa, decisione diversa del giudice d'appello, carattere decisivo della prova). Se la riforma si basa su elementi documentali estranei alla valutazione della prova dichiarativa, l'obbligo di rinnovazione non sussiste.
art. 648 c.p.
Norma penale sulla ricettazione: la Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie ai sensi di tale disposizione valutando le prove documentali e la corrispondenza delle firme.
art. 616 c.p.p.
Previsione che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma a titolo di ammenda per i profili di colpa connessi all'inammissibilità del ricorso.
art. 234 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella distinzione tra prova dichiarativa (oralità/immediatezza) e mezzi documentali: i documenti (art. 234) non rientrano nella categoria di prova dichiarativa che impone la rinnovazione ex art. 603, co. 3-bis.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 co. 3-bis c.p.p. è obbligatoria solo se l'appello del P.M. si fonda su una diversa valutazione della prova dichiarativa orale che risulti decisiva per il passaggio da proscioglimento a condanna; se la riforma si basa su elementi documentali la rinnovazione non è necessaria.
- Documenti probatori (es. copie di patente, codice fiscale, sovrapponibilità di firme) possono essere valutati dal giudice d'appello come prova autonoma e decisiva anche quando il primo giudice ha dato rilievo all'incertezza delle dichiarazioni testimoniali; in tali casi la Corte di Cassazione ritiene legittima la rinnovata valutazione senza rinnovazione orale.
- Nelle contestazioni di identificazione, l'esistenza di un chiaro collegamento documentale tra persona e atto (firma comparata, documenti intestati) può superare l'incertezza della identificazione visiva o testimoniali brevissime.
- La prescrizione va valutata secondo i termini previsti dalla legge in vigore al momento rilevante (es. alla data della pronuncia d'appello): la semplice richiesta del P.M. non implica l'automatica estinzione se il termine non è decorso.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o con profili di colpa possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la formulazione dei motivi in Cassazione richiede cura e attenzione procedurale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4617/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4618/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4622/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4623/2022 del 10/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →