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Sentenza

Sentenza n. 5304/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva annullato l'aggiudicazione del lotto n. 2 di una procedura per la fornitura in service di sistemi di laboratorio, disponendo l'esclusione di Sysmex e Beckman

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imprese concorrenti)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una procedura aperta telematica indetta da Punto Zero S.c. a r.l., quale centrale di committenza del sistema sanitario regionale umbro, per l'affidamento della fornitura in service di sistemi di laboratorio, articolata in più lotti. Per il lotto n. 2, relativo all'ematologia, la gara era stata aggiudicata a Sysmex Italia S.r.l., mentre Beckman Coulter S.r.l. si era classificata seconda. Beckman aveva impugnato l'aggiudicazione sostenendo che l'offerta di Sysmex non rispettasse alcuni requisiti tecnici minimi. Sysmex aveva proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta la non conformità dell'offerta Beckman. Il TAR aveva accolto alcune censure di Beckman, ritenendo che Sysmex non disponesse del numero minimo di distinte postazioni di validazione e consultazione nei laboratori hub e non garantisse il servizio di assistenza tecnica richiesto, comprensivo di teleassistenza H24 per 7 giorni su 7. Il TAR aveva inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale di Sysmex, ritenendo che il sistema Beckman non assicurasse il caricamento automatico dei dati relativi al controllo qualità, poiché richiedeva la scansione manuale di un codice a barre. Ne era derivata l'esclusione di entrambe le concorrenti e la necessità di rieditare la gara. Beckman ha appellato la sentenza contestando l'esclusione della propria offerta e riproponendo ulteriori censure contro Sysmex. Sysmex ha contestato le statuizioni che avevano determinato la propria esclusione, sostenendo che il requisito delle postazioni fosse funzionale e non imponesse terminali fisicamente distinti e che la manutenzione predittiva da remoto fosse equivalente alla teleassistenza H24. Punto Zero ha difeso la legittimità delle valutazioni della Commissione e ha contestato sia l'esclusione di Sysmex sia quella di Beckman. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato i motivi incidentali riproposti da Sysmex contro Beckman relativi all'unicità del sistema di trasporto dei campioni, alla verifica del Delta Check territoriale e alla presenza di almeno due punti di validazione nei laboratori Spoke.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i tre appelli perché diretti contro la medesima sentenza. Ha accolto il primo motivo dell'appello Beckman e il corrispondente motivo dell'appello Punto Zero, ritenendo erronea l'interpretazione del TAR sul requisito del caricamento automatico dei valori e dei range del controllo qualità. La clausola richiedeva l'acquisizione dei dati senza digitazione manuale; tale requisito era soddisfatto dal sistema Beckman, che acquisiva automaticamente i dati mediante software dopo la lettura del codice a barre. La scansione manuale del codice non equivaleva a inserimento manuale dei dati e non poteva essere richiesta, in assenza di una chiara previsione della lex specialis, un'automazione integrale e ulteriore. Il Collegio ha quindi respinto il ricorso incidentale di Sysmex nella parte diretta contro Beckman. Ha invece respinto l'appello di Sysmex e i motivi corrispondenti dell'appello Punto Zero relativi all'offerta Sysmex. Quanto alle postazioni di validazione e consultazione, la previsione di almeno due punti di validazione e un punto di consultazione per ciascun laboratorio hub è stata interpretata come riferita a postazioni operative distinte, non a mere funzioni astratte utilizzabili sul medesimo terminale. Il dato numerico e la finalità organizzativa della clausola imponevano la possibilità di svolgere simultaneamente e separatamente le attività. Quanto all'assistenza tecnica, il sistema di manutenzione predittiva non era equivalente al servizio richiesto, poiché assicurava monitoraggio e prevenzione automatizzata dei guasti, ma non garantiva assistenza diretta on demand, supporto telefonico nelle fasce orarie previste, incluso il sabato, né teleassistenza interattiva H24 per 7 giorni su 7. Il principio di equivalenza non poteva essere invocato per sostituire una prestazione solo parzialmente convergente a un servizio composito e puntualmente disciplinato dalla lex specialis. Sono stati inoltre respinti i motivi incidentali riproposti da Sysmex contro Beckman: il sistema Beckman assicurava un circuito unitario di trasporto con unico punto di carico e unico punto di scarico, anche se articolato internamente in moduli; la documentazione tecnica comprovava la funzionalità di Delta Check territoriale; e l'offerta prevedeva due postazioni client per ciascun laboratorio Spoke. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata soltanto nella parte relativa all'accoglimento del ricorso incidentale di Sysmex e all'esclusione di Beckman; è stato confermato l'accoglimento del ricorso principale di Beckman e, conseguentemente, l'esclusione di Sysmex. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli aventi a oggetto la medesima sentenza.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi assorbiti o non esaminati in primo grado; nel caso concreto sono stati esaminati i motivi incidentali di Sysmex rilevanti per la posizione di Beckman, mentre gli ulteriori motivi di Beckman sono risultati improcedibili o non necessari.

  • d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riferimento ai principi di efficienza e risultato invocati dalle appellanti, senza che tali principi consentano di disattendere i requisiti tecnici puntualmente previsti dalla lex specialis.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, una clausola della lex specialis chiara deve essere interpretata secondo il suo significato letterale, senza introdurre, mediante interpretazioni estensive o sistematiche, requisiti ulteriori e più restrittivi non espressamente previsti, poiché ciò incide sulla certezza delle regole, sulla parità di trattamento, sulla trasparenza e sul favor partecipationis.
  • Il requisito del caricamento automatico dei dati è soddisfatto quando il sistema acquisisce i dati mediante strumenti digitali o informatici senza la loro digitazione manuale da parte dell'operatore; la necessità di una preliminare scansione manuale di un codice a barre non equivale, di per sé, a inserimento manuale dei dati e non consente di pretendere un'automazione integrale non prevista dalla lex specialis.
  • Quando la lex specialis prevede un numero minimo di punti di validazione e consultazione, il riferimento ai punti, accompagnato da una specifica pluralità numerica e inserito nel contesto organizzativo del servizio, individua postazioni operative distinte e non mere funzionalità astratte utilizzabili su un unico terminale; un'interpretazione diversa svuoterebbe di significato il limite numerico stabilito.
  • Il principio di equivalenza consente soluzioni tecniche alternative solo quando esse siano pienamente sovrapponibili sul piano funzionale alla prestazione richiesta. Un sistema di manutenzione predittiva, diretto al monitoraggio e alla prevenzione dei guasti, non è equivalente a un servizio di assistenza telefonica e di teleassistenza interattiva disponibile nelle fasce temporali specificamente prescritte, se non garantisce il supporto diretto on demand agli utilizzatori.
  • Una prescrizione che richiede un sistema di trasporto dei campioni con un unico punto di carico e un unico punto di scarico non impone necessariamente una struttura tecnologica priva di articolazioni interne: è sufficiente che il sistema operi complessivamente come un unico circuito integrato, purché siano effettivamente unici i punti di ingresso e di uscita richiesti.
  • L'esclusione per carenza di un requisito tecnico minimo deve fondarsi sulla non conformità effettiva dell'offerta rispetto alla clausola di gara; la documentazione tecnica complessiva può comprovare il possesso del requisito anche quando la funzionalità non sia descritta con una formula identica a quella della lex specialis, purché ne dimostri in modo univoco la concreta sussistenza.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusionePrincipio di equivalenza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamento

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