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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8370 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva notificato un avviso di accertamento ICI per l'anno 2001 relativo a immobili di proprietà del Consorzio. Il Consorzio sosteneva che, durante la liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo di dichiarazione e pagamento gravasse esclusivamente sul commissario liquidatore e solo in caso di vendita degli immobili e incasso del prezzo. Poiché la procedura si era conclusa senza vendite e con il ritorno in bonis dell'impresa, il Consorzio riteneva insussistente il presupposto dell'imposta. Contestava inoltre il difetto di motivazione dell'avviso e della sentenza, nonché l'errata imposizione su immobili non più di sua proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'ICI maturata durante la liquidazione coatta amministrativa non viene meno se la procedura si conclude senza vendita degli immobili: l'obbligazione tributaria resta a carico dell'impresa proprietaria, tornata in bonis, che deve presentare la dichiarazione e pagare i ratei relativi agli anni della procedura. Il commissario liquidatore è tenuto agli adempimenti fiscali in caso di vendita e incasso del prezzo, ma non diventa il soggetto passivo dell'imposta. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché indicava gli immobili e gli elementi essenziali della pretesa, senza necessità di spiegare specificamente perché il soggetto passivo fosse l'impresa anziché il commissario. Il motivo relativo all'insufficiente motivazione della sentenza è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate in 2.200 euro, di cui 200 euro per esborsi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6, nel testo originario

    Nel periodo di durata del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di dichiarazione e versamento dell'ICI sono sospesi in attesa della vendita degli immobili; dopo la vendita e l'incasso del prezzo, il curatore o il commissario liquidatore provvedono agli adempimenti per l'intero periodo della procedura.

    La sospensione degli adempimenti non elimina l'obbligazione tributaria. Se la procedura si chiude senza vendita degli immobili e con il ritorno in bonis dell'impresa, l'obbligazione maturata durante la procedura resta a carico dell'impresa già soggetta alla procedura.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1

    Il proprietario dell'immobile è soggetto passivo dell'ICI.

    La proprietà degli immobili resta in capo all'impresa anche durante la liquidazione coatta amministrativa; lo spossessamento non determina, di per sé, un trasferimento della soggettività passiva al commissario liquidatore.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2

    L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di contestarne efficacemente l'an e il quantum.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 1

    Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto soddisfatto dall'indicazione degli immobili, del periodo e dell'imposta richiesta.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Richiede la motivazione degli atti tributari, ma non impone di illustrare ogni possibile argomentazione giuridica, quando gli elementi essenziali della pretesa siano già indicati e il contribuente possa difendersi.

  • Regio Decreto n. 267 del 1942, art. 214

    Disciplina il concordato nella liquidazione coatta amministrativa, istituto attraverso il quale la procedura può chiudersi senza la vendita degli immobili e con il ritorno in bonis dell'impresa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La violazione o falsa applicazione di legge è censurabile in cassazione come questione di diritto; il vizio di motivazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la corretta individuazione dei requisiti legali di motivazione dell'avviso.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, richiedeva uno specifico quesito di diritto o momento di sintesi; la sua mancanza può comportare l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • L'apertura di una procedura concorsuale non estingue l'obbligazione ICI relativa agli immobili che restano di proprietà dell'impresa; determina principalmente una sospensione degli adempimenti fino alla vendita e all'incasso del prezzo.
  • Se gli immobili non vengono venduti e l'impresa torna in bonis, l'imposta maturata durante la procedura deve essere dichiarata e pagata dall'impresa stessa, non dal commissario liquidatore.
  • Il curatore o commissario liquidatore non diventa automaticamente il soggetto passivo dell'imposta per il solo fatto di avere il possesso materiale o la gestione degli immobili.
  • Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando identifica il contribuente, gli immobili, il periodo d'imposta e l'importo o i criteri essenziali di calcolo, consentendo una contestazione effettiva.
  • Eventuali errori sull'individuazione degli immobili o sulla titolarità possono essere contestati, ma devono essere provati e riguardano il merito della pretesa, non necessariamente la validità formale della motivazione.
  • La chiusura della procedura concorsuale senza vendita non equivale a una cancellazione automatica dei tributi maturati durante la procedura.

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