Regolamento (UE) 2023/246
Regolamento (UE) 2023/246 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro della cooperazione amministrativa in materia di accise per allinearlo alle nuove regole sulla circolazione di prodotti immessi in consumo e trasferiti tra Stati membri per fini commerciali. Estende lo scambio automatico via registro centrale anche a tali movimenti e adegua i riferimenti normativi ai nuovi atti di attuazione della direttiva 2020/262. La data di applicazione è fissata al 13 febbraio 2023, in parallelo con l’avvio del nuovo regime informatico.
Modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per estendere e adeguare lo scambio automatico di informazioni nei registri elettronici sulle accise ai movimenti di prodotti già immessi in consumo tra Stati membri per scopi commerciali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in via operativa, alle autorità competenti e ai sistemi informatici nazionali/centrali utilizzati per la cooperazione amministrativa in materia di accise. Riguarda gli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262, ossia anche i prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e poi trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali. Non disciplina i movimenti in regime di sospensione dall’accisa se non nei limiti del coordinamento con il sistema esistente; le modifiche si applicano dal 13 febbraio 2023.
Modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 sullo scambio di informazioni in materia di accise
Il regolamento interviene sul quadro della cooperazione amministrativa in materia di accise per adeguarlo alla direttiva (UE) 2020/262 e alla relativa informatizzazione dei movimenti e dei controlli. La finalità è garantire che il sistema elettronico e lo scambio di informazioni tra Stati membri coprano anche i movimenti commerciali di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si colloca nel processo di estensione del sistema informatizzato originariamente utilizzato per i prodotti in sospensione d’accisa, ora impiegato anche per i prodotti immessi in consumo e trasportati tra Stati membri per scopi commerciali. I considerando evidenziano che tale estensione deve applicarsi dal 13 febbraio 2023 e che il regolamento 389/2012 va aggiornato per riflettere il nuovo quadro normativo, inclusa la sostituzione del regolamento (CE) n. 684/2009 con il regolamento delegato (UE) 2022/1636.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche riguardano tre profili principali:
- l’estensione delle disposizioni sui registri elettronici e sullo scambio di informazioni ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262;
- l’aggiornamento del riferimento tecnico ai codici CAT e/o CPA, ora richiamati con riferimento all’allegato II, elenco codici 10, del regolamento delegato (UE) 2022/1636;
- la previsione di una conferma elettronica della validità dei numeri di accisa tramite il registro centrale.
Scambio automatico tramite registro centrale
L’articolo 19, paragrafo 4, è riscritto per stabilire che le informazioni contenute nei registri nazionali, relative agli operatori economici coinvolti nei movimenti disciplinati dalla direttiva (UE) 2020/262, siano scambiate automaticamente tramite un registro centrale. La modifica mira a un funzionamento armonizzato del sistema informatizzato in tutti gli Stati membri, coerente con il principio di sussidiarietà richiamato nel regolamento.
Dati registrati e conferme elettroniche
L’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), viene allineato al nuovo sistema di classificazione dei prodotti previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/1636. Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 1, impone alla Commissione di assicurare che gli operatori possano ottenere conferma elettronica della validità dei numeri di accisa presenti nel registro centrale. Questo elemento è rilevante per la verifica preventiva e la tracciabilità dei movimenti commerciali transfrontalieri.
Profili di tutela dei dati e base giuridica
Il regolamento richiama espressamente il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, della protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati nell’ambito del sistema non deve eccedere quanto necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri. È inoltre menzionata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 13 febbraio 2023, in allineamento con la data di applicazione del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito dei registri elettronici per le accise
L’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), è sostituito per riferirsi alla "distruzione totale o perdita irrimediabile" dei prodotti sottoposti ad accisa. La modifica dell’articolo 19, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 1, estende lo scambio di informazioni e la conferma elettronica dei numeri di accisa anche ai prodotti di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262, cioè ai movimenti commerciali di prodotti già immessi in consumo tra Stati membri.
Aggiornamento dei dati da inserire nei registri nazionali
All’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), il riferimento alla categoria del prodotto sottoposto ad accisa (CAT) e/o al codice del prodotto sottoposto ad accisa (CPA) viene allineato all’allegato II, elenco codici 10, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, che sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 684/2009 dal 13 febbraio 2023.
Scambio automatico tramite registro centrale
Le informazioni contenute nei registri nazionali relative agli operatori economici coinvolti nella circolazione dei prodotti di cui alla direttiva (UE) 2020/262 sono scambiate automaticamente tramite un registro centrale, al fine di garantire un funzionamento armonizzato del sistema informatizzato in tutti gli Stati membri.
Conferma elettronica della validità dei numeri di accisa
La Commissione deve assicurare che le persone che intervengono nella circolazione dei prodotti interessati possano ottenere per via elettronica la conferma della validità dei numeri di accisa contenuti nel registro centrale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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