Cassazione Penale, Sentenza n. 29037/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21/01/2022 (che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena del 27/06/2019, dichiarando fra l'altro l'estinzione per prescrizione del reato di truffa a carico di Massimiliano Barretta e rideterminando le pene), deducendo: 1) violazione e falsa applicazione della legge penale e violazione di norme processuali perché Massimiliano Barretta era detenuto a Trento per altra causa e non avrebbe potuto presenziare all'udienza di appello; 2) vizio di motivazione circa l'affidabilità del riconoscimento fotografico su cui si fonda la condanna; 3) assenza del dolo nel reato di ricettazione; 4) eccessiva severità della determinazione della pena. I motivi, tuttavia, sono stati presentati in forma sommaria e meramente enunciativa, senza puntuali argomentazioni di diritto e senza congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza dei requisiti di motivazione prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., rilevando che entrambe le impugnazioni erano "mute" e non consentivano al giudice di individuare e valutare le censure mosses. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000. La decisione è stata adottata nella camera di consiglio del 7 giugno 2023. Sul merito delle censure (ad es. attendibilità del riconoscimento fotografico o dolo nella ricettazione) la Corte non si è pronunciata per l'inammissibilità del ricorso; va ricordato che la Corte d'appello aveva già disposto l'estinzione per prescrizione del reato di truffa per Massimiliano e rideterminato le pene per entrambi.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamata come base per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la norma autorizza modalità di trattazione scritta dell'impugnazione nei casi previsti
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato e applicato questa norma nella parte in cui richiede la specifica e motivata esposizione dei motivi di ricorso con congrui richiami alla motivazione dell'atto impugnato: la mancanza di tali elementi costituisce causa di inammissibilità
Sentenza Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a supporto della possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) quando l'inammissibilità dell'impugnazione dipenda da profili di colpa del ricorrente nella determinazione delle cause di inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere motivi esposti in modo concreto e riferimenti precisi alla motivazione dell'atto impugnato: la mera enunciazione di censure genera inammissibilità ai sensi dell'art. 581 c.1 lett. d).
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza formale o di motivazione, il giudice di legittimità può non pronunciarsi sul merito delle censure sostanziali (es. attendibilità di prove o elemente del dolo).
- La parte che presenta un'impugnazione priva di effettiva istruzione e ragionamento giuridico rischia di essere condannata non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella condotta processuale.
- Le contestazioni relative alla partecipazione dell'imputato a udienze (es. detenzione per altra causa) devono essere fondate su elementi probatori e adeguatamente documentate nel mezzo di impugnazione, non limitate a semplici affermazioni.
- Censure sulla valutazione probatoria (come il riconoscimento fotografico) e sulla sussistenza del dolo richiedono una trattazione argomentata che colleghi i rilievi alle risultanze processuali; altrimenti non saranno esaminate per inammissibilità formale.
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