Sentenza del 28/11/2017 n. 4944 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamenti bancari - Professionisti - Maggiori ricavi - Costi attività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento bancario nei confronti di un professionista, fondato sulle movimentazioni dei conti correnti e finalizzato a presumere l'esistenza di maggiori compensi o ricavi non dichiarati. Il punto centrale è stabilire se, nel determinare il maggior reddito, l'Ufficio debba considerare anche i costi sostenuti per produrre quei compensi.
La decisione
La sentenza afferma che, negli accertamenti bancari riguardanti lavoratori autonomi o professionisti, i maggiori compensi ricostruiti attraverso le movimentazioni bancarie non possono essere automaticamente qualificati come maggior reddito imponibile lordo. L'Ufficio deve tenere conto, anche in via presuntiva o mediante una valutazione coerente con l'attività esercitata, dei costi inerenti necessari alla produzione del reddito. Ne consegue che l'accertamento è illegittimo nella parte in cui pretende di tassare integralmente le somme individuate senza considerare le spese professionali correlate.
Norme richiamate
Articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973
Poteri degli uffici in materia di accertamento
Le movimentazioni bancarie possono costituire elementi presuntivi per ricostruire compensi o ricavi non dichiarati, ma la presunzione deve essere applicata considerando la specifica natura dell'attività esercitata e il reddito effettivamente imponibile.
Articolo 54 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
Il reddito professionale è determinato come differenza tra compensi percepiti e costi inerenti all'attività. Pertanto, i maggiori compensi ricostruiti dall'Ufficio devono essere depurati dei costi sostenuti per produrli.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari a carico di professionisti, le somme considerate come compensi non dichiarati non coincidono automaticamente con il maggior reddito imponibile.
- L'Amministrazione finanziaria deve considerare i costi inerenti e necessari all'attività professionale, anche quando non siano documentati analiticamente, purché risultino plausibili e coerenti con il tipo di attività svolta.
- Il contribuente dovrebbe fornire documentazione, giustificazioni e ogni elemento utile a dimostrare sia la natura non reddituale delle movimentazioni sia l'esistenza e l'ammontare dei costi sostenuti.
- La presunzione derivante dai movimenti bancari può essere superata dimostrando che le somme rappresentano risparmi, trasferimenti, prestiti, rimborsi o altre operazioni estranee all'attività professionale.
- La regola riguarda la determinazione del reddito imponibile e non comporta necessariamente l'invalidità dell'intero accertamento: può essere ridotto nella misura corrispondente ai costi non considerati.
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