Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2531/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’annullamento dell’ordinanza n. 73 del 29 giugno 2022, notificata in data 11 luglio 2022, con la quale il responsabile della PO. N. 3 del Comune di Somma Vesuviana ingiungeva, in capo ai ricorrenti, la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura massima di euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del d.P.R. 380/01 e s.m.i., successivamente all'acquisizione al patrimonio comunale dell'opera abusiva, nonché della relativa area di sedime ed area pertinenziale, disposta con provvedimento di P. O. n. 3 prot. 19095 del 18 ottobre 2016; nonché, in quanto lesivo, di ogni atto conseguente, presupposto o connesso;

Giustizia amministrativa202204867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all’ordine di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, aveva applicato la sanzione pecuniaria nella misura massima per la mancata ottemperanza a due ordinanze di demolizione relative a opere edilizie abusive. Hanno dedotto: l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 31, comma 4-bis, introdotto dalla l. 164/2014, poiché le ordinanze di demolizione erano state adottate e notificate nel 2010 e il termine di 90 giorni era già decorso prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; la violazione dei principi di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative, anche con riferimento all’art. 1 l. 689/1981, all’art. 41 Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU; l’omessa notificazione delle ordinanze di demolizione e la conseguente invalidità dell’accertamento dell’inottemperanza e dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale; la prescrizione quinquennale della sanzione, essendo trascorsi più di cinque anni dall’accertamento dell’inottemperanza e dall’acquisizione del bene nel 2016. Il Comune non si è costituito. Il giudice ha tuttavia accertato, sulla base dell’ordinanza impugnata depositata in giudizio, che le ordinanze di demolizione erano state notificate nel 2010.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondata e dirimente la censura relativa all’irretroattività della sanzione pecuniaria, assorbendo le ulteriori doglianze. Ha applicato il principio enunciato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 13, secondo cui la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non può essere irrogata a chi, prima dell’entrata in vigore della l. 164/2014, abbia lasciato decorrere inutilmente il termine di 90 giorni ed sia quindi già risultato inottemperante all’ordine di demolizione, anche se l’inottemperanza sia stata accertata successivamente. Nel caso concreto, le ordinanze erano state notificate il 3 marzo e il 28 aprile 2010, mentre l’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione al patrimonio comunale erano intervenuti il 18 ottobre 2016. Poiché il termine di 90 giorni era già scaduto prima dell’introduzione della sanzione pecuniaria, l’ordinanza del 2022 era illegittima ed è stata annullata. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato nei limiti versati.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi — prima dell'entrata in vigore della l. n. 164 del 2014 — abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore

    La sanzione pecuniaria non è applicabile quando il termine di 90 giorni per ottemperare all’ordine di demolizione sia inutilmente decorso prima dell’entrata in vigore della l. 164/2014, anche se l’accertamento dell’inottemperanza sia successivo.

  • l. 164/2014

    Ha introdotto nell’ordinamento la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; la relativa disciplina non può operare retroattivamente rispetto a un’inottemperanza già verificatasi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 1 l. 689/1981

    È richiamato dai ricorrenti quale fondamento del principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative; il TAR decide la causa sulla base del principio affermato dall’Adunanza Plenaria.

  • art. 41 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta incompatibilità della disciplina sanzionatoria retroattiva; la decisione è definita mediante l’applicazione del principio di irretroattività.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    È richiamato dai ricorrenti con riferimento alla tutela patrimoniale e alla contestata applicazione retroattiva della sanzione; il TAR non sviluppa un’autonoma valutazione della questione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, come interpretato da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 13

    Il principio nomofilattico dell’Adunanza Plenaria costituisce la ratio decidendi della sentenza: la sanzione non può colpire un’inottemperanza già perfezionatasi prima dell’entrata in vigore della norma istitutiva.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non può essere irrogata quando, prima dell’entrata in vigore della l. 164/2014, sia già inutilmente decorso il termine di 90 giorni assegnato con l’ordine di demolizione e si sia quindi perfezionata l’inottemperanza, anche se l’accertamento formale di tale inottemperanza sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.
  • Il momento rilevante ai fini dell’applicazione temporale della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è il perfezionamento dell’inottemperanza per decorso del termine assegnato dall’ordine di demolizione, non la data successiva dell’accertamento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.