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Ordinanza

Ordinanza n. 8486/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sull'istanza volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere, fissando con urgenza un appuntamento utile alla formalizzazione della predetta domanda di visto, entro un termine perentorio da stabilirsi, con ogni statuizione conseguente, anche in ordine alla nomina di un Commissario ad acta e alla condanna al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.

Giustizia amministrativa202514091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda principale. Ha rilevato che l'Amministrazione ha convocato il ricorrente e che, il 24 aprile 2026, ha richiesto un'integrazione documentale al datore di lavoro per poter concludere il procedimento. Ritenendo necessario verificare l'esito dell'istruttoria e del procedimento, ha disposto il rinvio della trattazione alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad sull'istanza di fissazione di un appuntamento per presentare una domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sull'istanza diretta a ottenere la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione di una domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro. Ha chiesto la condanna delle amministrazioni resistenti a provvedere, fissando con urgenza l'appuntamento entro un termine perentorio, nonché ogni statuizione conseguente, compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 614-bis c.p.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna al pagamento di una somma per l'eventuale mancata esecuzione del provvedimento; l'ordinanza non decide tale richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando l'amministrazione abbia convocato l'interessato e svolto ulteriori attività istruttorie finalizzate alla conclusione del procedimento, il giudice può rinviare la trattazione per verificare l'esito dell'istruttoria e del procedimento, senza definire immediatamente la domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenza

Testo integrale

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