Cassazione Civile, Ordinanza n. 17432/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, disposto dal d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, di alcuni dirigenti già dipendenti ANAS S.p.A. all’amministrazione ministeriale. I lavoratori chiedevano che, al momento del passaggio, fosse conservato nel nuovo trattamento economico quanto percepito in ANAS alla data del 30.9.2012, inclusi: l’indennità ad personam di euro 1.600 annui lordi, alcune spese di alloggio, gli scatti di anzianità maturati, la decurtazione del 2,5% della retribuzione lorda ex art. 1, comma 3, DPCM 20.12.1999 e i trattamenti previdenziali e sanitari integrativi. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda; la Corte d’appello di Roma, invece, aveva riformato in parte la decisione, escludendo alcune voci per genericità delle allegazioni o per loro natura non retributiva, ma confermando il diritto alla conservazione dell’indennità ad personam, anche ai fini del TFR. In Cassazione i ricorrenti principali hanno censurato: la ritenuta mancata riproposizione in appello di alcune domande (art. 346 c.p.c.); l’interpretazione della disciplina del trasferimento del personale e del trattamento economico; il rigetto delle domande relative ai trattamenti integrativi; l’omessa pronuncia sugli scatti di anzianità; e la statuizione sulle spese. Il ricorrente incidentale ha a sua volta contestato la valutazione di genericità delle allegazioni sulle voci accessorie, l’esclusione degli scatti e altre statuizioni accessorie. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alle voci accessorie, alla natura non retributiva dei trattamenti previdenziali e sanitari integrativi, all’omessa pronuncia e alle spese, richiamando l’orientamento per cui il premio o contributo assicurativo non è mantenibile dopo il trasferimento quando la relativa copertura cessa e il lavoratore gode di altro analogo beneficio, mentre l’assegno ad personam serve solo a evitare una reformatio in peius del trattamento economico in occasione del trasferimento. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati quindi entrambi rigettati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato la decisione della Corte d’appello nella parte in cui riconosceva solo la conservazione dell’indennità ad personam di euro 1.600 annui lordi, comprensiva dell’incidenza sul TFR, e ha ritenuto non spettanti le altre voci richieste o comunque non scrutinabili per genericità/inammissibilità delle censure. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, con ulteriore atto ai fini del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 346 c.p.c.
la mancata specifica censura in appello delle statuizioni non riproposte è stata ritenuta ostativa alla loro successiva deduzione in cassazione; la censura dei ricorrenti è stata dichiarata inammissibile per non aver colpito in modo adeguato il rilievo di genericità fatto dalla Corte territoriale
art. 157 TFUE
richiamato dai ricorrenti a sostegno di una lettura sistematica della disciplina del trasferimento del personale e del mantenimento del trattamento economico
art. 1, comma 226, l. n. 266/2005
richiamato dai ricorrenti tra le norme da coordinare nella ricostruzione del trattamento economico del personale trasferito
art. 2112 c.c.
richiamato come parametro sistematico per la tutela della continuità del rapporto e del trattamento del lavoratore trasferito
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
richiamato quale norma sul passaggio del personale e sulla conservazione del trattamento nel trasferimento tra amministrazioni
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011
interpretato nel senso che il personale trasferito conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio nelle sole voci fisse e continuative; l’assegno ad personam opera per evitare una reformatio in peius
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della denunciata disparità di trattamento, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 36 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa economica, senza esito favorevole
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dai ricorrenti in tema di trattamento economico del pubblico impiego contrattualizzato
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle allegazioni e prove; la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle prove; la doglianza è stata respinta
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare omessa pronuncia su alcune domande; la Corte ha escluso il vizio
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di regolazione delle spese di lite; il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità
D.M. 55/2014
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese, senza accoglimento delle censure
art. 1, comma 3, DPCM 20.12.1999
richiamato con riferimento alla trattenuta del 2,5% sulla retribuzione lorda, ma la relativa domanda è stata ritenuta non dimostrata o non adeguatamente devoluta
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito la previsione sul versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel trasferimento del personale verso altra amministrazione, l’assegno ad personam tutela soltanto la conservazione del trattamento economico in funzione anti-reformatio in peius, e non consente di mantenere voci che non abbiano natura fissa e continuativa o che non siano più giustificate dalla cessazione del rapporto originario.
- Le erogazioni finalizzate a rimborsare o tenere indenne il lavoratore da spese sostenute nell’interesse del datore non hanno natura retributiva in senso proprio e non rientrano automaticamente nel trattamento conservabile dopo il trasferimento.
- I trattamenti previdenziali e sanitari integrativi collegati a un rapporto assicurativo cessato non sono dovuti come elementi del trattamento economico del dipendente trasferito quando il lavoratore beneficia già di una diversa copertura analoga presso l’amministrazione di destinazione.
- La deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia richiede che il motivo mostri effettivamente la mancata decisione su una domanda ritualmente devoluta; se la questione è stata assorbita da altra statuizione o non risulta adeguatamente coltivata, la censura è infondata.
- Le censure sulle spese di lite devono indicare in modo specifico quale concreta violazione dei parametri o dei minimi tariffari sia derivata dalla determinazione del valore della causa; una contestazione generica è inammissibile.
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