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Circolare

Circolare numero 64 del 11-04-2018

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti per conto della Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C.)

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 13 marzo 2018 tra INPS e la Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C.) per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Vengono descritte le modalità operative di riscossione, la gestione e validazione delle deleghe, le regole sulla revoca, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto, gli obblighi in materia di privacy, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con i relativi conti.

Convenzione INPS–F.I.TE.S.C. per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Convenzione INPS–F.I.TE.S.C. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 13 marzo 2018 tra INPS e Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Il documento disciplina il flusso operativo tra le parti, i costi, le tutele dell’Istituto, la durata del rapporto convenzionale e le relative registrazioni contabili.

Modalità di riscossione

La riscossione della quota associativa è effettuata dall’INPS unitamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’Istituto indica sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria. La circolare precisa che l’unificazione delle modalità di esazione non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di riscossione coattiva.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS – Direzione centrale Sistemi informativi e tecnologici – tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali" i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione della quota, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più versare la quota associativa. Contestualmente, deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee corrispondenti, complete di copie dei documenti d’identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’INPS.

Le strutture territoriali INPS validano le deleghe acquisite via portale verificandole con la documentazione cartacea ricevuta. In caso di pluralità di deleghe presentate dallo stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta alla struttura territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga l’espressa revoca di quella già acquisita.

Revoca della delega

La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione, sicché ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se, tuttavia, l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione sono quelli fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione sono previsti, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, i seguenti importi:

  • € 2,54 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, quale importo una tantum annuale;
  • € 2,32 per gestione revoca deleghe sindacali;
  • € 0,21 per gestione singolo modello F24.

L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, a seguito della comunicazione, l’Associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce espressamente, da ogni responsabilità verso le imprese aderenti e verso i terzi derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è manlevato anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito dai creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, comprese le ipotesi di pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; per tale ragione, l’Associazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità anche con riferimento all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. Inoltre, l’Associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora questo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra associati e Associazione, con quantificazione nel rispetto della normativa sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula della convenzione o quando intervengano disposizioni normative o regolamentari tali da rendere opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede della F.I.TE.S.C. è indicata in Via dell’Arcangelo Michele n. 31, Foggia.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto della F.I.TE.S.C., viene istituito il conto GPN25192, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C.)".

Sono inoltre istituiti i conti:

  • GPN35192, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto della Federazione;
  • GPN11192, per il debito verso la Federazione per i contributi associativi riscossi per suo conto.

La definizione dei rapporti finanziari con la F.I.TE.S.C. è curata direttamente dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. L’allegato n. 2 contiene la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto della convenzione e natura della riscossione

La convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, disciplina la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti per conto della F.I.TE.S.C. La riscossione è effettuata dall’INPS insieme a quella dei contributi obbligatori e l’avviso di pagamento indica importo della quota associativa e associazione destinataria. La natura volontaria del contributo associativo resta invariata e l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe e validazione

L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o dichiara di non voler più pagare la quota. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee originali, con copie dei documenti di identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite via portale confrontandole con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe dello stesso soggetto verso associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione, quindi ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.

Costi del servizio

I costi del servizio sono quelli fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione sono previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2017: € 2,54 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 2,32 per gestione revoca deleghe sindacali e € 0,21 per gestione singolo modello F24. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e Associazione e l’Associazione esonera l’INPS da responsabilità anche per l’eventuale restituzione di somme versate per contributi di assistenza contrattuale. Inoltre, l’Associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto se quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto dall’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Restano salve le facoltà di recesso di entrambe le parti, esercitabili con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione se richiesta. La sede della F.I.TE.S.C. è indicata in Via dell’Arcangelo Michele n. 31, Foggia.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute è istituito il conto GPN25192 relativo ai contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto della F.I.TE.S.C. Sono inoltre istituiti i conti GPN35192 per l’accreditamento dei contributi e GPN11192 per il debito verso la Federazione. La gestione dei rapporti finanziari con la Federazione è affidata alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; l’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti.

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