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Circolare

Circolare numero 66 del 20-04-2018

Il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 ha modificato l’articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002 prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione INDICE Premessa 1. Adozione o affidamento preadottivo nazionale 2. Adozione o affidamento preadottivo internazionale 3. Indennità di paternità in caso di adozione e affidamento preadottivo 4. Modalità di pagamento 4.1 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale ai lavoratori collaboratori coordinati continuativi ed equiparati della Gestione separata 4.2 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale ai ricercatori 4.3 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale per lavoratori liberi professionisti/associati in partecipazione della gestione separata 5. Istruzioni contabili 6. Regime fiscale della prestazione

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative per l’erogazione dell’indennità di maternità e paternità alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in caso di adozione o affidamento preadottivo, a seguito della riforma del D.M. 4 aprile 2002 entrata in vigore il 20 aprile 2016. Le principali novità riguardano l’eliminazione del limite di età del minore per l’adozione nazionale e la decorrenza del periodo indennizzabile, per l’adozione internazionale, dall’ingresso del minore in Italia, con possibilità di fruizione anche per i periodi di permanenza all’estero. Sono escluse dalla tutela gli affidamenti non preadottivi. La circolare disciplina inoltre le modalità di pagamento, i conti contabili da utilizzare, il trattamento fiscale della prestazione e le procedure informatiche da seguire per la liquidazione.

Indennità di maternità/paternità per adozione e affidamento preadottivo nella Gestione separata

Indennità di maternità/paternità per adozione e affidamento preadottivo nella Gestione separata

La circolare detta le istruzioni operative per il riconoscimento e la liquidazione dell’indennità di maternità e paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata nei casi di adozione o affidamento preadottivo. Il documento si inserisce nel quadro dell’art. 64-bis del d.lgs. n. 151/2001, del D.M. 4 aprile 2002, come modificato dal D.M. 24 febbraio 2016, e richiama anche l’art. 13 della legge n. 81/2017. La riforma è in vigore dal 20 aprile 2016 e ha inciso sia sull’adozione nazionale sia su quella internazionale.

Quadro normativo e novità introdotte

La circolare ricorda che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi alle condizioni previste dalla normativa citata. Con la modifica del 2016 sono state introdotte due innovazioni principali:

  • per l’adozione o l’affidamento preadottivo nazionale, viene eliminato il limite di età del minore superiore ai 6 anni;
  • per l’adozione o l’affidamento preadottivo internazionale, il periodo indennizzabile decorre dall’ingresso del minore in Italia e non più dall’ingresso in famiglia, con possibilità di fruizione anche prima dell’ingresso in Italia nei casi di permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore e agli adempimenti della procedura.

La circolare precisa inoltre che la riforma non ha introdotto alcuna novità per gli affidamenti non preadottivi, per i quali i lavoratori iscritti alla Gestione separata non possono beneficiare della tutela oggetto del provvedimento.

Adozione o affidamento preadottivo nazionale

Per i casi nazionali, la lavoratrice iscritta alla Gestione separata, in presenza dei requisiti di legge, ha diritto all’indennità per cinque mesi decorrenti dalla data di ingresso del minore in famiglia. Prima della riforma il beneficio era riconosciuto solo se il minore non aveva superato i 6 anni di età; tale limite è stato abolito.

Per gli ingressi in famiglia verificatisi dal 20 aprile 2016, l’indennità spetta quindi anche per minori di età superiore ai 6 anni. Il trattamento economico segue la regola già nota per le lavoratrici dipendenti e spetta per l’intero periodo anche se, nel corso della fruizione, il minore raggiunge la maggiore età.

Adozione o affidamento preadottivo internazionale

Per i casi internazionali, la lavoratrice iscritta alla Gestione separata ha diritto all’indennità per un periodo di cinque mesi e un giorno, a prescindere dall’età del minore. Anche in questo caso il trattamento economico spetta per l’intero periodo, pure se il minore diventa maggiorenne durante la fruizione.

La riforma modifica la decorrenza del periodo indennizzabile: esso inizia dall’ingresso in Italia del minore, e non più dall’ingresso in famiglia. Tale data risulta dall’autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 184/1983. Il giorno di ingresso in Italia si aggiunge al periodo indennizzabile, che diventa quindi complessivamente pari a cinque mesi e un giorno.

La circolare chiarisce anche che il periodo può essere fruito, anche parzialmente, per le permanenze all’estero finalizzate all’incontro della lavoratrice con il minore. Tali permanenze devono essere certificate dall’Ente autorizzato incaricato della procedura di adozione e la domanda deve essere corredata da tale certificazione.

Ai fini del requisito contributivo e della liquidazione, il periodo di maternità è sempre considerato unico. Pertanto:

  • il requisito dei tre mesi di contribuzione versata o dovuta nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile va verificato una sola volta;
  • gli stessi dodici mesi sono utilizzati per il calcolo dell’indennità giornaliera;
  • se la fruizione è frazionata, i periodi non utilizzati prima dell’ingresso in Italia possono essere fruiti, anche in modo frazionato, entro i cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’ingresso stesso;
  • il requisito contributivo e l’importo dell’indennità restano quelli già accertati all’inizio del periodo indennizzabile.

Indennità di paternità

La disciplina viene estesa anche ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata. Essi hanno diritto all’indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla madre nei casi previsti dall’art. 3 del D.M. 4 aprile 2002, ossia:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;
  • rinuncia della madre lavoratrice all’indennità, possibile solo nei casi di adozione o affidamento.

In presenza di tali eventi, il diritto del padre è riconosciuto alle stesse condizioni previste per le madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata.

Istruzioni operative e gestione delle domande

La circolare segnala che è stato aggiornato l’applicativo per l’invio telematico delle domande di maternità/paternità, così da recepire le nuove disposizioni. Gli operatori delle Strutture territoriali devono procedere manualmente all’istruttoria delle domande, utilizzando la funzione "Calcolo congedo di maternità" e liquidando la prestazione, in tutto o in parte, tramite la procedura "Pagamenti Vari".

Sono previste tre collezioni centralmente preimpostate, una per ciascuna categoria di iscritti alla Gestione separata:

  • collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati;
  • ricercatori;
  • lavoratori liberi professionisti/associati in partecipazione.

Per ciascuna categoria la circolare indica la denominazione della collezione da creare, i conti da utilizzare, le causali da inserire, i dati anagrafici da acquisire, il codice da riportare per distinguere adozione nazionale e internazionale, nonché la necessità di eseguire la quadratura e l’elaborazione della collezione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di Sede.

Pagamenti per i collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati

Per i collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati, la collezione va denominata "AD79/16CCCnn". La procedura è inizializzata con i conti e le voci indicati dalla circolare, tra cui PAR30174, GAX30077, INDENAC, INTERAC, PAR30104, GAX30017, INDENAP, INTERAP, GPA27009, IRPEFAC, IRPEFAP e PAR10030.

La causale deve riportare "DM 24/02/2016 Coll. gestione separata C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX", sostituendo il codice fiscale del minore dante causa. Vanno acquisiti i dati anagrafici del minore e, nel campo "Codice 1", la dicitura ADONAZ per l’adozione nazionale o ADOINT per l’internazionale. Devono inoltre essere valorizzati gli importi lordi, le quote a carico dello Stato, gli eventuali interessi e le trattenute fiscali, distinguendo le competenze dell’anno corrente e degli anni precedenti, fino a determinare il netto da erogare, pari al valore del campo PAR10030 e dell’importo inserito nel campo "Importo".

Pagamenti per i ricercatori

Per i ricercatori, la collezione da creare è "AD79/16RICnn". La procedura prevede conti meno numerosi rispetto ai collaboratori, ma con la medesima logica di imputazione per competenza anno corrente e anni precedenti. Anche in questo caso la causale deve essere aggiornata con il codice fiscale del minore, vanno acquisiti i dati anagrafici, va indicato il codice ADONAZ o ADOINT e occorre verificare la corrispondenza tra importo netto e importo registrato nel campo "Importo".

Pagamenti per liberi professionisti e associati in partecipazione

Per i lavoratori liberi professionisti/associati in partecipazione, la collezione è "AD79/16PROnn". La struttura dei conti ricalca quella già descritta per i collaboratori, con la specifica voce GPA25053 al posto di GPA27009 per le ritenute fiscali. Anche qui devono essere registrati separatamente importi dell’anno corrente e precedenti, quote a carico dello Stato, interessi, trattenute fiscali e netto finale, rispettando la corrispondenza con il campo "Importo".

Istruzioni contabili e ripartizione degli oneri

La circolare chiarisce la ripartizione contabile dell’onere derivante dal riconoscimento dell’indennità di maternità/paternità per gli iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Per l’adozione o l’affidamento preadottivo nazionale/internazionale, a prescindere dall’età del minore, continuano ad applicarsi le regole già seguite per i primi tre mesi, mentre l’estensione da tre a cinque mesi è a carico dello Stato ai sensi dell’art. 64-bis del d.lgs. n. 151/2001.

Per i primi tre mesi sono richiamati i conti:

  • PAR30104 e PAR30174 per l’indennità di maternità/paternità di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso;
  • GAX30017 e GAX30077 per la quota a carico dello Stato;
  • PAR34120 e GAX34120 per gli interessi passivi;
  • GPA27009 o GPA25053 per le ritenute erariali, a seconda della categoria di lavoratore;
  • PAR10030 per il debito netto da erogare.

Per il quarto e quinto mese la circolare richiama le istruzioni già contenute nella circolare n. 42/2016 e la collezione "MATER64BISnn", con il conto GAT30177 per l’estensione da 3 a 5 mesi, le ritenute erariali GPA27009 e GPA25053 e il conto GAT10121 per il debito netto verso il beneficiario.

Per i complessivi cinque mesi, nell’ambito dell’automaticità delle prestazioni ex art. 64-ter del d.lgs. n. 151/2001, si utilizzano i conti GAT30121, GPA27009 e GAT10121. La circolare disciplina anche:

  • il codice bilancio per le somme non riscosse dai beneficiari;
  • i conti da utilizzare per i recuperi delle prestazioni;
  • la gestione dei crediti risultanti a fine esercizio;
  • la rilevazione dei crediti divenuti inesigibili.

Regime fiscale

L’indennità percepita in sostituzione di una delle categorie di reddito indicate dall’art. 6, primo comma, del TUIR costituisce reddito della stessa categoria del reddito sostituito. Di conseguenza, l’Istituto deve operare la ritenuta alla fonte al pagamento, applicando la disciplina del D.P.R. n. 600/1973, le aliquote previste dall’art. 11 del TUIR, le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 e le eventuali detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, se richieste. Se il reddito sostituito è esente, anche l’indennità è esente.

Punti principali

Ambito e novità normative

La circolare riguarda lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata che fruiscono dell’indennità di maternità/paternità per adozione o affidamento preadottivo, sulla base dell’art. 64-bis del d.lgs. n. 151/2001, del D.M. 4 aprile 2002 come modificato dal D.M. 24 febbraio 2016 e dell’art. 13 della legge n. 81/2017. La riforma, efficace dal 20 aprile 2016, elimina il limite dei 6 anni per l’adozione o affidamento preadottivo nazionale e, per l’adozione internazionale, sposta la decorrenza del periodo indennizzabile dall’ingresso in famiglia all’ingresso in Italia del minore.

Adozione o affidamento preadottivo nazionale

Per gli ingressi in famiglia avvenuti dal 20 aprile 2016, la lavoratrice iscritta alla Gestione separata ha diritto all’indennità per cinque mesi, a condizione che siano rispettati gli ordinari requisiti di legge, anche se il minore ha più di 6 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento. Il beneficio spetta per l’intero periodo, anche se il minore raggiunge la maggiore età durante la fruizione.

Adozione o affidamento preadottivo internazionale

Nei casi internazionali, l’indennità spetta per cinque mesi e un giorno, indipendentemente dall’età del minore. Il periodo decorre dall’ingresso in Italia del minore, attestato dall’autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali (CAI). È possibile fruire anche dei periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro con il minore e agli adempimenti della procedura, purché la relativa permanenza sia certificata dall’Ente autorizzato.

Requisiti contributivi e modalità di fruizione

Ai fini del requisito contributivo e del calcolo dell’indennità giornaliera, il periodo di maternità è considerato unitariamente: i tre mesi di contribuzione nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile vanno verificati una sola volta. Se la fruizione è frazionata per effetto della permanenza all’estero, i periodi non utilizzati prima dell’ingresso in Italia possono essere fruiti, anche frazionatamente, entro i cinque mesi successivi all’ingresso stesso, mantenendo invariati requisito contributivo e importo dell’indennità.

Indennità di paternità

La disciplina si applica anche ai padri iscritti alla Gestione separata, che hanno diritto all’indennità per i periodi non fruiti dalla madre nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo al padre, ovvero rinuncia della madre lavoratrice all’indennità nei soli casi di adozione o affidamento.

Esclusione degli affidamenti non preadottivi

La circolare precisa che la riforma non ha innovato la disciplina degli affidamenti non preadottivi. Per tali eventi, lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata non possono fruire della tutela di maternità/paternità oggetto della circolare.

Procedure operative e pagamenti

È stato aggiornato l’applicativo telematico per la presentazione delle domande. Gli operatori territoriali devono istruire manualmente le domande utilizzando la funzione di calcolo del congedo di maternità e liquidare le prestazioni tramite la procedura "Pagamenti Vari". La circolare distingue tre flussi di pagamento, per collaboratori coordinati e continuativi/equiparati, ricercatori, e liberi professionisti/associati in partecipazione, con collezioni dedicate e codifiche specifiche.

Modalità di imputazione contabile

Per i primi tre mesi l’onere segue le regole già in uso: la quota a carico dello Stato copre l’estensione del periodo oltre i tre mesi, mentre i primi tre mesi sono coperti dal gettito contributivo dell’aliquota maggiorata. Per l’ipotesi di automaticità delle prestazioni ex art. 64-ter, l’onere dei complessivi cinque mesi è interamente a carico dello Stato. Sono inoltre indicate le regole di contabilizzazione di eventuali somme non riscosse, recuperi, crediti inesigibili e crediti da definire a fine esercizio.

Regime fiscale

L’indennità è trattata come reddito della stessa categoria del reddito sostituito ai sensi dell’art. 6 del TUIR. L’Istituto deve operare la ritenuta alla fonte secondo gli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 600/1973, applicando le aliquote IRPEF, le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, se spettanti e richieste; se il reddito sostituito è esente, anche l’indennità resta esente.

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