Cassazione Penale, Sentenza n. 29954/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Gramuglia per il reato previsto dall'art. 326 cod. pen. Il PM ha dedotto vizi di motivazione sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 326 (ossia la rivelazione o l'utilizzo di notizie segrete a fini di profitto), e che sussistessero elementi investigativi da cui emergerebbe l'esistenza di un profitto patrimoniale o di utilità per il Trimboli, indicato come beneficiario, nonché le esigenze cautelari attuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la considerazione del Tribunale circa il contenuto della contestazione provvisoria, che non specificava l'ipotesi del terzo comma dell'art. 326 e descriveva la condotta come mera rivelazione di notizie segrete con indicazione di un beneficiario generico. La Corte ha sottolineato che la fattispecie del terzo comma richiede la presenza dell'elemento del profitto attribuibile al soggetto agente (reato di mano propria) e che la mera indicazione di un beneficiario esterno non equivale all'allegazione di un indebito profitto patrimoniale a carico dell'agente. Inoltre la Corte ha rifiutato una rivalutazione autonoma delle risultanze probatorie in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 326 cod. pen.
La Corte interpreta che il terzo comma richiede l'esistenza di un profitto (patrimoniale o non patrimoniale) riferibile al soggetto agente e che la fattispecie costituisce un "reato di mano propria"; la semplice utilità o beneficio per terzi non è sufficiente se non è contestato e dimostrato anche per l'agente
Cass. Sez. 6, n. 5390 del 27/1/2022 (De Ciutiis)
Richiamata per il principio secondo cui la condotta di avvalersi illegittimamente della notizia segreta deve essere riferita al soggetto agente anche se posta in essere a fini di profitto proprio o di terzi
Cass. Sez. 6, n. 16802 del 24/03/2021 (Grassetti)
Richiamata per la distinzione tra la rivelazione delle notizie segrete a fini di utilità e lo sfruttamento effettivo del contenuto informativo, quest'ultimo distinto e non automaticamente desumibile dalla mera rivelazione
Massime di principio
- In sede di riesame o impugnazione di provvedimenti cautelari, il giudice deve tener conto del contenuto della contestazione provvisoria: se la contestazione non specifica l'elemento tipico (es. il profitto previsto dal terzo comma dell'art. 326), non è corretto riclassificare il fatto su quella base senza che sia stata formalmente contestata tale ipotesi
- La fattispecie prevista dal terzo comma dell'art. 326 cod. pen. richiede che il profitto sia riferibile all'agente (reato di mano propria); la mera indicazione di un beneficiario esterno non è di per sé prova dell'elemento del profitto imputabile all'agente
- Il contrasto tra rivelazione di notizie segrete e lo sfruttamento di tali notizie è rilevante: lo sfruttamento (che può concretizzare un profitto) va distinto dalla sola rivelazione e richiede elementi specifici per essere ritenuto sussistente
- In sede di legittimità non è consentito al giudice fare una nuova, autonoma verifica del materiale probatorio evocato genericamente dal ricorrente; le censure devono essere fondate su vizi di diritto o su errori di motivazione evidenti e non su diverso apprezzamento del merito probatorio
- Per ottenere o mantenere misure cautelari basate su una qualificazione che impone elementi ulteriori (es. profitto), il pubblico ministero deve assicurarsi che tali elementi siano espressamente contestati e adeguatamente descritti nell'atto di imputazione o nella contestazione provvisoria
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