Sentenza n. 1687/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza a decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Tribunale ordinario di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, con il quale il Comune era stato ingiunto di pagare € 101.481,77, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto nei termini, era stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Comune. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva provveduto all’integrale pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato mediante il rito dell’ottemperanza, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando il carattere definitivamente esecutivo del decreto ingiuntivo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorso è stato accolto e il Comune è stato ordinato di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Agrigento, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 1.901,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e dei titoli esecutivi rientranti nell’ambito dell’ottemperanza, mediante l’ordine all’amministrazione di adempiere e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso, unitamente alla notifica del titolo, consente di attivare l’ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per il rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, previa autorizzazione su richiesta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nello svolgimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziario definitivamente esecutivo è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il creditore può chiedere l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere integralmente al titolo entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere determinati secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
- Nel giudizio di ottemperanza le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione rimasta inadempiente al titolo esecutivo.
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