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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12055/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha ripristinato gli arresti domiciliari ritenendo che il provvedimento si fondasse su tre profili: 1) avrebbe attribuito efficacia preclusiva endoprocedimentale al giudicato cautelare già confermato dalla Cassazione (sent. n. 41801/2021), non tenendo conto di fatti sopravvenuti quali il comportamento corretto del ricorrente per un anno e quattro mesi; 2) avrebbe dato rilievo alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., erroneamente applicabile solo alle persone effettivamente in custodia; 3) avrebbe escluso la possibilità di cumulare misure non custodiali (obbligo di dimora e presentazione) quando il ricorrente stesso ne aveva richiesto il cumulo in istanza di sostituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il Tribunale del riesame non ha limitato la decisione alla sola efficacia preclusiva del giudicato, ma ha valutato anche il comportamento successivo dell'imputato e, soprattutto, elementi sintomatici di una persistente inclinazione a delinquere e propensione alla violenza che non si attenuavano col mero decorso del tempo o con l'assenza di violazioni. La valutazione del tempo trascorso senza infrazioni è stata considerata subvalente rispetto alla persistenza del pericolo. Perciò il primo motivo cade e assorbe i successivi, dato che il Tribunale aveva fornito tre ragioni autonome e ciascuna sarebbe sufficiente a sostenere il ripristino degli arresti domiciliari. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione di una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il titolo di reato contestato; il Tribunale del riesame ha considerato tale presunzione come uno dei motivi autonomi per ripristinare la custodia, mentre il ricorrente sosteneva che la presunzione si applichi solo a chi è già in carcere. La Corte ha ritenuto non decisivo questo profilo nel rigetto complessivo del ricorso, ma ne riconosce l'attinenza tra i motivi alternativi addotti dal giudice dell'appello cautelare.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che impone i limiti alla esposizione dei motivi in cassazione; richiamata nel procedimento per delimitare l'oggetto del ricorso e l'ambito di censura.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Cass. sentenza n. 41801/2021 (giurisprudenza citata)

    Decisione precedente della Suprema Corte che aveva confermato l'originaria affermazione circa la proporzionalità/adeguatezza della custodia in carcere; utilizzata dal Tribunale del riesame come elemento endoprocedimentale a sostegno del ripristino della misura cautelare.

Massime di principio

  • Il decorso del tempo e il buon comportamento del soggetto non determinano automaticamente l'attenuazione della misura cautelare se permangono elementi concreti che fanno ritenere una persistente inclinazione alla violenza o al delitto.
  • Un giudicato cautelare cautelare (decisione irrevocabile in materia cautelare) ha rilievo endoprocedimentale, ma il giudice dell'appello cautelare può comunque valutare fatti sopravvenuti; tuttavia, tali fatti possono risultare subvalenti rispetto a valutazioni di pericolosità già esaminate.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. costituisce un parametro rilevante e può essere invocata dal giudice per sostenere la necessità della misura custodiale, pur essendo in linea generale superabile con elementi contrari.
  • La Corte di merito può fondare il proprio provvedimento su più motivazioni autonome: il rigetto della censura su una motivazione può assorbire le altre e rendere superflua la loro disamina in sede di legittimità.
  • La richiesta del cumulo di misure non custodiali da parte dell'indagato non obbliga il giudice a disporne il cumulo se ritiene che, complessivamente, le esigenze cautelari impongano una misura più rigorosa.

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