Cassazione Civile, Ordinanza n. 41484/2021 del 24/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per compensi professionali maturati quale domiciliatario di uno studio legale. Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione, ma il giudice di merito ha ritenuto inesistente la citazione in opposizione perché in calce all'atto risultava una sigla indecifrabile, non attribuibile con certezza al difensore. I ricorrenti hanno sostenuto: 1) che l'eventuale difetto di sottoscrizione era stato sanato dalla successiva ratifica del difensore, il quale aveva anche firmato gli atti successivi, e che il giudice avrebbe dovuto disporre la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.; 2) che l'atto non poteva dirsi inesistente se una sigla era comunque apposta in calce, con conseguente violazione degli artt. 125 e 163 c.p.c.; 3) che non poteva gravare sugli opponenti la prova dell'autenticità della sottoscrizione, trattandosi di onere impossibile; 4) che il vizio era comunque sanato dalla conferma successiva del difensore, essendo solo quest'ultimo legittimato a disconoscere la propria firma.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto congiuntamente tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'atto introduttivo privo della sottoscrizione del procuratore è inesistente, perché manca un elemento indispensabile alla sua formazione fenomenica e non è configurabile una mera nullità sanabile. La stessa conclusione vale per la firma falsa o non riferibile al difensore quando non sia possibile desumere dall'atto stesso, o da elementi intrinseci ad esso, la provenienza certa dell'atto dal difensore. Nel caso concreto il tribunale aveva accertato che la sigla non era riconducibile al difensore e che non vi erano elementi interni idonei a superare l'incertezza; pertanto, non era possibile né la sanatoria ex art. 182 c.p.c. né la ratifica successiva. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato, senza provvedere sulle spese perché l'intimato non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 182 c.p.c.
la sanatoria è preclusa per la più radicale assenza di sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo
la disposizione riguarda difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione o procura, ma non può essere utilizzata per sanare la mancanza assoluta di sottoscrizione dell'atto introduttivo o la sua falsità non riferibile al difensore
art. 125 c.p.c.
impone la sottoscrizione dell'atto processuale da parte del difensore; la sua mancanza determina un vizio radicale dell'atto introduttivo
art. 163 c.p.c.
la citazione deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla legge, compresa la sottoscrizione del difensore
art. 1299 c.c.
richiamato nel motivo, ma non decisivo; la Corte non accoglie la tesi sull'onere di prova impossibile
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la distribuzione dell'onere probatorio; la Corte conferma però che, quando si contesta la riferibilità della sottoscrizione, non possono supplire prove esterne a colmare la mancanza dell'elemento essenziale
art. 2702 c.c.
richiamato per la prova della scrittura privata e della firma; la Corte esclude che una successiva conferma possa sanare la mancanza originaria della sottoscrizione dell'atto introduttivo
art. 81 c.p.c.
richiamato nel motivo, senza autonoma incidenza decisoria
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo, senza autonoma incidenza decisoria
art. 214 c.p.c.
richiamato nel motivo sul disconoscimento della sottoscrizione, ma ritenuto non risolutivo nel caso di inesistenza dell'atto
art. 215 c.p.c.
richiamato nel motivo sul disconoscimento della sottoscrizione, ma non applicabile a sanare il difetto originario
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'atto introduttivo del giudizio privo della sottoscrizione del procuratore è inesistente e non semplicemente nullo, perché manca un elemento essenziale della sua formazione fenomenica.
- Alla mancanza di sottoscrizione va equiparata la firma falsamente apposta o comunque non riferibile al difensore, quando non sia possibile desumere dall'atto stesso una provenienza certa e inequivoca dal suo autore.
- La sanatoria ex art. 182 c.p.c. non opera per la radicale mancanza della sottoscrizione dell'atto introduttivo, poiché tale rimedio è limitato ai vizi di rappresentanza, assistenza, autorizzazione o procura.
- La successiva ratifica del difensore o la sua partecipazione agli atti successivi non valgono a rendere esistente un atto introduttivo originariamente privo di valida sottoscrizione.
- Quando la riferibilità della sottoscrizione è contestata in modo specifico e circostanziato, non possono essere utilizzate prove esterne per colmare la mancanza dell'elemento essenziale dell'atto, salvo che la provenienza sia già desumibile da elementi intrinseci dell'atto stesso.
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