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Ordinanza

Ordinanza n. 191/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo sia per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - degli atti della procedura per l’affidamento del servizio di consulenza amministrativo-contabile, fiscale e di auditing e, segnatamente, della determinazione di aggiudicazione n. 446 del 22.4.2026 con rettifica del dato relativo agli anni di esperienza conteggiati per il R.T.P. Ferrara, della determinazione di aggiudicazione n. 325 del 24.3.2026, dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e della comunicazione in data 15.4.2026; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente; e per la condanna dell’Amministrazione a disporre l’aggiudicazione in favore del R.T.P. ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e subentro, o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente;

Giustizia amministrativa202600424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura per l’affidamento del servizio di consulenza amministrativo-contabile, fiscale e di auditing, inclusa l’aggiudicazione e la successiva rettifica del dato relativo agli anni di esperienza del raggruppamento aggiudicatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti della procedura di gara e l’aggiudicazione del servizio in favore di LTPartners Studio Legale e Tributario, chiedendone la sospensione e l’annullamento, nonché l’aggiudicazione in proprio favore, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. La censura cautelarmente ritenuta assistita da fumus riguarda la sottovalutazione dell’esperienza professionale del raggruppamento ricorrente nell’item 6. Il capitolato prevedeva quale criterio premiante la comprovata esperienza in fiscalità internazionale e/o nell’auditing e certificazione di progetti nazionali e internazionali, espressa in anni. Dopo aver esaminato le offerte tecniche, la commissione, in una seduta successiva, ha deciso di considerare maggiormente rilevante l’esperienza maturata nell’audit su progetti nazionali e internazionali, attribuendo quindi maggiore peso a tale attività rispetto alla consulenza in materia di fiscalità internazionale. Secondo il TAR, tale graduazione del criterio, effettuata dopo l’apertura delle offerte, integra una modifica o specificazione postuma dei criteri di valutazione, lesiva della par condicio e della trasparenza della gara. Il raggruppamento ricorrente, pur vantando 20,17 anni di esperienza, ha ricevuto il giudizio di “buono” e 6 punti, mentre l’aggiudicatario, con 16,67 anni di esperienza, ha ottenuto il giudizio di “ottimo” e 8,40 punti. La commissione aveva motivato il minor punteggio del raggruppamento ricorrente proprio sulla prevalenza della fiscalità internazionale rispetto all’attività di auditing. È stata ritenuta irrilevante, in questa fase, la natura discrezionale del metodo di valutazione qualitativo Q1.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecuzione del provvedimento di aggiudicazione. Ha ravvisato consistenti elementi di fumus boni iuris nella censura secondo cui la commissione, dopo aver preso visione delle offerte, avrebbe alterato la graduazione del criterio premiale, attribuendo un peso maggiore all’auditing rispetto alla fiscalità internazionale, in violazione della par condicio e della trasparenza delle operazioni di gara. La circostanza è stata ritenuta rilevante perché il diverso peso assegnato alle due componenti ha inciso concretamente sulla valutazione dell’esperienza del raggruppamento ricorrente. Il periculum in mora è stato individuato nella possibile prossima stipulazione del contratto e nel rischio di un danno concorrenziale derivante dall’acquisizione, da parte dell’aggiudicatario, della qualifica di consulente dell’IRCCS. La fase cautelare è stata definita senza esaminare definitivamente le domande di annullamento, aggiudicazione, subentro o risarcimento. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 30 settembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l’istanza e sospeso l’esecuzione dell’aggiudicazione.

  • art. 2 del capitolato

    comprovata esperienza professionale in ambito di fiscalità internazionale e/o auditing certificazioni di progetti nazionali e internazionali (espresso in anni)

    Prevede il criterio premiante relativo all’esperienza professionale e, secondo il provvedimento, non autorizzava la commissione a privilegiare, dopo l’apertura delle offerte, l’attività di auditing rispetto alla fiscalità internazionale.

  • art. 8 del capitolato

    Prevede un metodo di valutazione discrezionale; il TAR ha ritenuto che tale discrezionalità non rendesse irrilevante la censura relativa alla postuma graduazione del criterio, poiché il minor punteggio era stato motivato proprio sulla prevalenza della fiscalità internazionale rispetto all’auditing.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara la commissione giudicatrice non può modificare, integrare o specificare sostanzialmente i criteri di valutazione dopo l’apertura delle offerte, perché una simile attività viola la par condicio e la trasparenza delle operazioni di gara.
  • La discrezionalità tecnica o valutativa riconosciuta alla commissione non consente di alterare, a buste aperte, il peso relativo delle componenti di un criterio di valutazione già stabilito dalla lex specialis.
  • La graduazione postuma di un criterio di gara è concretamente rilevante quando incide sull’attribuzione dei punteggi e determina un trattamento deteriore dell’offerta di un concorrente rispetto a quella dell’aggiudicatario.
  • In sede cautelare, il rischio di stipulazione imminente del contratto e il pregiudizio concorrenziale derivante dall’esecuzione dell’aggiudicazione possono integrare il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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