Cassazione Civile, Ordinanza n. 01661/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI per l’anno 2008 notificati dal Comune a un istituto per l’edilizia residenziale pubblica. L’ente destinatario aveva impugnato gli atti sostenendo la carenza di soggettività passiva e la non debenza del tributo sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In primo grado la domanda era stata accolta limitatamente agli alloggi assegnati destinati ad abitazione principale degli assegnatari. Il Comune aveva appellato sostenendo che l’esenzione non riguardasse indistintamente tutti gli immobili detenuti dall’istituto, ma solo quelli che, in concreto, fossero alloggi sociali con i requisiti del DM 22 aprile 2008 e che, nel caso concreto, erano stati tassati immobili di categorie catastali diverse, alcuni anche destinati ad attività commerciali. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo esenti tutti gli immobili destinati ad alloggi sociali e, inoltre, estendendo il regime agevolativo alle pertinenze. In Cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull’esenzione/assimilazione alle abitazioni principali, per avere la CTR riconosciuto l’esenzione a tutti gli alloggi IACP senza verificare i requisiti del DM 22 aprile 2008; 2) violazione dell’art. 817 c.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere qualificato come pertinenze immobili che non lo erano e senza prova della pertinenzialità; 3) omesso esame di fatti decisivi, cioè che gli immobili tassati non erano abitazioni principali né pertinenze; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo i giudici introdotto d’ufficio temi non devoluti, specie sul regime delle pertinenze e sull’esenzione ex D.L. n. 93/2008.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendoli fondati nei limiti indicati in motivazione, e ha dichiarato inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dei fatti e verifichi in concreto: natura e destinazione degli immobili, sussistenza dei requisiti per l’agevolazione fiscale e reale esistenza del vincolo pertinenziale secondo i criteri dell’art. 817 c.c., con onere della prova a carico del contribuente. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Norma richiamata per censurare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93
Richiamato dal ricorrente come base del regime agevolativo/esentativo per l’abitazione principale e per gli immobili assimilati.
art. 1, comma 3, D.L. n. 93/2008
La Corte richiama la necessità di verificare in concreto se l’immobile rientri nel regime agevolativo previsto dalla norma.
art. 817 c.c.
La pertinenzialità esige accertamento rigoroso dei requisiti oggettivi e soggettivi; non basta la mera classificazione catastale.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare la pertinenzialità grava sul contribuente che invoca l’agevolazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per denunciare motivazione apparente/insufficiente, ma la Corte decide sui profili di omesso accertamento in fatto.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione è stata respinta/inammissibile perché la questione non risultava devoluta con specifico motivo di appello.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2
La Corte richiama l’esclusione della autonoma tassabilità delle aree pertinenziali in materia ICI, subordinata però alla prova dei requisiti della pertinenza.
Decreto Ministeriale 22 aprile 2008
Serve a individuare le caratteristiche degli alloggi sociali ai fini dell’assimilazione/esenzione; il giudice di merito doveva verificarne la ricorrenza.
Cass. n. 15668/2017
La pertinenzialità ai fini ICI richiede accertamento rigoroso dei presupposti dell’art. 817 c.c. e prova a carico del contribuente.
Cass. n. 27573/2018
Le risultanze catastali hanno valore meramente formale e non impediscono l’accertamento della pertinenzialità in concreto.
Cass. n. 19375/2003
La classificazione catastale non è decisiva ai fini della prova della pertinenzialità.
Cass. n. 19161/2004
Le risultanze catastali non escludono la dimostrazione in fatto del vincolo pertinenziale.
Cass. n. 26077/2015
La prova della pertinenzialità può essere data anche a prescindere dai dati catastali.
Cass. n. 18470/2016
Conferma che il dato catastale è solo formale e non ostativo alla prova del rapporto pertinenziale.
Massime di principio
- In materia di ICI/agevolazioni per abitazione principale o immobili assimilati, il giudice di merito deve verificare in concreto se ogni singolo bene possieda i requisiti normativi richiesti per l’agevolazione, senza ricondurre in modo generico tutti gli immobili dell’ente nella stessa categoria fiscale.
- L’assimilazione degli alloggi sociali all’abitazione principale richiede l’accertamento dei presupposti sostanziali previsti dalla disciplina speciale e dal decreto ministeriale attuativo; non è sufficiente la mera appartenenza del bene a un ente pubblico o a un patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
- La pertinenzialità ai fini dell’esenzione fiscale non si presume e va provata dal contribuente che la invoca: occorrono elementi oggettivi e soggettivi che dimostrino un effettivo servizio/ornamento del bene principale e l’impossibilità di una diversa destinazione senza radicale trasformazione.
- Le risultanze catastali hanno valore meramente formale e non sono decisive né in senso favorevole né in senso sfavorevole al contribuente, potendo la pertinenzialità essere dimostrata con altri elementi fattuali concreti.
- La censura di ultrapetizione è inammissibile quando la questione dedotta in cassazione non risulti specificamente devoluta al giudice di appello.
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