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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2011

Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca centrale europea del 1o dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1409/2013 relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (BCE/2020/59)

Normativa europea32020R2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro statistico BCE sui pagamenti per allinearlo alla PSD2, rafforzando il dettaglio informativo su strumenti di pagamento, schemi di carte, servizi di disposizione di ordine di pagamento, autenticazione forte del cliente e frodi. Amplia gli obblighi di segnalazione, introduce una struttura più articolata per le tabelle statistiche e rivede le deroghe in funzione del principio di proporzionalità. Prevede inoltre nuove scadenze di trasmissione e una prima applicazione dal 1° gennaio 2022.

Modifica il regolamento BCE n. 1409/2013 sulle statistiche sui pagamenti, aggiornando definizioni, obblighi di segnalazione, deroghe, tempistiche e allegati per rafforzare il monitoraggio di strumenti, schemi e frodi nei pagamenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in materia di statistiche sui pagamenti nell’area dell’euro, in particolare ai prestatori di servizi di pagamento, inclusi gli emittenti di moneta elettronica, e ai gestori di sistemi di pagamento. Le segnalazioni sono raccolte dalle banche centrali nazionali e trasmesse alla BCE; il regolamento riguarda dati relativi a conti, carte, terminali, transazioni, frodi, partecipazione e funzionamento di sistemi di pagamento. Sono previste deroghe per taluni PSP di dimensioni ridotte o che soddisfino specifiche condizioni prudenziali e di proporzionalità. Si applica dal 1° gennaio 2022, con prima segnalazione secondo le scadenze fissate dall’articolo 8 bis.

Regolamento (UE) 2020/2011 della BCE che modifica il regolamento (UE) n. 1409/2013 relativo alle statistiche sui pagamenti

Il regolamento interviene sul quadro statistico della BCE in materia di pagamenti per adeguarlo all’evoluzione della PSD2 e dei mercati dei pagamenti al dettaglio. I considerando evidenziano l’esigenza di raccogliere dati più dettagliati e più frequenti su strumenti, schemi, frodi, autenticazione forte del cliente, nuovi prestatori di servizi di pagamento e transazioni transfrontaliere, così da supportare i compiti del SEBC e la supervisione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento nell’Unione.

Finalità e logica della riforma

La modifica muove dall’idea che i pagamenti siano il punto di contatto tra strumenti, schemi e sistemi di pagamento e che, per valutare sicurezza, efficienza e sviluppo del mercato, occorrano dati armonizzati e comparabili tra Stati membri dell’area dell’euro. La BCE sottolinea inoltre la necessità di monitorare meglio le frodi, soprattutto alla luce degli obblighi già previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366 e dagli orientamenti EBA sui dati antifrode.

Ambito soggettivo e canali di raccolta

Gli operatori obbligati sono i PSP, inclusi gli emittenti di moneta elettronica, e i gestori di sistemi di pagamento. Le informazioni sono raccolte dalle BCN dello Stato membro di residenza dell’operatore, direttamente o tramite l’autorità nazionale competente nell’ambito di meccanismi di cooperazione locale. Il perimetro informativo riguarda istituzioni diverse dalle IFM, con separata disciplina per i sistemi di pagamento e per i PSP.

Allineamento delle definizioni alla normativa sui servizi di pagamento

Le modifiche all’articolo 1 del regolamento originario fanno riferimento diretto alle definizioni della direttiva (UE) 2015/2366 per PSP, istituto di pagamento, sistema di pagamento, operazione di pagamento e servizio di pagamento. In tal modo il quadro statistico BCE viene reso coerente con la disciplina dei servizi di pagamento e con le nuove figure introdotte dalla PSD2, inclusi i servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti.

Deroghe e principio di proporzionalità

Il nuovo articolo 4 attribuisce alle BCN il potere di concedere deroghe, ma solo se l’applicazione piena degli obblighi risulterebbe sproporzionata rispetto alla dimensione dell’operatore e se continuano a essere soddisfatte le esigenze statistiche del SEBC. Possono accedervi istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e altri PSP, a condizione che rispettino i parametri previsti dal regolamento, in particolare la soglia del 5% a livello nazionale per i volumi dei servizi indicati o per il numero di clienti AIS. Le BCN devono verificare annualmente il permanere dei presupposti e la BCE pubblica l’elenco dei soggetti derogati.

Frequenza di segnalazione e scadenze

Il sistema di reporting viene rafforzato con una maggiore frequenza. Le informazioni delle tabelle statistiche sono trasmesse dalle BCN alla BCE su base trimestrale, semestrale o annuale secondo termini tassativi: il trimestre si chiude con invio entro la fine del secondo mese successivo, mentre i dati semestrali seguono due scadenze distinte, a novembre e a maggio. Per le tabelle riservate ai soggetti derogati, la frequenza è annuale con disaggregazione semestrale.

Prime date di applicazione

Per consentire l’adeguamento dei segnalanti, l’articolo 8 bis posticipa l’avvio effettivo delle nuove segnalazioni. La prima trasmissione trimestrale riguarda il primo trimestre 2022, con scadenza a fine maggio 2022; la prima segnalazione semestrale riguarda il primo semestre 2022, con scadenza a fine novembre 2022. Per i soggetti derogati, la prima segnalazione annuale con disaggregazione semestrale riguarda i periodi del 2022 e va trasmessa entro fine maggio 2023.

Contenuto degli allegati: struttura delle statistiche

Gli allegati I, II e III vengono integralmente sostituiti. La nuova architettura prevede nove tabelle che coprono, in modo coordinato, le istituzioni che offrono servizi di pagamento, le funzioni delle carte, i dispositivi di accettazione, le operazioni di pagamento verso e da soggetti diversi dalle IFM, le operazioni fraudolente, le operazioni per tipo di terminale, la partecipazione ai sistemi di pagamento e i pagamenti elaborati da tali sistemi. La logica è quella della massima armonizzazione e della disaggregazione per soggetto, servizio, canale, autenticazione e geografia.

Carte, terminali e strumenti di accettazione

La tabella 2 richiede dati sulle carte emesse da PSP residenti, distinguendo tra carte con funzione di contante, di pagamento e di moneta elettronica, con ulteriori articolazioni per debit, delayed debit, credit, schemi di carte di pagamento e carte contactless. La tabella 3 disciplina la segnalazione di ATM, POS, terminali EFTPOS e terminali per moneta elettronica, includendo anche le funzioni di prelievo, bonifico, caricamento e scaricamento di moneta elettronica e accettazione contactless.

Operazioni di pagamento e disaggregazioni operative

Le tabelle 4a e 4b sono dedicate alle operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM. Il regolamento distingue bonifici, addebiti diretti, carte, prelievi in contante, moneta elettronica, assegni, rimesse di denaro, altri servizi di pagamento e servizi di disposizione di ordine di pagamento. Per ciascuna categoria sono previste disaggregazioni per operazioni inviate e ricevute, a distanza e non a distanza, SCA e non-SCA, schemi di pagamento, canali di disposizione e, dove rilevante, motivi dell’esenzione dall’autenticazione forte del cliente.

Contenuto informativo su frodi e perdite da frode

Le tabelle 5a e 5b, dedicate alle frodi, introducono un livello di dettaglio molto elevato. Per bonifici, addebiti diretti, pagamenti con carta, prelievi in contante e moneta elettronica, devono essere riportate le origini della frode e le relative modalità di autenticazione. È anche richiesta la voce sulle perdite dovute a frode per portatore di responsabilità, ma solo per il valore delle operazioni inviate e solo per alcuni strumenti. Il regolamento chiarisce che le frodi vanno segnalate dal momento in cui sono individuate, indipendentemente dallo stato di definizione del caso.

Terminali, partecipazione e sistemi di pagamento

La tabella 6 raccoglie le operazioni per tipo di terminale, distinguendo tra terminali acquisiti da PSP residenti o non residenti e carte emesse da PSP residenti o non residenti. Le tabelle 7 e 8 passano ai sistemi di pagamento selezionati, registrando numero e tipo dei partecipanti, partecipanti diretti e indiretti, nonché volumi e valori delle operazioni elaborate, con distinzione tra sistemi di importo rilevante e sistemi al dettaglio e con indicazione dell’indice di concentrazione.

Segnalazione trimestrale e dettaglio geografico

La tabella 9 introduce una segnalazione trimestrale delle operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM. Per i pagamenti con carta, la disaggregazione geografica tiene conto della localizzazione del punto vendita o del terminale, con una granularità che consente di distinguere tra paesi del SEE, resto del mondo, operazioni nazionali e transfrontaliere. Per i pagamenti con carta è inoltre richiesto il Merchant Category Code, quando disponibile, al fine di migliorare l’analisi dei flussi, anche in relazione a commercio elettronico, viaggi e trasporti.

Requisiti minimi di qualità della segnalazione

L’allegato IV fissa i requisiti minimi che gli operatori devono rispettare: tempestività, conformità tecnica, individuazione di referenti, accuratezza dei dati, completezza, spiegazione delle lacune, rispetto delle politiche di arrotondamento, conformità concettuale alle definizioni del regolamento e capacità di spiegare discontinuità e revisioni. Il quadro è quindi concepito non solo come obbligo di trasmissione, ma come sistema di controllo della qualità statistica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1° gennaio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ai sensi dei Trattati, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni e allineamento alla PSD2

L’articolo 1 modifica l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1409/2013 per armonizzare le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, istituto di pagamento, sistema di pagamento, operazione di pagamento e servizio di pagamento con la direttiva (UE) 2015/2366. Viene inoltre introdotta una definizione autonoma di "servizio di pagamento" comprensiva delle attività dell’allegato I della PSD2 e di alcuni servizi richiamati dal regolamento stesso.

Soggetti tenuti alla segnalazione

Il nuovo articolo 2 chiarisce che gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i prestatori di servizi di pagamento, inclusi gli emittenti di moneta elettronica, e i gestori di un sistema di pagamento.

Modalità di segnalazione alla BCN

Il nuovo articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che gli operatori segnalanti trasmettono le informazioni statistiche alla banca centrale nazionale dello Stato membro di residenza, direttamente o tramite l’autorità nazionale competente nell’ambito di accordi locali di cooperazione. Le segnalazioni devono rispettare i chiarimenti, le definizioni e i requisiti minimi contenuti negli allegati I, II e IV.

Deroghe dagli obblighi di segnalazione

Il nuovo articolo 4 consente alle BCN di concedere deroghe nel rispetto del principio di proporzionalità. Possono beneficiarne gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che soddisfano le condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 32 PSD2 e 9 della direttiva 2009/110/CE, nonché altri PSP che soddisfino entrambe le serie di condizioni. La deroga può essere concessa solo se l’onere di segnalazione risulta sproporzionato rispetto alla dimensione dell’operatore e se, a livello nazionale, i servizi interessati non superano il 5% per ciascuna tipologia di servizio o, per gli AIS, il 5% del numero di clienti. Gli operatori derogati segnalano secondo le tabelle 4b e 5b; le BCN verificano annualmente le condizioni e la BCE pubblica l’elenco degli enti beneficiari di deroga.

Tempistiche di trasmissione e periodicità

Il nuovo articolo 6 prevede una trasmissione trimestrale, semestrale o annuale dalle BCN alla BCE con termini specifici: dati trimestrali della tabella 9 entro la fine del secondo mese successivo al trimestre; dati semestrali delle tabelle 1, 2, 3, 4a, 5a, 6, 7 e 8 entro fine novembre per il primo semestre ed entro fine maggio per il secondo semestre; dati annuali delle tabelle 4b e 5b con disaggregazione semestrale entro fine maggio dell’anno successivo. Le BCN devono fissare termini chiari per gli operatori segnalanti.

Prima applicazione delle nuove segnalazioni

Il nuovo articolo 8 bis stabilisce che la segnalazione trimestrale e semestrale alla BCE inizia con i dati del primo trimestre 2022, da trasmettere entro fine maggio 2022, e con i dati del primo semestre 2022, da trasmettere entro fine novembre 2022. La segnalazione annuale con disaggregazione semestrale per gli operatori derogati inizia con i periodi del 2022, da trasmettere entro fine maggio 2023.

Nuova struttura degli allegati statistici

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 1409/2013 sono sostituiti con nuovi allegati che dettagliano struttura, definizioni, schemi di reporting e requisiti minimi. Le tabelle coprono conti, carte, terminali, transazioni, frodi, partecipazione ai sistemi di pagamento e pagamenti elaborati dai sistemi, con disaggregazioni per canale, schema, autenticazione, geografia e tipo di soggetto.

Statistiche su carte, terminali e strumenti di pagamento

Gli allegati introducono o precisano la segnalazione di carte emesse, funzioni delle carte, terminali ATM/POS/EFTPOS, terminali per moneta elettronica, nonché transazioni effettuate con carte, compresi pagamenti contactless, NFC, mobile payment, carte con funzione di moneta elettronica, prelievi e depositi in contante.

Segnalazione dettagliata delle operazioni di pagamento

Le transazioni sono distinte per bonifici, addebiti diretti, operazioni basate su carta, prelievi in contante, pagamenti con moneta elettronica, assegni, rimesse di denaro, altri servizi di pagamento e servizi di disposizione di ordine di pagamento. Sono previste disaggregazioni per canale di disposizione, distanza, schema di pagamento, SCA/non-SCA, ragioni delle esenzioni SCA e distinzione tra operazioni nazionali e transfrontaliere.

Segnalazione delle frodi e delle perdite da frode

Una parte rilevante del nuovo allegato riguarda le operazioni fraudolente, con obbligo di segnalare frodi su bonifici, addebiti diretti, carte, prelievi in contante e moneta elettronica, nonché le perdite dovute a frode per portatore di responsabilità. Le frodi sono disaggregate per origine (ad esempio emissione o modifica dell’ordine da parte del frodatore, manipolazione del pagatore, operazione non autorizzata) e per modalità di autenticazione.

Requisiti minimi per gli operatori segnalanti

L’allegato IV definisce requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione. Le segnalazioni devono essere tempestive, tecnicamente conformi, accurate, complete, coerenti con definizioni e classificazioni del regolamento e accompagnate da note esplicative in caso di revisioni non ordinarie.

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