Regolamento (UE) 2020/1795
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1795 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’EFSA ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha evidenziato rischi per gli utilizzatori, imponendo misure di protezione specifiche. L’allegato stabilisce la composizione dell’additivo, i tenori di impiego per categorie di animali e i metodi analitici per il controllo. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzo, nell’alimentazione animale, del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. L’autorizzazione vale per tutte le specie animali, alle condizioni specificate nell’allegato; sono previste indicazioni particolari per ovini, bovini, pollame, suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento, animali da compagnia e altre specie. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La disciplina richiama specifiche misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare contro rischi da inalazione, contatto cutaneo e oculare.
Autorizzazione del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1795 della Commissione autorizza un nuovo additivo per mangimi a base di chelato di ferro di lisina e di acido glutammico, nell’ambito della disciplina generale sugli additivi per l’alimentazione animale di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. La misura recepisce la valutazione scientifica dell’EFSA e subordina l’impiego della sostanza a specifiche condizioni d’uso e a misure di tutela per gli utilizzatori.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure relativi agli additivi destinati all’alimentazione animale, e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, riguardava l’uso del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria degli additivi nutrizionali.
L’EFSA, nei pareri del 4 luglio 2019 e del 25 maggio 2020, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non comporta effetti negativi sulla salute degli animali né sulla sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha inoltre ritenuto che l’additivo non comporti un rischio aggiuntivo per l’ambiente rispetto ad altri composti di ferro autorizzati ed è una fonte efficace di ferro per tutte le specie animali. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Profilo di rischio per gli utilizzatori
Pur in presenza di esito favorevole sul piano zootecnico e alimentare, l’EFSA ha qualificato l’additivo come irritante per gli occhi e sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie, rilevando anche un rischio da inalazione per gli utilizzatori. Per questo la Commissione evidenzia la necessità di adottare misure di protezione adeguate, soprattutto nella fase di manipolazione dell’additivo e delle premiscele.
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi da inalazione, contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere riportati a un livello accettabile con tali misure, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Ambito di applicazione e condizioni di impiego
L’articolo 1 autorizza la sostanza specificata nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma l’allegato dettaglia limiti e condizioni per categorie specifiche.
Per il tenore dell’elemento ferro nel mangime completo con umidità al 12% sono previsti i seguenti valori:
- ovini: 500 mg/kg (totale);
- bovini e pollame: 450 mg/kg (totale);
- suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno (totale);
- animali da compagnia: 600 mg/kg (totale);
- altre specie: 750 mg/kg (totale).
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. È inoltre consentito immettere sul mercato e usare il chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo costituito da un preparato.
Composizione, identificazione e metodi analitici
L’allegato descrive l’additivo come miscela di chelati di ferro con lisina e di chelati di ferro con acido glutammico in rapporto 1:1, in polvere, con tenore di ferro tra il 15 e il 16%, tenore di lisina tra il 19 e il 21%, tenore di acido glutammico tra il 18,5 e il 21,5% e umidità massima del 3%.
Sono inoltre riportate le formule chimiche delle sostanze attive e i metodi di analisi per il controllo ufficiale e di conformità, tra cui:
- cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) per lisina e acido glutammico;
- spettroscopia nel medio infrarosso (MIR) con determinazione del tenore dell’oligoelemento, della lisina e dell’acido glutammico per dimostrare la struttura chelata;
- AAS, ICP-AES e ICP-MS per la quantificazione del ferro totale nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, con rinvii alle norme EN indicate e al regolamento (CE) n. 152/2009 per alcune matrici.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
Nel prospetto dell’allegato compare il termine "21.12.2030" quale fine del periodo di autorizzazione. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli operatori del settore dei mangimi il regolamento comporta, in concreto, la possibilità di utilizzare un nuovo fonte di ferro per tutte le specie animali, ma solo nel rispetto delle condizioni tecniche di impiego e delle cautele per la salute degli addetti. Rilevano quindi sia gli aspetti di formulazione del mangime e della premiscela, sia le misure di prevenzione dei rischi professionali connessi alla manipolazione dell’additivo.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "composti di oligoelementi", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni ivi previste.
Base giuridica e condizioni di autorizzazione
L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama il fatto che le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento risultano soddisfatte, purché siano adottate misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.
Valutazione scientifica e misure di protezione
L’EFSA ha concluso che la sostanza non incide negativamente sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori e sull’ambiente, ma è irritante per gli occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, con rischio da inalazione per gli utilizzatori. Sono quindi richieste procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi da inalazione, contatto cutaneo e oculare; se tali rischi non sono ridotti a livello accettabile, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Condizioni d’uso e tenori massimi
L’allegato prevede l’uso dell’additivo in premiscela e stabilisce tenori dell’elemento ferro (Fe), espressi in mg/kg di mangime completo con umidità al 12%, pari a 500 per gli ovini, 450 per bovini e pollame, 250 mg/giorno per i suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento, 600 per gli animali da compagnia e 750 per le altre specie. Per tali valori è indicato che il ferro inerte non va considerato nel calcolo del tenore totale di ferro.
Composizione e caratterizzazione dell’additivo
L’additivo è descritto come miscela di chelati di ferro con lisina e di chelati di ferro con acido glutammico in rapporto 1:1, in polvere, con tenore di ferro tra 15 e 16%, tenore di lisina tra 19 e 21%, tenore di acido glutammico tra 18,5 e 21,5% e umidità massima del 3%. L’allegato riporta anche le formule chimiche delle sostanze attive e i metodi di analisi per la quantificazione dei componenti e del ferro.
Metodi di analisi e controllo
Sono indicati metodi analitici per la quantificazione di lisina e acido glutammico nell’additivo, per la dimostrazione della struttura chelata, e per la determinazione del ferro totale nell’additivo, nelle premiscele e nelle materie prime/mangimi composti. I metodi comprendono IEC-VIS, spettroscopia MIR, AAS, ICP-AES e ICP-MS, con rinvio anche a specifiche norme EN e al regolamento (CE) n. 152/2009.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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