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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1811

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1811 della Commissione del 1o dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l’identificazione degli operatori economici in Irlanda del Nord

Normativa europea32020R1811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento (CE) n. 684/2009 per consentire l’identificazione distinta degli operatori economici dell’Irlanda del Nord nei sistemi informatici delle accise. La modifica si inserisce nel quadro del recesso del Regno Unito e dell’applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che mantiene operative in Irlanda del Nord le norme UE sulle accise per i beni. L’intervento introduce il codice paese "XI" per gli operatori nordirlandesi e aggiorna alcune regole tecniche sui codici paese e sul numero di riferimento dell’ufficio doganale.

Modifica le regole di identificazione e codifica degli operatori economici in Irlanda del Nord nell’ambito delle procedure informatizzate per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure informatizzate previste dal regolamento (CE) n. 684/2009 per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, in particolare alla registrazione e identificazione degli operatori economici nei sistemi SEED ed EMCS. Riguarda gli operatori stabiliti in Irlanda del Nord che trasportano prodotti soggetti ad accisa da e verso gli Stati membri, nel contesto dell’applicazione delle norme unionale sulle accise nell’Irlanda del Nord dopo il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. È direttamente applicabile negli Stati membri dal 1o gennaio 2021; non disciplina in via generale il regime materiale delle accise, ma unicamente gli aspetti di codifica e identificazione amministrativa.

Modifica delle regole di identificazione degli operatori economici in Irlanda del Nord

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1811 interviene sul regolamento (CE) n. 684/2009, che disciplina le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa. La finalità è adeguare i sistemi di identificazione degli operatori e i codici utilizzati nei flussi accise alla nuova situazione derivante dal recesso del Regno Unito, assicurando la continuità dell’applicazione delle norme UE in Irlanda del Nord per i beni soggetti ad accisa.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

Il regolamento richiama il fatto che il Regno Unito ha lasciato l’Unione il 31 gennaio 2020 e che il periodo di transizione, previsto dall’articolo 126 dell’accordo di recesso, è terminato il 31 dicembre 2020. Dal termine di tale periodo, il diritto dell’Unione in materia di accise non si applica più al Regno Unito nel suo complesso; tuttavia, in forza dell’articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, le norme UE sulle accise continuano ad applicarsi in Irlanda del Nord per i beni, allo scopo di evitare una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord.

Ambito operativo: SEED, EMCS e registri degli operatori

Il sistema di riferimento resta quello delineato dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012, che impone agli Stati membri di gestire una banca dati elettronica degli operatori economici (depositari autorizzati, destinatari autorizzati e speditori autorizzati) ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2008/118/CE. Il regolamento precisa che la circolazione di prodotti soggetti ad accisa tra l’Unione e l’Irlanda del Nord deve essere trattata come movimento intraunionale e che gli operatori nordirlandesi che movimentano tali prodotti in regime di sospensione devono essere registrati e autorizzati nel SEED e utilizzare l’EMCS.

Codifica dei paesi e introduzione del codice "XI"

L’intervento principale consiste nell’introduzione del codice "XI" per distinguere gli operatori economici dell’Irlanda del Nord. La scelta risponde all’esigenza di colmare l’assenza, nei sistemi basati sul codice ISO alfa-2, di un codice specifico per l’Irlanda del Nord, poiché il Regno Unito utilizza il codice "GB". La Commissione richiama anche la coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche sugli scambi internazionali di beni.

Modifiche tecniche al regolamento (CE) n. 684/2009

Sul piano puntuale, il regolamento:

  • sostituisce nell’allegato I, tabella 1, punto 17.2, la dicitura della casella della riga c, colonna F, imponendo di indicare un codice paese diverso da quello dei codici paese degli Stati membri;
  • sostituisce l’elenco codici 3 dell’allegato II, allineando i codici paese alla nomenclatura del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470, con l’unica eccezione della Grecia, per la quale deve essere usato "EL" al posto di "GR";
  • sopprime l’elenco codici 4;
  • sostituisce l’elenco codici 5, chiarendo che il numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR) è formato dal codice paese seguito da un codice nazionale alfanumerico di sei cifre, come nell’esempio "IT0830AB".

Entrata in vigore

Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2021 ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, il dato operativo rilevante è l’aggiornamento dei codici e delle anagrafiche nei sistemi accise, in particolare per i soggetti nordirlandesi coinvolti nella movimentazione di prodotti in sospensione d’accisa.

Disposizioni principali

Contesto Brexit e applicazione del protocollo Irlanda/Irlanda del Nord

Il regolamento prende atto che il Regno Unito è uscito dall’Unione il 31 gennaio 2020 e che il periodo di transizione è terminato il 31 dicembre 2020. Dopo tale data le norme UE in materia di accise non si applicano più al Regno Unito, ma continuano ad applicarsi in Irlanda del Nord per i beni, ai sensi dell’articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo di recesso.

Identificazione degli operatori economici nordirlandesi

Per gli operatori economici stabiliti in Irlanda del Nord che effettuano movimentazioni di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa da e verso Stati membri, è necessario l’utilizzo dei sistemi SEED ed EMCS. Per distinguerli dagli operatori del Regno Unito viene introdotto il codice "XI", in linea con l’uso dei codici "X" per territori privi di un codice specifico e con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470.

Modifiche al regolamento (CE) n. 684/2009, allegato I

All’allegato I, tabella 1, punto 17.2, la formulazione della casella della riga c, colonna F, è sostituita con il testo: "Indicare un codice paese diverso da quello dei codici paese degli Stati membri."

Modifiche all’allegato II, elenco codici 3

L’elenco codici 3 relativo ai codici dei paesi è sostituito: i codici devono coincidere con quelli della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470, con l’eccezione della Grecia, per la quale va usato "EL" invece di "GR".

Soppressione dell’elenco codici 4 e revisione dell’elenco codici 5

L’elenco codici 4 è soppresso. L’elenco codici 5 è sostituito per chiarire che il numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore del codice del paese seguito da un codice nazionale alfanumerico di sei cifre, ad esempio "IT0830AB".

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2021 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieacciseunione doganalecooperazione amministrativairlanda del nordinformatizzazione delle procedure

Testo integrale

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