Regolamento (UE) 2020/1801
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1801 della Commissione del 30 novembre 2020 che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il nuovo tasso di adattamento da applicare ai pagamenti diretti della PAC per l’anno civile 2020, aggiornando il dato già fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/862. La correzione si rende necessaria per adeguare la disciplina finanziaria alle nuove informazioni di bilancio, pur mantenendo fermo l’importo destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo. La riduzione, pari al 2,906192 %, riguarda solo gli importi superiori a 2.000 EUR e non si applica alla Croazia.
Adegua per l’anno civile 2020 il tasso di adattamento (riduzione) applicabile ai pagamenti diretti della PAC superiori a 2.000 EUR.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti diretti previsti dai regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente agli importi superiori a 2.000 EUR da versare agli agricoltori in relazione a domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2020. La riduzione si applica nell’Unione europea, ma non in Croazia, in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° dicembre 2020.
Adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti per il 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1801 della Commissione interviene sul meccanismo di disciplina finanziaria dei pagamenti diretti della PAC per l’anno civile 2020. La Commissione, alla luce delle nuove informazioni di bilancio e della necessità di rispettare i massimali annui previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013, aggiorna il tasso di adattamento già fissato con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/862.
Quadro normativo e finalità
L’atto si fonda sull’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che disciplina l’adeguamento dei pagamenti diretti per garantire il rispetto dei massimali di spesa agricola. Nei considerando si evidenzia che l’importo destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo resta pari a 487,6 milioni di EUR, ma che le stime aggiornate sul bilancio 2021 impongono un nuovo calcolo del tasso. Per prudenza, viene inoltre considerato il saldo netto disponibile per il FEAGA per l’esercizio 2021, pari a 40 368,0 milioni di EUR.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La misura riguarda i pagamenti diretti previsti dai regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013. La riduzione si applica solo agli importi che superano 2.000 EUR e solo per le domande di aiuto riferite all’anno civile 2020. Il regolamento chiarisce che il criterio temporale è quello della presentazione della domanda, a prescindere dal momento effettivo del pagamento, così da garantire parità di trattamento anche in caso di pagamenti tardivi in esercizi finanziari successivi.
Misura del tasso e esclusioni
L’articolo 1 fissa il tasso di adattamento al 2,906192 %. La riduzione non opera in Croazia, in coerenza con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che prevede per tale Stato membro un’applicazione differita del meccanismo.
Effetti sul precedente regolamento e decorrenza
Il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/862, sostituendone il contenuto per l’anno 2020. Quanto alla decorrenza, l’atto entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° dicembre 2020, così da incidere sui pagamenti a partire dalla data utile per l’erogazione agli agricoltori.
Disposizioni principali
Determinazione del tasso di adattamento
Per i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, da versare agli agricoltori per domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2020, gli importi superiori a 2.000 EUR sono ridotti di un tasso di adattamento pari a 2,906192 %.
Esclusione della Croazia
La riduzione non si applica in Croazia, in linea con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Abrogazione del regolamento precedente
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/862, che aveva fissato in precedenza il tasso di adattamento per il 2020.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° dicembre 2020. La base giuridica richiamata è l’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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