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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1812

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione del 1o dicembre 2020 recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32020R1812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento designa l’ETAES come sistema comune sicuro di trasmissione elettronica da utilizzare per lo scambio di informazioni sulle omologazioni UE ai sensi del regolamento (UE) 2018/858. Definisce le misure di sicurezza, il contenuto minimo dei dati da inserire nel sistema e le modalità di caricamento dei documenti di omologazione. Stabilisce inoltre il formato e il contenuto degli elenchi pubblici delle omologazioni UE e dei servizi tecnici, da aggiornare dagli Stati membri e consultabili online.

Norme tecniche per l’uso dell’ETAES quale sistema comune sicuro di trasmissione elettronica e per lo scambio online di dati e documenti sulle omologazioni UE dei veicoli e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di omologazione degli Stati membri, alla Commissione e, per quanto riguarda la consultazione degli elenchi pubblici, al pubblico. Riguarda le omologazioni UE di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti disciplinate dal regolamento (UE) 2018/858, nonché i servizi tecnici che effettuano le prove. Stabilisce regole operative per l’ETAES, per il caricamento e la diffusione online di dati e documenti, e per la comunicazione di rilascio, modifica, rifiuto e revoca delle omologazioni. Non disciplina direttamente le procedure sostanziali di omologazione, già contenute nel regolamento (UE) 2018/858, ma il loro scambio informativo e la pubblicità verso il pubblico, a partire dalle date previste da tale quadro normativo.

Norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 disciplina l’uso dell’ETAES come sistema comune sicuro di trasmissione elettronica per l’attuazione degli obblighi informativi previsti dal regolamento (UE) 2018/858 in materia di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. La finalità è duplice: da un lato, assicurare uno scambio amministrativo efficiente e armonizzato tra autorità; dall’altro, rendere accessibili al pubblico talune informazioni essenziali sulle omologazioni UE e sui servizi tecnici.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il sistema ETAES era già utilizzato come applicazione web di supporto alla cooperazione amministrativa tra autorità di omologazione degli Stati membri. Il regolamento intende formalizzarne il ruolo, standardizzare i dati da scambiare e rafforzare le garanzie di sicurezza, così da tutelare i dati riservati e consentire, dove richiesto, la pubblicazione online di elenchi consultabili dal pubblico.

Ambito operativo e rapporto con il regolamento (UE) 2018/858

Il regolamento si innesta sugli articoli 12, paragrafo 4, e 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858. L’articolo 12 riguarda la predisposizione di elenchi pubblici delle omologazioni UE e dei servizi tecnici; l’articolo 27 riguarda invece la messa a disposizione, tra autorità competenti e Commissione, di documenti e informazioni relativi alle omologazioni, nonché la notifica dei casi di rifiuto o revoca con indicazione dei motivi. Il regolamento di esecuzione non modifica la disciplina sostanziale delle omologazioni, ma organizza il flusso informativo e documentale.

Designazione dell’ETAES come sistema comune sicuro

L’articolo 1 stabilisce che l’ETAES è il sistema comune sicuro di trasmissione elettronica di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858. In questo modo il sistema diventa il canale ufficiale per la comunicazione digitale delle informazioni di omologazione tra le autorità interessate.

Requisiti di sicurezza informatica

L’articolo 2 impone tre livelli di presidio per prevenire accessi non autorizzati:

  • cifratura delle comunicazioni tra client e server con protocollo https e certificato Secure Sockets Layer;
  • misure di sicurezza web contro l’inserimento di script lato client e contro il clickjacking;
  • controllo rigoroso degli accessi, con permessi di lettura o scrittura riservati ai soggetti autorizzati.

Informazioni da scambiare sulle omologazioni UE

Ai sensi dell’articolo 3, quando le autorità comunicano il rilascio, la modifica, il rifiuto o la revoca di un’omologazione UE, devono inserire nell’ETAES un insieme minimo di dati identificativi e descrittivi. Tra questi rientrano il numero distintivo dello Stato membro, il numero e la data del certificato di omologazione UE, il costruttore, il tipo di veicolo/sistema/componente/entità tecnica, l’eventuale categoria del veicolo, il regolamento applicabile e lo status dell’omologazione, indicato con le formule "granted", "amended", "refused" o "withdrawn".

Caricamento dei documenti e regole di classificazione

L’articolo 3 disciplina anche i documenti da caricare separatamente nell’ETAES in formato elettronico consultabile. Sono previsti quattro insiemi documentali, identificati dalle sigle:

  • "CERT" per la copia del certificato di omologazione UE;
  • "IF" per i documenti da allegare al certificato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2018/858;
  • "TR" per il verbale di prova e/o la scheda dei risultati delle prove ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b);
  • "OTHER" per ogni altro documento.

Se vi sono più documenti nella stessa categoria, la sigla deve essere seguita da un numero progressivo a partire da 1. In caso di revisione dei documenti ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/858, deve essere aggiunta la dicitura "Rev." con numerazione progressiva a due cifre a partire da 01.

Elenchi pubblici delle omologazioni UE e dei servizi tecnici

L’articolo 4 disciplina la pubblicazione online degli elenchi delle omologazioni UE e dei servizi tecnici di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858. Gli Stati membri devono usare un formato standard consultabile e mantenere aggiornati gli elenchi. Le informazioni minime da pubblicare sono il numero distintivo dello Stato membro, il numero del certificato di omologazione UE, lo status dell’omologazione, il nome del servizio tecnico se del caso e la data di omologazione. È inoltre prevista la possibilità che la Commissione pubblichi un elenco sul proprio sito web.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Designazione dell’ETAES

L’European Type Approval Exchange System (ETAES) è designato quale sistema comune sicuro di trasmissione elettronica di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858. Il sistema è la piattaforma centrale per lo scambio transfrontaliero di documenti e informazioni tra autorità di omologazione, autorità di vigilanza del mercato e Commissione.

Misure di sicurezza e protezione dei dati

L’ETAES deve impedire accessi non autorizzati mediante: cifratura delle comunicazioni tra client e server tramite protocollo https con certificato Secure Sockets Layer; misure di sicurezza web contro l’inserimento di script lato client e contro il clickjacking; sistema di controllo rigoroso degli accessi con permessi di lettura o scrittura per soggetti autorizzati.

Dati da inserire nello scambio di informazioni

Quando comunicano rilascio, modifica, rifiuto o revoca di omologazioni UE ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/858, le autorità di omologazione devono creare nell’ETAES voci contenenti almeno: numero distintivo dello Stato membro, numero del certificato di omologazione UE, data di omologazione, nome del servizio tecnico se del caso, nome del costruttore, tipo di veicolo/sistema/componente/entità tecnica, categoria del veicolo se applicabile, regolamento applicabile, status dell’omologazione (granted, amended, refused, withdrawn) e riferimento all’omologazione UE.

Documenti da caricare separatamente nell’ETAES

Per i casi di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/858, le autorità di omologazione devono caricare separatamente in formato elettronico consultabile: copia del certificato di omologazione UE con indicazione "CERT"; documenti allegati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettere a), c) e d), con indicazione "IF"; verbale di prova e/o scheda dei risultati delle prove di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), con indicazione "TR"; qualsiasi altro documento con indicazione "OTHER".

Regole di identificazione dei file e delle revisioni

Se occorrono più documenti per una stessa categoria di caricamento, alle sigle "IF", "TR" e "OTHER" si aggiunge un numero progressivo a partire da 1. Se i documenti sono modificati da una revisione ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/858, le sigle sono seguite da "Rev." e da un numero progressivo a due cifre a partire da 01.

Elenco pubblico delle omologazioni UE e dei servizi tecnici

Gli Stati membri devono rendere accessibili al pubblico, tramite ETAES, gli elenchi delle omologazioni UE e dei servizi tecnici di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858, in un formato standard consultabile e costantemente aggiornato. Negli elenchi devono figurare almeno: numero distintivo dello Stato membro, numero del certificato di omologazione UE, status dell’omologazione, nome del servizio tecnico se del caso e data di omologazione.

Pubblicazione sul sito della Commissione

Il regolamento prevede che un elenco delle omologazioni UE e dei servizi tecnici di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858 possa essere pubblicato anche sul sito web della Commissione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolicooperazione amministrativasicurezza informaticatrasparenza amministrativa

Testo integrale

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