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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1800

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso, per tutte le specie animali, del glutammato monosodico ottenuto per fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo per mangimi, qualificato come additivo organolettico del gruppo delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e prevede condizioni d’impiego, di etichettatura e di controllo, inclusa una soglia massima raccomandata di 25 mg/kg nel mangime completo al 12% di umidità. Non è autorizzato l’impiego nell’acqua di abbeveraggio; il regolamento fissa inoltre il periodo di autorizzazione fino al 21 dicembre 2030.

Autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano il glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo destinato a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda l’impiego nei mangimi, con condizioni specifiche di etichettatura, uso in premiscela e limiti di tenore nel mangime completo; è espressamente escluso l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio come sostanza aromatizzante. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione termina il 21.12.2030.

Autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato e l’uso, come additivo per mangimi, del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e dà seguito alla valutazione favorevole dell’EFSA del 19 marzo 2020, che ha escluso effetti negativi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte.

Presupposti della decisione e valutazione scientifica

La Commissione richiama che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredata della documentazione richiesta. Dalla valutazione scientifica risulta che il prodotto non è tossico per inalazione, non è irritante per pelle e occhi e non è sensibilizzante per la pelle; inoltre, l’effetto appetizzante del glutammato monosodico è ritenuto sufficientemente noto, sicché non serve ulteriore dimostrazione di efficacia. L’EFSA non ha ritenuto necessari specifici programmi di monitoraggio successivi all’immissione sul mercato.

Ambito di autorizzazione e classificazione

L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali e viene collocato nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". L’allegato identifica la sostanza come L-glutammato di monosodio prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188, con purezza pari ad almeno il 99% e formula chimica C5H8NaNO4•H2O. Il regolamento chiarisce che l’uso richiesto nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di sostanze aromatizzanti in tale forma di somministrazione.

Condizioni tecniche di impiego

Secondo l’allegato, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre fissato un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Obblighi di etichettatura e informazioni per le premiscele

L’etichetta dell’additivo deve riportare l’indicazione del tenore massimo raccomandato nel mangime completo, pari a 25 mg/kg al 12% di umidità. Se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo supera tale soglia, l’etichetta delle premiscele deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva. Queste prescrizioni sono finalizzate a consentire un migliore controllo del prodotto e del suo impiego lungo la filiera dei mangimi.

Metodi di analisi e controllo

L’allegato rinvia ai metodi di analisi per l’identificazione e la quantificazione dell’L-glutammato di monosodio nell’additivo e nelle premiscele, richiamando la monografia "Monosodium L-glutamate monograph" del Food Chemical Codex e la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), come descritta nel regolamento (CE) n. 152/2009. È inoltre indicato un riferimento al laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per ulteriori dettagli tecnici sui metodi.

Periodo di autorizzazione e applicazione del regolamento

Il termine del periodo di autorizzazione è fissato al 21.12.2030. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", come additivo per mangimi destinato all’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Dalla motivazione del regolamento risulta che l’uso del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato, pur restando possibile il suo impiego in alimenti composti somministrati tramite acqua quando consentito dalle regole applicabili.

Condizioni di impiego e limiti di tenore

L’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L’etichetta dell’additivo deve indicare un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12%; se tale soglia è superata, l’etichetta delle premiscele deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Obblighi informativi e indicazioni per l’uso

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’allegato specifica anche la composizione, la denominazione della sostanza attiva, la purezza minima pari al 99%, la formula chimica e i metodi di analisi per identificazione e quantificazione.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 21.12.2030.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareadditivi organoletticietichettaturasalute animale

Testo integrale

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