Regolamento (UE) 2021/576
Regolamento delegato (UE) 2021/576 della Commissione del 30 novembre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell’Uzbekistan tra i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG+
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per inserire la Repubblica dell’Uzbekistan tra i paesi beneficiari dell’SPG+, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ha verificato che l’Uzbekistan soddisfa i criteri di ammissibilità previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento base. La Commissione manterrà inoltre il monitoraggio sulla ratifica e sull’effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012.
Modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell’Uzbekistan tra i paesi beneficiari del regime SPG+ di preferenze tariffarie.
Ambito di applicazione
Si applica al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 e incide sull’elenco dei paesi beneficiari contenuto nell’allegato III. Riguarda in particolare la Repubblica dell’Uzbekistan, che viene aggiunta come paese ammissibile; l’effetto è rilevante per gli operatori economici che importano/esportano nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Inclusione della Repubblica dell’Uzbekistan nell’SPG+
Il regolamento delegato (UE) 2021/576 modifica il regolamento (UE) n. 978/2012, che disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione, per inserire la Repubblica dell’Uzbekistan nell’elenco dei paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). La misura è adottata dalla Commissione sulla base della delega conferita dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Contesto normativo e criteri di ammissibilità
Nei considerando la Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, che subordina l’accesso all’SPG+ a requisiti specifici: il paese richiedente deve essere vulnerabile, deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII e le più recenti conclusioni degli organi di controllo competenti non devono evidenziare gravi carenze nell’attuazione effettiva. Inoltre, il paese non deve aver formulato riserve vietate o incompatibili con l’oggetto e lo scopo delle convenzioni, deve accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione e deve assumere gli impegni vincolanti previsti dalle lettere d), e) ed f) dell’articolo 9, paragrafo 1.
Domanda della Repubblica dell’Uzbekistan e valutazione della Commissione
La Commissione precisa di aver ricevuto il 9 giugno 2020 la domanda di ammissione all’SPG+ presentata dalla Repubblica dell’Uzbekistan. All’esito dell’esame della domanda, ha ritenuto soddisfatti i criteri di ammissibilità previsti dal regolamento (UE) n. 978/2012 e ha quindi ritenuto opportuno concedere al paese il beneficio dell’SPG+ mediante modifica dell’allegato III.
Modifica dell’allegato III
L’articolo 1 dispone l’inserimento, nelle colonne A e B dell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, del codice alfabetico "UZ" e della denominazione "Repubblica dell’Uzbekistan". Tale modifica ha l’effetto giuridico di includere l’Uzbekistan tra i paesi beneficiari delle preferenze tariffarie SPG+.
Monitoraggio successivo all’inclusione
La Commissione afferma che continuerà a seguire l’evoluzione della ratifica delle convenzioni pertinenti da parte dell’Uzbekistan, a controllarne l’effettiva attuazione e a verificare la cooperazione con gli organi di controllo competenti, in conformità all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012. Questo richiama la natura dinamica del regime SPG+, che resta subordinato a verifiche successive.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Inserimento dell’Uzbekistan nell’allegato III
L’articolo 1 aggiunge nell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, nelle colonne A e B, il codice alfabetico "UZ" e la dicitura "Repubblica dell’Uzbekistan". L’effetto è l’inclusione del paese tra i beneficiari dell’SPG+.
Base giuridica e criteri di ammissibilità SPG+
Il regolamento si fonda sull’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 978/2012. Nei considerando si richiamano i criteri dell’articolo 9, paragrafo 1: vulnerabilità del paese, ratifica di tutte le convenzioni dell’allegato VIII, assenza di gravi carenze nell’attuazione effettiva secondo gli organi di controllo, assenza di riserve vietate o incompatibili, accettazione senza riserve degli obblighi di rendicontazione e assunzione degli impegni vincolanti previsti dalle lettere d), e) ed f) del medesimo paragrafo.
Domanda dell’Uzbekistan e valutazione della Commissione
La Commissione precisa di aver ricevuto la domanda di ammissione all’SPG+ il 9 giugno 2020 e di aver concluso che la Repubblica dell’Uzbekistan soddisfa i criteri di ammissibilità. Sulla base di tale valutazione, è disposta la modifica dell’allegato III.
Monitoraggio successivo
La Commissione dichiara che seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti, controllerà la loro effettiva attuazione da parte dell’Uzbekistan e verificherà la cooperazione del paese con gli organi di controllo competenti, in conformità all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1800
- Regolamento · 30 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1801
- Regolamento · 30 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1795
- Regolamento · 30 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1796
- Regolamento · 30 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1797
- Regolamento · 30 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1798
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →