Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza n. 892/2024 del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. seconda, pubblicata in data 6 marzo 2024, resa nell’ambito del procedimento n. 502/2023 R.G. nella parte in cui ha accolto il ricorso per motivi aggiunti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla signora Adelaide Di Bartolo il 22 aprile 2024 avverso la sentenza n. 892/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza di interesse.

Giustizia amministrativa202400494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la concessione edilizia in sanatoria del 1989 e accolto i motivi aggiunti contro il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza limitatamente alla parte in cui il TAR aveva ordinato all’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza del 3 maggio 2023 volta all’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 62 del 1989. Ha dedotto: a) l’erroneità del riconoscimento dell’interesse dei privati a ottenere una risposta, posto che il TAR aveva già escluso il loro interesse a impugnare direttamente il titolo edilizio per mancanza di un pregiudizio concreto, non dimostrato dalla sola vicinitas; b) l’inesistenza di un obbligo di provvedere, trattandosi di una mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale di autotutela, in assenza di un’ipotesi di autotutela doverosa; c) l’erroneità della compensazione delle spese. I privati hanno proposto appello incidentale contro la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, sostenendo di avere un interesse concreto derivante dalla perdita di volumetria del cortile, dal vincolo a parcheggio, dalla presenza di un manufatto a ridosso del confine e dall’apertura tra il laboratorio vicino e il cortile. Hanno inoltre dedotto l’illegittimità delle opere e l’omessa vigilanza edilizia comunale, nonché la possibilità di annullare tardivamente il titolo in presenza di false rappresentazioni.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato irricevibile per tardività l’appello incidentale dei privati, ritenendo che il ricorso originario contro la concessione edilizia in sanatoria del 1989 fosse stato proposto dopo circa trentatré anni. La sopraelevazione e le modifiche assentite erano percepibili già nel 1989, sicché il termine per impugnare decorreva dalla conoscibilità delle opere e non dalla successiva acquisizione degli atti nel 2023. Gli aventi causa subentrano nella posizione giuridica dei danti causa, i quali non avevano contestato tempestivamente il titolo, con conseguente stabilizzazione dei suoi effetti. Il Collegio ha accolto l’appello principale e riformato la sentenza nella parte relativa ai motivi aggiunti, dichiarandoli inammissibili per carenza di interesse. La stessa carenza di interesse che impediva l’impugnazione diretta del titolo impediva anche di pretendere una risposta sull’istanza di autotutela, poiché l’istanza perseguiva il medesimo risultato sostanziale. Inoltre, l’annullamento d’ufficio è espressione di un potere discrezionale esercitato nell’interesse pubblico: una richiesta privata di riesame, di regola, ha natura meramente sollecitatoria e non determina né un obbligo di provvedere né un obbligo di rispondere, salvo ipotesi di autotutela doverosa non ravvisata nel caso concreto. Non è stata ritenuta integrata una falsa rappresentazione, poiché la planimetria utilizzata risultava conforme alla scheda catastale originaria. Le spese del doppio grado sono state poste a carico solidale dei privati soccombenti, per complessivi importi distinti in favore del Comune e degli originari controinteressati.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    mera “possibilità” di annullamento dell’atto

    L’annullamento d’ufficio è un potere discrezionale esercitato per la cura dell’interesse pubblico; la richiesta del privato non determina ordinariamente un obbligo di riesame o di risposta, salvo ipotesi di autotutela doverosa.

  • art. 31 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento presuppone l’esistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere espressamente; tale obbligo non sussiste, di regola, rispetto a istanze di riesame in autotutela.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai privati a fondamento dell’obbligo comunale di vigilanza edilizia; la questione non è stata accolta, in ragione dell’irricevibilità dell’impugnazione incidentale.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie difensive, senza specifica interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • La vicinitas rispetto a un intervento edilizio è elemento utile a individuare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse a ricorrere: quest’ultimo richiede l’allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio concreto e attuale derivante dal titolo impugnato.
  • Il termine per impugnare un titolo edilizio decorre dal momento in cui le opere assentite o abusive risultano percepibili e il loro impatto è conoscibile; non è normalmente differito alla successiva acquisizione degli atti amministrativi quando l’intervento era già materialmente visibile.
  • Gli aventi causa del proprietario confinante subentrano nella posizione giuridica del dante causa e non possono impugnare tardivamente un titolo edilizio i cui effetti erano conoscibili e non furono contestati tempestivamente dal precedente titolare, determinandone la stabilizzazione.
  • L’interesse a ottenere tutela contro il silenzio su un’istanza di autotutela non può sussistere autonomamente quando l’istante sia privo di interesse qualificato alla rimozione del provvedimento: l’inammissibilità dell’azione principale si riflette sull’azione successiva diretta al medesimo risultato.
  • L’annullamento d’ufficio è un potere discrezionale e officioso volto alla cura dell’interesse pubblico. L’istanza privata di riesame ha, di regola, natura meramente sollecitatoria e non fa sorgere un obbligo giuridico dell’amministrazione né di provvedere né di rispondere, salvo specifiche ipotesi di autotutela doverosa previste dall’ordinamento.
  • Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è utilizzabile solo quando sussista un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; non può essere impiegato per riaprire i termini di impugnazione di un titolo ormai divenuto inoppugnabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.