Cassazione Penale, Sentenza n. 46220/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le imputate hanno impugnato la sentenza di appello denunciando: carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (in particolare sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione ai danni di Morana Vincenza, con richiamo all'art. 629 c.p.); discrepanze temporali tra gli episodi di usura (capo 10) e le successive condotte estorsive contestate (capo 11); possibile diversa ricostruzione giuridica delle condotte (riconducibilità a truffa anziché estorsione); omissione di motivazione da parte della corte d'appello rispetto al terzo episodio contestato nel capo 10 (prestito del 10 dicembre 2015), nonostante fosse stato specificamente dedotto in appello (pagine 17 e ss. dell'atto di gravame); infine doglianze relative a insufficiente valutazione delle attenuanti generiche e di speciale tenuità, alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo (pregiudiziale) ritenendo che la corte d'appello non abbia motivato circa la doglianza specifica relativa al terzo episodio del capo 10 (prestito del 10/12/2015), pur essendo tale doglianza stata espressamente dedotta in appello. Per tale difetto di motivazione la sentenza d'appello è stata annullata limitatamente ai capi 10 e 11 e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio. L'annullamento del capo 10 (anche parziale) ha comportato la necessità di riconsiderare il capo 11 (estorsione), poiché quest'ultima richiesta era funzionalmente collegata al profitto ritenuto illecito nel capo 10; i motivi sulle attenuanti e sulla pena sono stati assorbiti dalla decisione sul punto di merito.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
La norma, richiamata nel motivo relativo all'estorsione, è stata oggetto di censura per una presunta errata applicazione da parte della corte d'appello in relazione alla qualificazione della condotta (minaccia finalizzata all'incasso degli interessi). La Cassazione però non ha deciso sul merito della applicazione della norma, rilevando piuttosto la carenza di motivazione che impedisce la definitiva valutazione.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Utilizzato per riassumere i motivi distinti di ricorso; la Corte ha preso atto che i motivi riferiti al capo 10 erano stati formulati in modo specifico in appello (pagg. 17 e ss.), e ha ritenuto irricevibile la valutazione d'appello che sosteneva l'assenza di doglianze su quelle posizioni.
Massime di principio
- La corte d'appello è tenuta a prendere in considerazione e a motivare specificamente ogni doglianza rilevante sollevata dalle parti: la mancata analisi di un motivo espresso comporta annullamento per difetto di motivazione.
- Quando un reato (es. estorsione) è funzionalmente e fattualmente collegato all'accertamento di un altro reato (es. usura), l'errata o incompleta decisione sul reato originario rende necessario riesaminare anche il reato dipendente; la decisione deve essere coerente sulla natura del profitto o della pretesa contestata.
- Le questioni di ricostruzione temporale e di confusione tra episodi (es. più prestiti e importi) richiedono che il giudice di merito espliciti come ha distinto o ricomposto gli episodi: l'assenza di tale ricostruzione può costituire vizio motivazionale.
- Le censure che riguardano la qualificazione giuridica della condotta (fraudolenta vs estorsiva) richiedono una valutazione concreta degli elementi costitutivi (minaccia o costrizione vs inganno) e non possono essere liquidate con affermazioni generiche.
- I motivi attinenti alle attenuanti e alla misura della pena possono risultare assorbiti se il giudizio di merito su fatti essenziali viene ritenuto viziato; dunque, nelle impugnazioni è strategico proporre anche argomenti di merito collegati ai profili di fatto rilevanti.
- In sede di impugnazione è importante documentare con chiarezza e puntualità le contestazioni sui singoli episodi (date, importi, tipologia di contratti/operazioni) affinché il giudice di appello e, in caso di cassazione, la Corte, possano effettuare un controllo adeguato della motivazione.
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