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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39279/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento notificata nel 2012 e relativa a iscrizione a ruolo per imposte ILOR e IRPEF riferite ad annualità risalenti (1978, 1979 e 1981), eseguita in forza di una precedente decisione della Commissione tributaria centrale. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancata proposizione del reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 17-bis, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità del ricorso per omesso reclamo; 2) falsa applicazione della medesima norma, sostenendo che il reclamo si applica solo agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate e non alla cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione; 3) nullità del procedimento per omessa rimessione in termini e violazione di norme del processo tributario e dello Statuto del contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente depositava atto di rinuncia agli atti, sottoscritto anche dal difensore e portato a conoscenza della controparte, allegando inoltre documentazione relativa alla definizione agevolata e a sgravi parziali.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha ritenuto validamente perfezionata la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., rilevando che la rinuncia, come atto unilaterale recettizio nel giudizio di cassazione, produce l’estinzione del processo una volta portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, senza che occorra accettazione ai fini dell’effetto estintivo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, considerando la sopravvenuta definizione agevolata e lo sgravio parziale delle cartelle. È stato escluso l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, per sopravvenuta causa di inammissibilità/estinzione del ricorso rispetto alla sua proposizione.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    la norma era richiamata come base del filtro del reclamo, ma la Corte non si è pronunciata nel merito dei motivi perché il giudizio è stato estinto per rinuncia; nel testo si dà atto della questione dell’ambito applicativo e della declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione di inammissibilità

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione e, nel caso di specie, è stata ritenuta idonea a determinare l’estinzione del giudizio

  • art. 306 c.p.c.

    non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia non richiede accettazione della controparte per produrre l’effetto estintivo

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla rimessione in termini, ma non esaminato nel merito per effetto della rinuncia

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione al processo tributario, ma non esaminato nel merito

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo come norma dello Statuto del contribuente, ma non esaminato nel merito

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di motivazione/procedimento amministrativo, ma non esaminato nel merito

  • art. 11 del d.l. n. 50 del 2017

    richiamato come base della definizione agevolata che ha condotto alla rinuncia

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l’applicazione del doppio contributo unificato quando la causa di estinzione o inammissibilità sopravviene rispetto alla proposizione del ricorso

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la cartella di pagamento è atto dell’agente della riscossione e non dell’Agenzia delle entrate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, una volta portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, è idonea a determinare l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte ai fini dell’effetto estintivo.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non segue la disciplina dell’art. 306 c.p.c.; l’eventuale adesione della controparte rileva semmai sul piano delle spese, non sulla produzione dell’effetto estintivo.
  • Quando la rinuncia interviene per effetto di una definizione agevolata o di uno sgravio sopravvenuto, il giudizio di legittimità si estingue e le spese possono essere compensate.
  • In caso di estinzione o sopravvenuta inammissibilità del ricorso per fatto successivo alla proposizione, non ricorrono i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.
  • Le questioni di merito dedotte con i motivi di ricorso restano assorbite e non vengono esaminate quando interviene validamente la rinuncia agli atti del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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