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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5660/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannando l'imputato per reati fiscali (omessa presentazione della dichiarazione IVA e truffa/uso di false dichiarazioni di intento). I motivi principali: (1) nullità della sentenza per mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020; (2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. n.74/2000 e delle norme processuali (artt.187 e 192 c.p.p.) in relazione alla quantificazione dell'IVA dovuta, alla metodologia induttiva usata dalla Guardia di Finanza (richiamo alle presunzioni degli artt.32 e ss. DPR 600/1973), non corrispondenza tra metodi (conti correnti vs. registri PRA), mancata esclusione di cessioni non imponibili verso l'estero (art.7 DPR 633/1972), errata considerazione di incassi e prelievi in contanti, mancata valutazione del regime del margine (art.36 d.l. n.41/1995), omessa/insufficiente motivazione circa il superamento della soglia di punibilità e circa l'elemento soggettivo (dolo). Inoltre censura sulla mancata pronuncia sull'eccessività della pena e sulla prescrizione di alcuni reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo (nullità per mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale ai sensi dell'art.23-bis d.l. n.137/2020) fondato e assorbente. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa comunicazione, nel giudizio cartolare di appello celebrato con la disciplina emergenziale, integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile in cassazione anche se non eccepita in appello. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Trieste per il prosieguo del giudizio. Le altre censure non sono state valutate nel merito perché assorbite dalla declaratoria di nullità.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020

    art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020

    La mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel giudizio cartolare d'appello, nella fase emergenziale, configura una nullità generale a regime intermedio che può essere dedotta in cassazione; essa pregiudica il contraddittorio cartolare e non deve essere eccepita nelle conclusioni d'appello quando la parte non ha potuto assistere alla comunicazione

  • art. 180 cod. proc. pen.

    art. 180, cod. proc. pen.

    Consente di dedurre in cassazione nullità che attengono al compimento dell'atto processuale da parte dell'autorità; qui usato per inquadrare la deducibilità della nullità per mancata comunicazione

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nozione di nullità che può essere fatta valere in cassazione; valorizzato il principio che la parte deve avere effettiva possibilità di esercitare le facoltà difensive

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina la punibilità per reati tributari in relazione all'ammontare dell'imposta evasa; il ricorrente contestava la corretta quantificazione del superamento della soglia di punibilità, ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito essendo stata accolta la nullità formale

  • artt. 187 e 192 cod. proc. pen.

    artt. 187 e 192, cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate rispetto alla valutazione della prova e alla motivazione; il ricorrente ha dedotto vizi motivazionali e contraddittorietà della ricostruzione

  • artt. 32 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973

    artt. 32 e ss. del d.P.R. n. 600 del 1973

    Presunzioni e criteri induttivi per la determinazione del reddito imponibile; la difesa ha contestato l'utilizzo di metodologie induttive per ricostruire il volume d'affari

  • art. 7 d.P.R. n. 633 del 1972

    art. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Stabilisce la non imponibilità IVA delle cessioni verso l'estero/comunitarie; il ricorrente ha dedotto che importi percepiti dall'estero erano illegittimamente computati nei ricavi imponibili

  • art. 36 d.l. n. 41 del 1995

    art. 36, del d.l. n. 41 del 1995

    Norma sul regime del margine per le cessioni di beni usati; la Corte di merito avrebbe dovuto verificare i presupposti fattuali per l'applicazione del regime

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sui termini di proposizione delle impugnazioni e sulle eccezioni; richiamata per rilevare che la nullità in esame non è soggetta ai limiti temporali perché la parte non ha 'assistito' all'atto nella fase cartolare

Massime di principio

  • Nel giudizio cartolare d'appello celebrato con la disciplina emergenziale (es. disposizioni Covid), la comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero/Procuratore Generale è requisito del contraddittorio: la sua omissione integra una nullità grave deducibile in cassazione anche se non eccepita in appello
  • La nozione di "intervento dell'imputato" non si esaurisce nella mera presenza fisica: il contraddittorio cartolare richiede che le parti ricevano e possano contestare gli atti decisionali (come le conclusioni del PM); se la parte non ha potuto assistere alla comunicazione non può essere onerata dell'eccezione
  • Se viene accertata una nullità formale che incide sul contraddittorio, essa può assorbire tutte le censure di merito; il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza esaminare ulteriori questioni sostanziali
  • Nei casi di contestazione di evasione IVA la quantificazione dell'imposta deve essere accuratamente motivata: il giudice deve chiarire la metodologia usata (metodo induttivo, ricostruzione su registri PRA, contabilizzazione dei bonifici esteri, considerazione dei prelievi in contanti) e motivare perché certi elementi (esportazioni non imponibili, regime del margine, contanti) sono stati inclusi o esclusi
  • La presenza del dolo o del dolo eventuale in reati tributari richiede motivazione specifica: il giudice deve valutare la conoscenza e la consapevolezza del contribuente circa l'entità dell'IVA evasa
  • In sede di impugnazione è essenziale segnalare e documentare eventuali operazioni non imponibili e modalità di pagamento peculiari (pagamenti in contanti, acquisto da privati) poiché tali elementi possono incidere sulla soglia di punibilità e sulla metodologia probatoria

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