Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06595/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La proprietaria di un’autovettura assicurata con polizza accessoria per i danni materiali e diretti causati da trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste chiedeva l’indennizzo per i gravi danni subiti dal mezzo, parcheggiato in un garage seminterrato, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2007, quando un’alluvione/allagamento causato da una violenta tempesta riempiva di acqua e fango il locale. L’assicurazione resisteva invocando la clausola di esclusione che negava la garanzia per i sinistri avvenuti in occasione di alluvioni, inondazioni e allagamenti. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, ritenendo che la clausola escludesse il rischio e che non fosse necessaria specifica approvazione ex art. 1341 c.c. La ricorrente proponeva sei motivi: (1) violazione del giudicato esterno/riflesso per non aver considerato una precedente sentenza resa in favore del figlio, su fatti analoghi; (2) omessa motivazione e violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto; (3) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e del codice del consumo, sostenendo che "sinistro" e "danno" dovessero essere letti in modo coordinato con la clausola di garanzia e che l’interpretazione data svuotasse di senso la copertura; (4) omessa motivazione sulla mancata sussunzione della fattispecie nell’art. 25-bis della polizza; (5) omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte esaminato la clausola di garanzia; (6) violazione degli artt. 1341 c.c. e 34 cod. consumo, assumendo la vessatorietà/nullità della clausola di esclusione perché limitativa della garanzia e comunque oscura e incomprensibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la fondatezza sia dei primi due motivi, osservando che il preteso giudicato esterno/riflesso non ricorreva nella fattispecie e che la doglianza cumulava in modo incompatibile omessa pronuncia e omessa motivazione, sia dei motivi di interpretazione del contratto, reputandoli inammissibili perché diretti in sostanza a ottenere una diversa lettura delle clausole assicurative. Ha ritenuto, inoltre, che la Corte d’appello avesse motivato in modo comprensibile e non contraddittorio il rapporto tra la clausola di garanzia e quella di esclusione, distinguendo correttamente tra il sinistro assicurato e il danno da esso derivato. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo sulla vessatorietà ex art. 1341 c.c. e codice del consumo, perché fondato ancora sull’assunto, non accolto, dell’ambiguità della clausola. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno/riflesso non può essere opposto se non ricorrono i presupposti di una reale efficacia preclusiva nei confronti del terzo o di una situazione giuridica dipendente nei termini richiesti dalla giurisprudenza.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul giudicato e sul difetto di motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente o mancante richiede che la motivazione sia del tutto assente o non percepibile; nel caso concreto la motivazione d’appello è stata ritenuta esistente e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto è censurabile solo per effettiva violazione dei canoni ermeneutici, non quando la parte proponga semplicemente una lettura alternativa.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette nel loro complesso, ma la doglianza è inammissibile se si risolve in una diversa interpretazione del testo negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    La clausola deve essere interpretata secondo buona fede, ma la censura non può tradursi nella richiesta di un nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 1367 c.c.

    Il principio di conservazione degli effetti impone di preferire un significato che non renda inutile una clausola, ma la valutazione resta affidata al giudice di merito se la lettura accolta è plausibile.

  • art. 1370 c.c.

    Nei contratti per adesione l’eventuale dubbio interpretativo va risolto contra stipulatorem, ma solo se davvero sussista un’ambiguità della clausola.

  • art. 35 cod. consumo

    L’interpretazione più favorevole al consumatore presuppone un testo effettivamente ambiguo; la Corte ha escluso tale presupposto.

  • art. 1882 c.c.

    L’assicurazione è il contratto con cui l’assicuratore, verso premio, si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro; il sinistro è l’evento assicurato, distinto dal danno che ne deriva.

  • art. 1905 c.c.

    Richiamato per ribadire il rapporto tra evento assicurato e danno risarcibile nell’assicurazione contro i danni.

  • art. 1914 c.c.

    Richiamato per distinguere danno direttamente derivato dall’evento assicurato e conseguenze ulteriori.

  • art. 1341 c.c.

    Le clausole da approvare specificamente sono quelle che limitano la responsabilità o escludono il rischio garantito; non rientrano invece quelle che delimitano l’oggetto del contratto e specificano il rischio assicurato.

  • art. 34 cod. consumo

    La valutazione di vessatorietà non riguarda le clausole che definiscono l’oggetto del contratto, purché esso sia individuato in modo chiaro e comprensibile.

  • art. 36 cod. consumo

    La nullità di protezione non si applica se manca il presupposto dell’oscurità o dell’ingiustificata vessatorietà della clausola.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di sindacare il vizio motivazionale nonostante la conferma della decisione di primo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale di decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno o riflesso può spiegare efficacia preclusiva nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al precedente processo solo se l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato costituisca una vera "affermazione di verità" non altrimenti superabile dal terzo e se la situazione giuridica di quest’ultimo sia realmente dipendente da quella già accertata.
  • In cassazione, la denuncia congiunta di omessa pronuncia e omessa motivazione sulla medesima questione è concettualmente incompatibile: il primo vizio presuppone mancanza di decisione, il secondo presuppone invece che la questione sia stata decisa ma senza adeguata motivazione.
  • L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo per effettiva violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante/apparente; non è ammissibile un ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
  • In tema di assicurazione, il "sinistro" è l’evento rischioso coperto dalla polizza, distinto dal "danno" concretamente prodotto da quell’evento; una clausola che delimita il rischio assicurato o definisce l’oggetto della garanzia non è automaticamente una clausola limitativa di responsabilità soggetta a specifica approvazione ex art. 1341 c.c.
  • Nei contratti del consumatore, la regola di interpretazione contra stipulatorem e la tutela contro le clausole vessatorie operano solo se il testo è effettivamente ambiguo o oscuro; se il giudice di merito offre una delle possibili interpretazioni plausibili della clausola, la censura di vessatorietà o nullità non può tradursi in una nuova valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniProve
RamiAssicurazioniProcesso civileContrattiConsumatori
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.