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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento di rigetto delle istanze di accesso del signor -OMISSIS- avanzate, rispettivamente, il 5 settembre 2025 e il 15 settembre 2025, ossia il provvedimento del 26 settembre 2025, protocollo n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-; per accertamento del diritto del ricorrente all’accesso a tutti gli atti e ai documenti oggetto delle predette istanze, e all’intero incartamento (atti e documenti) relativo all’attuazione delle assegnazioni in base alla graduatoria definitiva del Bando ERP 2022 del Comune di -OMISSIS-: - tutti i provvedimenti di assegnazione di alloggi aventi le specifiche caratteristiche previste dall’art. 10 del regolamento regionale n. 4 del 2018 per un nucleo composto da una persona, adottati tra la data di approvazione della graduatoria e sino alla data di cessazione della sua validità; - il provvedimento di annullamento e/o revoca in autotutela della graduatoria definitiva del Bando ERP 2022; - l’elenco degli alloggi di proprietà o nella disponibilità del Comune di -OMISSIS- disponibili a bando, aventi le specifiche caratteristiche previste dall’art. 10 del regolamento regionale n. 4 del 2018 per un nucleo composto da una persona, alla data di formazione della graduatoria e nell’attualità; per la condanna dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., all’esibizione, entro il termine di trenta giorni, di tutta la documentazione sopra elencata e non resa disponibile;

Giustizia amministrativa202502093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi alle assegnazioni di alloggi ERP, alla graduatoria definitiva del bando ERP 2022 e alla disponibilità degli alloggi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, invalido permanente all’85% e partecipante al bando comunale ERP 2022, collocato al posto n. 107 della graduatoria definitiva, ha chiesto l’accesso a tutti i provvedimenti di assegnazione degli alloggi con caratteristiche idonee a un nucleo composto da una persona, al provvedimento di eventuale annullamento o revoca della graduatoria e all’elenco degli alloggi disponibili al momento della formazione della graduatoria e nell’attualità. L’accesso era qualificato come difensivo, essendo finalizzato a verificare la correttezza delle assegnazioni, la mancata assegnazione dell’alloggio e l’eventuale responsabilità dell’amministrazione, anche ai fini di una tutela risarcitoria. Il Comune ha negato l’ostensione per carenza di un interesse concreto, diretto e attuale, richiamando il fatto che la graduatoria non sarebbe più stata utilizzabile o vigente a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale posta a base della graduatoria. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e delle disposizioni regolamentari sull’accesso, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento, sostenendo la sussistenza del nesso di strumentalità tra documenti richiesti e situazione giuridica da tutelare; dall’altro, eccesso di potere per carenza o insufficienza della motivazione, omesso preavviso di rigetto e difetto di istruttoria. Ha inoltre contestato il carattere apodittico del diniego e l’assenza di un provvedimento formale di annullamento o revoca della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, poiché i documenti richiesti costituiscono il presupposto necessario per verificare l’eventuale lesione della posizione giuridica del ricorrente e decidere se promuovere ulteriori forme di tutela, anche risarcitoria. L’istanza non conteneva un generico riferimento a esigenze difensive: individuava specificamente i documenti e chiariva che essi servivano a verificare la consistenza degli alloggi disponibili, la correttezza delle assegnazioni e le eventuali responsabilità dell’amministrazione. Il giudice ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2021 secondo cui l’accesso difensivo richiede un rigoroso e motivato vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione giuridica da tutelare, ma non consente all’amministrazione o al giudice dell’accesso di anticipare valutazioni sull’ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito, salvo l’ipotesi di collegamento radicalmente assente o di uso pretestuoso dell’accesso. Nel caso concreto tale nesso è stato ritenuto positivo. La circostanza che la graduatoria fosse stata formata sulla base di una norma regionale dichiarata incostituzionale non escludeva l’interesse, poiché altri partecipanti avevano comunque ottenuto e continuato a fruire degli alloggi e non poteva escludersi, senza esaminare la documentazione, che il ricorrente avesse subito una lesione. Il Comune, inoltre, aveva motivato in modo insufficiente, facendo riferimento genericamente all’inutilizzabilità o alla non vigenza della graduatoria senza chiarire le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale né produrre un formale atto di annullamento o revoca. Il Comune è stato condannato a esibire i documenti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto competente, con facoltà di subdelega. Le spese, pari a euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale, e in particolare dell’accesso difensivo, richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990

    L’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici è consentito quando l’istanza esplicita il collegamento concreto e necessario tra documentazione e tutela prospettata; non è sufficiente un riferimento generico a esigenze difensive.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio in materia di accesso consente al giudice amministrativo di accertare il diritto all’ostensione e di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, senza anticipare la valutazione di ammissibilità o decisività degli stessi nell’eventuale giudizio di merito.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    In caso di accoglimento della domanda di accesso, il giudice può ordinare l’esibizione della documentazione entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale successiva inottemperanza.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 18 marzo 2021, n. 4

    si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive; ... l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare

    L’amministrazione e il giudice dell’accesso devono verificare il nesso di strumentalità necessaria, ma non possono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito, salvo l’assenza assoluta del collegamento o l’uso pretestuoso dell’accesso.

  • art. 10 del regolamento regionale n. 4 del 2018

    La disposizione individua le caratteristiche degli alloggi rilevanti per un nucleo composto da una persona; tali caratteristiche delimitano l’oggetto documentale dell’istanza di accesso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nell’accesso difensivo non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie o alla volontà di agire in giudizio: l’istante deve individuare i documenti richiesti e spiegare il nesso di strumentalità necessaria tra tali documenti e la situazione giuridica che intende curare o tutelare.
  • L’interesse all’accesso difensivo è concreto, diretto e attuale quando l’ostensione dei documenti è necessaria per verificare l’eventuale lesione della posizione giuridica dell’istante e per valutare l’attivazione di rimedi giudiziali, anche risarcitori.
  • Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione e il giudice devono verificare il collegamento tra documenti richiesti e tutela prospettata, ma non possono anticipare il giudizio sull’ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti nell’eventuale causa di merito; tale valutazione spetta al giudice investito della controversia principale, salvo l’assenza assoluta del collegamento o il carattere pretestuoso dell’istanza.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma posta a base di una graduatoria amministrativa non elimina di per sé l’interesse all’accesso agli atti relativi alle assegnazioni effettuate sulla base della graduatoria, quando tali atti possono servire a verificare eventuali lesioni subite dall’istante e responsabilità dell’amministrazione.
  • Un diniego di accesso è illegittimamente motivato quando si limita a richiamare genericamente l’inutilizzabilità o la cessazione di efficacia della graduatoria, senza chiarire le conseguenze giuridiche della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale e senza confrontarsi con il nesso tra documenti richiesti e finalità difensive.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOttemperanza e commissario ad acta

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