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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43310/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma con censure rivolte principalmente alla determinazione della pena e a presunti vizi di motivazione e travisamento probatorio. La difesa deduceva: 1) erronea qualificazione e valorizzazione della continuazione per plurimi fatti di resistenza, sostenendo che alcune condotte in caserma erano imputabili soltanto al coimputato Piszczek e non al Valci; 2) difetto di motivazione circa l'aumento per recidiva e l'applicazione di aumenti per la continuazione; 3) illegittima applicazione della recidiva specifica oltre che infraquinquennale quando l'imputazione faceva riferimento solo a quest'ultima; 4) censura delle minacce rivolte al tenente Ricchiuto non configurabili come resistenza. In sintesi il ricorso mirava a rimettere in discussione la qualificazione dei fatti e, soprattutto, il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondate le censure dirette a impugnare il giudizio di responsabilità: la condanna (pronunciata in abbreviato per fatti di resistenza in continuazione) è quindi definitiva quanto alla colpevolezza del ricorrente. Tuttavia i motivi relativi alla determinazione della pena sono stati ritenuti fondati. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto della pena. In particolare è stata censurata la motivazione insufficiente circa la redistribuzione della diminuzione di pena operata in appello (non chiarito a quale fatto fosse riferita) e l'erronea qualificazione della recidiva utilizzata, non corrispondente alla contestazione effettiva (solo infraquinquennale nell'imputazione).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferita alla disciplina dell'aumento per continuazione; la Corte ha rilevato deficit motivazionale nel precisare come sia stata applicata o modulata la misura in relazione al fatto principale e ai reati satelliti

  • art. 99 cod. pen.

    Riferita alla recidiva; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato una forma di recidiva non corrispondente al tenore oggettivo dell'imputazione (è stata assessa una recidiva non prevista esplicitamente), con conseguente distorsione del bilanciamento delle circostanze

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamato nella valutazione delle condotte (minacce e opposizione) come rilevante per configurare la resistenza: le minacce rivolte dopo la qualificazione del soggetto sono state ritenute rilevanti ai fini del reato di resistenza

Massime di principio

  • La sussistenza della continuazione va motivata distintamente indicando quali frazioni di condotta si riferiscono a ciascun imputato e a quali fasi temporali/luoghi: confusioni nella motivazione possono non incidere sulla responsabilità ma possono determinare l'annullamento della determinazione della pena.
  • Gli aumenti o aggravanti (es. per recidiva o continuazione) non possono essere applicati oltre i limiti oggettivi della contestazione: il giudice deve attenersi al tenore dell'imputazione e motivare specificamente l'uso di una forma di recidiva.
  • Quando si riconoscono attenuanti generiche in sostituzione o equivalenza ad aumenti per recidiva occorre un chiaro bilanciamento motivato tra le singole componenti della pena (pena base per il fatto più grave, aumenti per i reati satelliti e riduzioni), indicando a quale elemento è imputata ogni modulazione.
  • Nelle ipotesi di pluralità di autori è indispensabile distinguere e attribuire le condotte a ciascun concorrente: la mancata distinzione può generare equivoci ma, se la ricostruzione fattuale è comunque chiara, può non inficiare il giudizio di responsabilità.
  • La qualificazione tra concorso formale e continuazione è una valutazione tecnicamente possibile della corte: tuttavia, se la disciplina sanzionatoria risulta identica per gli istituti richiamati ai fini del calcolo della pena, la diversa qualificazione non sempre comporta vantaggio per l'imputato, salvo che non incida sugli aumenti concretamente applicati.
  • Se il giudice di merito non specifica a quale fatto sia riferita una riduzione di pena operata in appello (o quale frazione di aumento sia stata espunta), la motivazione è insufficiente e la decisione può essere annullata limitatamente alla determinazione della pena.

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