Ordinanza n. 9355/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale: - del provvedimento prot. n. 20679 del 15 novembre 2017 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha respinto la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere l’autorizzazione ad applicare, in relazione alla tratta Civitavecchia – Tarquinia dell’Autostrada A12, oggetto di concessione, il pedaggiamento “in misura intera” anziché nella “misura ridotta” autorizzata in via provvisoria con precedente nota dello stesso MIT prot. 4501 del 18 marzo 2016; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la nota del MIT prot. 6385 del 7 aprile 2017; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 19 novembre 2018: - del provvedimento del 9 ottobre 2018, con cui il Ministero resistente ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente il 3 agosto 2018 per ottenere la modifica della forma di pedaggiamento attualmente autorizzata sulla tratta Civitavecchia – Tarquinia dell’Autostrada A12;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi ministeriali all'autorizzazione del pedaggiamento in misura piena sulla tratta Civitavecchia–Tarquinia dell'Autostrada A12
Esito
La controversia
La concessionaria ha impugnato il provvedimento ministeriale del 15 novembre 2017, nonché gli atti connessi, con cui era stata respinta la richiesta di applicare il pedaggio in misura intera, anziché ridotta, sulla tratta autostradale oggetto di concessione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il diniego del 9 ottobre 2018 relativo a una successiva domanda di modifica della forma di pedaggiamento. Il giudizio è stato riassunto davanti al TAR a seguito dell'annullamento con rinvio, da parte del Consiglio di Stato ex art. 105, comma 1, c.p.a., di una precedente sentenza della Sezione definita in rito senza il previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Il TAR rileva che, dopo la proposizione del ricorso, l'art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019 ha imposto alle concessionarie autostradali con periodo regolatorio scaduto di presentare nuove proposte di aggiornamento del piano economico-finanziario conformi alle delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, stabilendo che tali istanze annullano e sostituiscono ogni precedente proposta. Occorre quindi chiarire se la concessionaria abbia presentato una nuova istanza ai sensi della disciplina sopravvenuta e se l'istruttoria ministeriale ancora in corso riguardi le originarie domande o nuove istanze.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio nel merito e dispone incombenti istruttori. Chiede alle parti chiarimenti sulla presentazione di eventuali nuove istanze dopo l'entrata in vigore dell'art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019 e sull'oggetto dell'istruttoria in corso. Ordina al Ministero di aggiornare il Collegio sullo stato dell'istruttoria e di depositare tutta la documentazione relativa al fascicolo istruttorio. Inoltre, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., avvisa le parti della possibile improcedibilità del ricorso, già prospettata nella precedente sentenza della Sezione. Il TAR osserva che le originarie istanze sembrano essere state superate dalla sopravvenienza normativa e che l'eventuale annullamento dei dinieghi potrebbe non arrecare un'utilità concreta e attuale, poiché l'aggiornamento tariffario richiederebbe comunque una nuova iniziativa conforme al regime vigente. È assegnato alle parti il termine di 15 giorni per memorie e documenti; la trattazione è rinviata all'udienza pubblica del 24 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019
annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento
La disciplina sopravvenuta impone alle concessionarie autostradali con periodo regolatorio scaduto di presentare nuove proposte di aggiornamento del PEF conformi alle delibere dell'ART, con effetto sostitutivo delle precedenti proposte.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base normativa dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza del TAR da parte del Consiglio di Stato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone l'avviso alle parti quando il giudice intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio; nel caso concreto il TAR ha dato avviso dei possibili profili di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta stabilisce che nuove istanze amministrative annullano e sostituiscono quelle precedenti, le domande originarie non possono di regola fondare un'utilità concreta e attuale dell'annullamento dei dinieghi già adottati, se per ottenere il bene richiesto è necessaria una nuova iniziativa conforme al regime vigente.
- La sopravvenienza normativa che impone l'attivazione di un nuovo procedimento può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non sia idoneo a produrre alcun risultato utile per il ricorrente.
- Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve assicurare il contraddittorio mediante il relativo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Quando l'amministrazione afferma l'esistenza di un'istruttoria ancora in corso senza chiarirne natura, oggetto e rapporto con le domande originarie o sopravvenute, il giudice può disporre il deposito integrale del fascicolo istruttorio e chiedere specifici chiarimenti prima di valutare l'interesse alla decisione.
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